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Condominio e Green Pass: vuoto legislativo?

Chianalea, settembre 2021
Ph. Francesca Russo / Chianalea, settembre 2021

L’ANNAMI prova a colmare il vuoto legislativo del decreto-legge 127/2021 in materia di condominio e Green pass dettando delle linee guida per il controllo e la gestione delle assemblee da parte dell’amministratore e del presidente della stessa.

 

Condominio e Green pass: il decreto-legge 127/2021 sarà in vigore dal 15 ottobre

Dal 15 ottobre entreranno in vigore le nuove norme, sia in ambito lavorativo pubblico che in quello privato, che andranno a limitare gli accessi nei luoghi dove si svolge l’attività lavorativa solamente a chi possiede il Green pass.

La buona notizia è che al lavoratore che non possieda un Green pass non verrà inflitta alcuna sanzione disciplinare e avrà diritto alla conservazione del suo posto di lavoro. La brutta notizia è che quello stesso lavoratore verrà considerato assente ingiustificato senza diritto di retribuzione. Il datore di lavoro sarà inevitabilmente una figura centrale nella gestione dei controlli e della corretta esecuzione delle norme del decreto-legge 127/2021 che, ricordiamo, si limita ad aggiungere l’articolo 9-septies al Dl 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021.

Le nuove regole dettate dal suddetto articolo verranno applicate sia in ambito pubblico che privato, ma esiste anche un’altra grande fetta del mercato del lavoro, rappresentato da liberi professionisti e lavoratori autonomi, non ancora regolamentato dettagliatamente, lasciando spazio alla libera interpretazione delle regole. In tal senso, la figura dell’amministratore di condominio e la gestione delle assemblee del condominio stesso in luoghi chiusi esemplificano e confermano il fatto che ci siano ancora parti mancanti all’interno del quadro legislativo anti-covid.

 

Condominio e Green pass: l’amministratore di condominio dovrà possedere il Green pass

L’amministratore di condominio dovrà possedere il Green pass in quanto libero professionista, ma non solo, anche gli eventuali dipendenti della società di gestione delle questioni legate al condominio dovranno avere un regolare certificato verde. A fronte di un vuoto legislativo del Decreto-legge 127/2021 sulla gestione delle assemblee del condominio e sulle modalità di controllo del regolare possesso del Green pass da parte dell’amministratore, l’ANNAMI, ovvero l’associazione nazional-europea amministratori d’immobili, ha pubblicato sul proprio sito alcune linee guida sulla questione.

L’ente ha individuato nel presidente dell’assemblea il soggetto preposto alla verifica del regolare possesso del Green pass da parte dell’amministratore del condominio, il cui ruolo risulta fondamentale per la regolare convocazione dell’assemblea e per assicurare che nessuno dei partecipanti della stessa sia escluso per motivi legati alla mancanza del Green pass. Infatti, secondo le linee guida sopra citate, l’amministratore che voglia affittare una sala dove poter svolgere l’assemblea di condominio, avrà non solo l’onere di chiedere al locatore se voglia limitare l’accesso al locale solamente ai possessori del certificato covid ma anche quello di dover cambiare locale nel caso in cui anche solo ad uno dei partecipanti venga negato l’accesso per mancanza del Green pass.

 

Condominio e Green pass: alle assemblee non sarà necessario il Green pass

Per la partecipazione alle assemblee di condominio non sarà necessario esibire il Green pass. Così si presume dal silenzio del legislatore sul punto, che non menziona in nessuna parte del decreto-legge 127/2021 eventuali controlli o cause ostative alla partecipazione dei condòmini alle assemblee di condominio che siano legate al mancato possesso e alla mancata esibizione del Green pass ai soggetti preposti alla supervisione del rispetto delle norme del decreto in esame.

È pacifico che i partecipanti, nel caso in cui le assemblee di condominio dovessero svolgersi in luoghi chiusi indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 105/2021, ivi compresi ristoranti, luoghi della cultura, strutture ricettive, o anche centri sociali, culturali e ricreativi, dovranno essere muniti di Green pass per poter regolarmente partecipare all’assemblea. Il fatto che l’unico limite alla partecipazione sia posto da un decreto legislativo di qualche mese fa, quando lo stato della pandemia esigeva altre misure rispetto ad oggi, conferma il fatto che il decreto-legge 127/2021 presenta qualche lacuna nella regolamentazione delle attività del lavoratore autonomo, nello specifico dell’amministratore di condominio e della sua attività all’interno del condominio. Invero, gli esperti del settore, trattandosi queste di interpretazioni, si sono già mossi per richiedere al legislatore ulteriori informazioni circa la gestione e l’utilizzo del Green pass nelle assemblee di condominio ma non solo, in maniera generale, su tutto l’ambito condominiale.

 

Condominio e Green pass: eccezione per gli esenti dalla campagna vaccinale

Il decreto ammette poi che il Green pass non dovrà essere esibito in sede di assemblea di condominio in luogo chiuso da coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale che possano, tuttavia, certificare la loro esclusione dalla campagna con la regolare certificazione di esclusione vaccinale emesso secondo i criteri della circolare del Ministero della Salute.

Secondo la circolare emessa il 4 Agosto 2021, la certificazione di esenzione alla vaccinazione COVID-19 “viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”, e dunque, tali soggetti potranno regolarmente partecipare alle assemblee di condominio, fermo restando tuttavia il dovere civico e il rispetto di quelle regole basiche a cui ci ha abituato l’epoca pandemica, ovvero usare la mascherina, distanziamento sociale dai non conviventi, lavare spesso le mani, evitare assembramenti come anche rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.