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Art. 25

Peculio

1. Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

2. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

3. Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto.

4. Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.

Rassegna di giurisprudenza

Il sequestro conservativo dei beni dell’imputato può concernere anche il denaro costituente il peculio del detenuto (Cass, 3 gennaio 1991).