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Concorso per l'insegnamento: incertezza per l'accesso, interviene la magistratura

Tribunale di salerno – sentenza n. 799 del 2021 pubblicata il 22 aprile 2021
Colori di Ortensie
Ph. Riccardo Radi / Colori di Ortensie

È recentissima la notizia che molti candidati vincitori del concorso straordinario svolto tra il 2020 e il 2021 a oggi vengono esclusi dalla graduatoria finale di merito (e di conseguenza anche dalle GPS) perché risulterebbe il loro piano di studio non conforme ai vari decreti ministeriali che hanno stabilito gli esami universitari occorrenti per insegnare le varie materie, nonostante in passato abbiamo lavorato per anni senza alcun tipo di contestazione. Per analogia un'interessante sentenza del Tribunale di Salerno.

Alla ricorrente veniva negato l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto (gestite dai dirigenti scolastici per le supplenze brevi) per la classe di concorso A-12 (discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado) perché a dire dall’Istituzione scolastica non aveva sostenuto il necessario esame di storia greca.

Difatti, sosteneva l’Istituto scolastico e poi il Ministero costituito in giudizio che occorrevano: «5 esami di storia (storia greca, storia medievale, storia romana, storia contemporanea, storia moderna), considerati omogenei, equivalenti agli esami di storia di prima e seconda annualità previsti nella prima colonna, a cui rimanda la nota 1 della tabella A allegata al DPR n. 19/2016.».

Il tribunale di Salerno, sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Magro, ha in primo luogo inquadrato la normativa nel D.M. 39/98 e nel D.M. 22/2005, quindi, ha statuito che l’elenco della tabella ministeriale non è cumulativo e, quindi, nell’accogliere la domanda, ha stabilito che per insegnare la classe di concorso A-12 occorre aver sostenuto semplicemente gli esami di storia corrispondente a due annualità oppure a quattro semestralità.

Infine, sulla necessità dell’impugnativa delle graduatorie mediante reclamo nei termini previsti l’art. 10 del D.M.  374 del 01.06.2017 il Tribunale ha escluso quale condizione di procedibilità per ricorrere alle vie giudiziali.