Consiglio di Stato: richiesta chiarimenti per fornire il parere definitivo sulla disciplina antiriciclaggio per i professionisti
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 21 novembre 2006
N. della Sezione:
4451/2006
OGGETTO:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Schema di regolamento per l’adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. ACG/10/DGT/12746 del 9 novembre 2006, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;
PREMESSO
Con decreto ministeriale 3 febbraio 2006, è stata resa operativa, per le categorie dei liberi professionisti ivi indicate, l’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione dei clienti e di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 che, a sua volta, aveva recepito la direttiva 2001/97/CE.
L’art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), ha modificato l’elenco delle categorie di professionisti contenuto nella normativa primaria con l’aggiunta, all’art. 2 del d.lgs. n. 56 del 2004, della lettera s-bis, a tenore della quale gli obblighi in questione si applicano “a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi”.
La predetta legge ha inoltre modificato la norma (art. 8, comma 4 del ripetuto d.lgs. n. 56 del 2004) che conferisce autorizzazione al governo per l’esercizio del potere regolamentare, con riferimento ai nuovi soggetti di cui alla lettera s-bis dell’art. 2 sopra citata nonché alla lettera p) del medesimo articolo (società di revisione).
Specifica altresì la norma che gli obblighi concernenti i nuovi soggetti inclusi nell’elenco non si applicano fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione.
In relazione al mutato quadro normativo, l’Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di quattro articoli che modificano l’originario decreto con riferimento, rispettivamente, alla definizione di libero professionista (art. 1 dello schema), ai destinatari (art. 2), alla estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette (art. 3), alla attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (art. 4).
Sullo schema sono stati acquisiti i pareri dei ministeri della giustizia e dell’interno nonché dell’Ufficio italiano cambi, direttamente interessati alle modifiche proposte, fermi rimanendo i pareri già espressi dalle altre Amministrazioni e dal Garante dei dati personali già espressi in occasione del d.m. 3 febbraio 2006, n. 141.
CONSIDERATO
Espone l’Amministrazione che l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai nuovi soggetti trae origine dalle critiche formulate in sede comunitaria alla previgente normativa nazionale, che aveva ristretto l’applicazione di tali obblighi ai soli liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali.
L’introduzione della lettera s-bis nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, intende pertanto porre rimedio a tale lacuna con estensione a soggetti che svolgono attività nelle quali possono emergere le circostanze che la normativa antiriciclaggio intende monitorare.
Pur condividendo la precisazione che tali soggetti debbono comunque svolgere le attività contabili e tributarie “in maniera professionale” e cioè non in modo episodico od occasionale – in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria diretta ai professionisti del settore – desta perplessità la modifica introdotta con l’art. 1 dello schema all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 141 del 2006.
La nuova formulazione della lettera f) definisce infatti il “libero professionista” cui incombono gli obblighi disciplinati dal regolamento, come “il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato dall’art. 2, comma 1, lettere s), s-bis) e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56…”.
Permane quindi il presupposto della “iscrizione” che sembra aver ingenerato le critiche conunitarie, della cui necessità, ai fini dell’esercizio in maniera continuativa e stabile di attività contabili e fiscali – professionali ai sensi della direttiva – può dubitarsi in relazione ad attività diffusa quale quella, ad esempio, di amministrazioni condominiali.
Ulteriori perplessità desta la previsione, recata dall’art. 4 dello schema, dell’esclusione dalle attività professionali della “redazione e trasmissione” delle dichiarazioni derivanti da obblighi tributari.
Rileva l’Amministrazione che, in tal modo, si intende sollevare dagli obblighi del decreto i Centri di assistenza fiscale, nel presupposto che tale attività costituirebbe una sostanzialmente inutile duplicazione della segnalazione di dati già noti all’Amministrazione fiscale tramite la dichiarazione dei redditi.
Va peraltro rilevato che il termine “redazione” involge spesso la predisposizione dei singoli elementi che confluiscono in modo sintetico nell’atto dichiarativo e si presta già di per se ad equivoci ove la redazione della dichiarazione costituisca, per i professionisti del settore, atto conclusivo di una prestazione di più ampio contenuto. Aggiungasi che la formulazione adottata si estende a tutte le dichiarazioni connesse ad obblighi fiscali (basti considerare quelle relative al dominio doganale) che possono riguardare singole operazioni curate dal professionista e che non necessariamente espongono elementi analitici già noti all’Amministrazione, di interesse ai fini antiriciclaggio.
Ai fini dell’espressione del definitivo parere, appare pertanto necessario che l’Amministrazione fornisca specifici chiarimenti.
P.Q.M.
Sospende il parere in attesa dei chiarimenti richiesti.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell’Adunanza
(Maria Barbagallo)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 21 novembre 2006
N. della Sezione:
4451/2006
OGGETTO:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Schema di regolamento per l’adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. ACG/10/DGT/12746 del 9 novembre 2006, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;
PREMESSO
Con decreto ministeriale 3 febbraio 2006, è stata resa operativa, per le categorie dei liberi professionisti ivi indicate, l’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione dei clienti e di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 che, a sua volta, aveva recepito la direttiva 2001/97/CE.
L’art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), ha modificato l’elenco delle categorie di professionisti contenuto nella normativa primaria con l’aggiunta, all’art. 2 del d.lgs. n. 56 del 2004, della lettera s-bis, a tenore della quale gli obblighi in questione si applicano “a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi”.
La predetta legge ha inoltre modificato la norma (art. 8, comma 4 del ripetuto d.lgs. n. 56 del 2004) che conferisce autorizzazione al governo per l’esercizio del potere regolamentare, con riferimento ai nuovi soggetti di cui alla lettera s-bis dell’art. 2 sopra citata nonché alla lettera p) del medesimo articolo (società di revisione).
Specifica altresì la norma che gli obblighi concernenti i nuovi soggetti inclusi nell’elenco non si applicano fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione.
In relazione al mutato quadro normativo, l’Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di quattro articoli che modificano l’originario decreto con riferimento, rispettivamente, alla definizione di libero professionista (art. 1 dello schema), ai destinatari (art. 2), alla estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette (art. 3), alla attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (art. 4).
Sullo schema sono stati acquisiti i pareri dei ministeri della giustizia e dell’interno nonché dell’Ufficio italiano cambi, direttamente interessati alle modifiche proposte, fermi rimanendo i pareri già espressi dalle altre Amministrazioni e dal Garante dei dati personali già espressi in occasione del d.m. 3 febbraio 2006, n. 141.
CONSIDERATO
Espone l’Amministrazione che l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai nuovi soggetti trae origine dalle critiche formulate in sede comunitaria alla previgente normativa nazionale, che aveva ristretto l’applicazione di tali obblighi ai soli liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali.
L’introduzione della lettera s-bis nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, intende pertanto porre rimedio a tale lacuna con estensione a soggetti che svolgono attività nelle quali possono emergere le circostanze che la normativa antiriciclaggio intende monitorare.
Pur condividendo la precisazione che tali soggetti debbono comunque svolgere le attività contabili e tributarie “in maniera professionale” e cioè non in modo episodico od occasionale – in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria diretta ai professionisti del settore – desta perplessità la modifica introdotta con l’art. 1 dello schema all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 141 del 2006.
La nuova formulazione della lettera f) definisce infatti il “libero professionista” cui incombono gli obblighi disciplinati dal regolamento, come “il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato dall’art. 2, comma 1, lettere s), s-bis) e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56…”.
Permane quindi il presupposto della “iscrizione” che sembra aver ingenerato le critiche conunitarie, della cui necessità, ai fini dell’esercizio in maniera continuativa e stabile di attività contabili e fiscali – professionali ai sensi della direttiva – può dubitarsi in relazione ad attività diffusa quale quella, ad esempio, di amministrazioni condominiali.
Ulteriori perplessità desta la previsione, recata dall’art. 4 dello schema, dell’esclusione dalle attività professionali della “redazione e trasmissione” delle dichiarazioni derivanti da obblighi tributari.
Rileva l’Amministrazione che, in tal modo, si intende sollevare dagli obblighi del decreto i Centri di assistenza fiscale, nel presupposto che tale attività costituirebbe una sostanzialmente inutile duplicazione della segnalazione di dati già noti all’Amministrazione fiscale tramite la dichiarazione dei redditi.
Va peraltro rilevato che il termine “redazione” involge spesso la predisposizione dei singoli elementi che confluiscono in modo sintetico nell’atto dichiarativo e si presta già di per se ad equivoci ove la redazione della dichiarazione costituisca, per i professionisti del settore, atto conclusivo di una prestazione di più ampio contenuto. Aggiungasi che la formulazione adottata si estende a tutte le dichiarazioni connesse ad obblighi fiscali (basti considerare quelle relative al dominio doganale) che possono riguardare singole operazioni curate dal professionista e che non necessariamente espongono elementi analitici già noti all’Amministrazione, di interesse ai fini antiriciclaggio.
Ai fini dell’espressione del definitivo parere, appare pertanto necessario che l’Amministrazione fornisca specifici chiarimenti.
P.Q.M.
Sospende il parere in attesa dei chiarimenti richiesti.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell’Adunanza
(Maria Barbagallo)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)