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Art. 36

Regime disciplinare

1. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

2. Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. n), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti, è stabilito l’obbligo di previa contestazione dell’addebito all’interessato (art. 38, comma 2), da attuare a cura del direttore dell’istituto entro dieci giorni dal rapporto disciplinare (art. 81, comma 2, Reg.). Il provvedimento disciplinare deve essere motivato (art. 38, comma 2) ed adottato all’esito di apposita udienza, da convocare entro dieci giorni dalla contestazione dell’addebito, avanti, a seconda della competenza (art. 40) a irrogare la sanzione disciplinare, al direttore dell’istituto ovvero al consiglio di disciplina (art. 81, comma 4, Reg.). Le sanzioni disciplinari irrogabili sono determinate dall’ordinamento penitenziario (art. 39), mentre il regolamento penitenziario descrive i singoli illeciti disciplinari con le relative sanzioni (art. 77). Avverso il provvedimento disciplinare è consentito, ai sensi dell’art. 69, comma 6, lettera a, reclamo al magistrato di sorveglianza, la cui decisione è impugnabile, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, avanti al TDS. Infine, è consento il ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso l’ordinanza del Tribunale (art. 35-bis, comma 4-bis) (Sez. 7, 18390/2019).

L’ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto per la revoca di atto di irrogazione di una sanzione disciplinare diversa da quelle specificamente indicate dal precedente art. 39, comma 1, nn. 4) e 5) (id est: isolamento durante la permanenza all’aria aperta; esclusione dalle attività in comune), è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme riguardanti l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; restando dunque estranea a tale ambito ogni questione attinente al merito della sanzione (Sez. 1, 15732/2018).

Costituisce infrazione disciplinare qualsiasi comunicazione fraudolenta con l’esterno (che è per l’appunto l’oggetto dell’elevata contestazione) “o” quella effettuata “all’interno del circuito penitenziario” dal detenuto in isolamento disciplinare o in isolamento per motivi di giustizia (Sez. 1, 5317/2018).

Non è configurabile il divieto di bis in idem nel caso di soggetto detenuto, già sanzionato disciplinarmente ex art. 81, comma 2, Reg., successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto del reato di cui all’art. 635 c.p.: il divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e procedimento penale non è stato fin qui affermato dalla Corte EDU, che anzi lo ha espressamente escluso (cfr. Corte EDU, Grande Chambre, 21 febbraio 1984, Ozturk c. Germania e 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia), come peraltro già chiarito nel Rapporto esplicativo al Protocollo 7 e, comunque, alla sanzione disciplinare de qua, in applicazione dei cc.dd. “criteri Engel”, non può essere attribuita natura penale (Sez. 2, 43435/2017).