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Art. 24

Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’art. 2.

2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

Rassegna di giurisprudenza

Il legislatore non ha inteso paralizzare, durante il corso della detenzione o dell’internamento, la pretesa creditoria dello Stato e la conseguente azione esecutiva per le spese del procedimento e di mantenimento su una quota della retribuzione dovuta al condannato per il lavoro prestato, ma si è soltanto prefisso la finalità di evitare che il detenuto o l’internato il quale non sia stato in grado di rimborsare le spese sia perseguito civilmente per il debito di giustizia proprio nel momento in cui deve attuarsi il suo reinserimento nella società (Sez. 1, 20.11.1979).