Consiglio Nazionale Forense: Circolare sul Decreto Legge Bersani

Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato una Circolare recante osservazioni sulla interpretazione e applicazione del cosiddetto Decreto Legge Bersani (Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge 248/2006.

Vediamo i punti principali della Circolare:

Patto sui compensi:

"La nuova disciplina aggiunge però un comma all’art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dell’art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l’onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti". "I patti con cui si cedono diritti dal cliente all’avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina".

Patto di quota lite:

Secondo la Circolare occorre distinguere:

"(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell’ art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell’art. 2 della legge di conversione;
(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso".

Pubblicità:

"Il d.l. in esame non fa cenno né alla pubblicità comparativa ( che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle professioni) né ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non è ammesso l’uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, l’affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc.".

"Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all’utilizzazione di Internet, dove già ora, come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali l’associazione di nomi di professionisti al server, oppure l’uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, etc.. Si tratta – per dirlo con le stesse parole del testo in esame – di pubblicità non informativa, non trasparente e quindi non ammissibile.

(Consiglio Nazionale Forense, Circolare 4 settembre 2006, n. 22: Osservazioni del C.N.F. sull’interpretazione del decreto Bersani)

Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato una Circolare recante osservazioni sulla interpretazione e applicazione del cosiddetto Decreto Legge Bersani (Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge 248/2006.

Vediamo i punti principali della Circolare:

Patto sui compensi:

"La nuova disciplina aggiunge però un comma all’art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dell’art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l’onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti". "I patti con cui si cedono diritti dal cliente all’avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina".

Patto di quota lite:

Secondo la Circolare occorre distinguere:

"(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell’ art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell’art. 2 della legge di conversione;
(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso".

Pubblicità:

"Il d.l. in esame non fa cenno né alla pubblicità comparativa ( che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle professioni) né ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non è ammesso l’uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, l’affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc.".

"Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all’utilizzazione di Internet, dove già ora, come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali l’associazione di nomi di professionisti al server, oppure l’uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, etc.. Si tratta – per dirlo con le stesse parole del testo in esame – di pubblicità non informativa, non trasparente e quindi non ammissibile.

(Consiglio Nazionale Forense, Circolare 4 settembre 2006, n. 22: Osservazioni del C.N.F. sull’interpretazione del decreto Bersani)