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Condomini responsabili pro quota delle obbligazioni assunte dal condominio

Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 9 aprile 2008, n. 9148
La Suprema Corte è stata investita della decisione riguardante il tipo di responsabilità in capo ai condomini per le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti di terzi.

In particolare la Corte Costituzionale ha focalizzato la propria attenzione sulla distinzione fra obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni “pro quota” o parziarie, nonché sulla sussistenza nel nostro ordinamento della figura dell’”ente condominio”.

La giurisprudenza maggioritaria della Corte riguardo le obbligazioni assunte dal condominio era orientata a riconoscere la responsabilità solidale in capo ai condomini [cfr., fra le tante, Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563]. Solo la giurisprudenza minoritaria afferma la sussistenza di un’obbligazione parziaria [cfr., Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530].

Il ragionamento delle Sezioni Unite nella presente sentenza porta ad una rivoluzione copernicana affermando la sussistenza della responsabilità parziaria dei condòmini.

Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l’obbligazione solidale c’è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita.

In mancanza di tali condizioni l’obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. Nel caso esaminato la Corte Suprema ha ritenuto mancante l’idem debitum in base alla considerazione che se l’obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.

La Suprema Corte non ha neppure ritenuto applicabile l’art. 1115 c. c. per due ordini di motivi: innanzitutto ha valore prescrittivo per le obbligazioni contratte in solido, inoltre tale norma è regolatrice dell’ipotesi di vendita della cosa comune.

La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell’obbligazione deriva dalla previsione dell’art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l’intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all’esecuzione secondo la quota di ciascuno.

La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell’adempimento.

Inoltre, sempre nella sentenza analizzata la Corte Suprema ha preso in considerazione la figura dell’ente di gestione riferita al condominio e ha escluso che il condominio possa essere considerato ente di gestione per una serie di motivi che ora andiamo ad esporre.

Innanzitutto nel condominio, a differenza che nell’ente di gestione, il rappresentante ben può essere surrogato dai partecipanti-condomini; in secondo luogo gli enti di gestione in senso tecnico sono una categoria ben definita dalla legge; infine il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti od obbligazioni. In particolare si osserva che le obbligazioni sono assunte non a favore di un ente, ma dei singoli partecipanti.

La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni, nonché per l’esclusione della presenza dell’ente condominio nel nostro ordinamento.

La Suprema Corte è stata investita della decisione riguardante il tipo di responsabilità in capo ai condomini per le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti di terzi.

In particolare la Corte Costituzionale ha focalizzato la propria attenzione sulla distinzione fra obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni “pro quota” o parziarie, nonché sulla sussistenza nel nostro ordinamento della figura dell’”ente condominio”.

La giurisprudenza maggioritaria della Corte riguardo le obbligazioni assunte dal condominio era orientata a riconoscere la responsabilità solidale in capo ai condomini [cfr., fra le tante, Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563]. Solo la giurisprudenza minoritaria afferma la sussistenza di un’obbligazione parziaria [cfr., Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530].

Il ragionamento delle Sezioni Unite nella presente sentenza porta ad una rivoluzione copernicana affermando la sussistenza della responsabilità parziaria dei condòmini.

Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l’obbligazione solidale c’è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita.

In mancanza di tali condizioni l’obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. Nel caso esaminato la Corte Suprema ha ritenuto mancante l’idem debitum in base alla considerazione che se l’obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.

La Suprema Corte non ha neppure ritenuto applicabile l’art. 1115 c. c. per due ordini di motivi: innanzitutto ha valore prescrittivo per le obbligazioni contratte in solido, inoltre tale norma è regolatrice dell’ipotesi di vendita della cosa comune.

La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell’obbligazione deriva dalla previsione dell’art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l’intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all’esecuzione secondo la quota di ciascuno.

La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell’adempimento.

Inoltre, sempre nella sentenza analizzata la Corte Suprema ha preso in considerazione la figura dell’ente di gestione riferita al condominio e ha escluso che il condominio possa essere considerato ente di gestione per una serie di motivi che ora andiamo ad esporre.

Innanzitutto nel condominio, a differenza che nell’ente di gestione, il rappresentante ben può essere surrogato dai partecipanti-condomini; in secondo luogo gli enti di gestione in senso tecnico sono una categoria ben definita dalla legge; infine il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti od obbligazioni. In particolare si osserva che le obbligazioni sono assunte non a favore di un ente, ma dei singoli partecipanti.

La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni, nonché per l’esclusione della presenza dell’ente condominio nel nostro ordinamento.