Consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato: gratuito patrocinio, liquidazione onorari e spese alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale
La materia del patrocinio a spese dello Stato non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale e, nel caso oggetto del presente lavoro, nelle ipotesi specifiche di liquidazione di onorari e spese dovute al consulente di parte e all’ausiliario del giudice nel processo civile.
Appare utile ricordare che il beneficio del gratuito patrocinio è stato esteso anche alla facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici (l’omissione aveva comportato un intervento della Corte Costituzionale), sia in materia civile, amministrativa e penale con Legge n. 134 del 29 marzo 2001.
La liquidazione di quanto dovuto al consulente tecnico di parte di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e dell’ausiliario del magistrato è disciplinato dall’ articolo 131 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia) il quale opera, ai fini del pagamento, una distinzione in relazione al quantum dovuto.
Relativamente agli onorari “dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione”.
Sono invece anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.
La disposizione del richiamato articolo 131 aveva sollevato non poche perplessità circa la conformità dello stesso ai precetti costituzionali. In sintesi veniva sollevata questione di legittimità costituzionale, tra l’altro per diverso trattamento rispetto al procedimento di liquidazione degli onorari per il difensore, consulente tecnico di parte e l’ausiliario del giudice in materia penale, nella parte in cui non si prevede il diritto del consulente tecnico d’ufficio, o dell’ausiliario del magistrato, di ottenere, anche nel processo civile, l’anticipazione dei propri onorari a carico dell’erario.
Veniva eccepita, in particolare, che “in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che l’opera svolta dal consulente tecnico d’ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la passibilità di recuperare l’ onorario dal soccombente [..]”.
La Corte Costituzionale ha dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che “il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”.
Le decisioni della Corte Costituzionale sgombrano il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, che il consulente di parte e/o l’ausiliario presti, nel processo civile, gratuitamente la propria opera.
Riteniamo inoltre, e non può essere altrimenti, che i Supremi Giudici nelle loro decisioni abbiano tenuto conto della diversa natura, per le finalità di cui alle disposizioni del testo unico spese di giustizia, tra spese prenotate e quelle anticipate. Infatti ai sensi dell’articolo 3 “definizioni”, lettere s) e t ) del Testo Unico spese di giustizia:
- “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’ eventuale successivo recupero;
- “anticipazione” è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.
La Corte nella propria Ordinanza n. 408/2008 nell’ “osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali” riteniamo abbia voluto dare una interpretazione agli articoli 3 e 131 del Testo Unico spese di giustizia più corrispondente ai precetti costituzionali.
Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella Ordinanza del 6 febbraio 2013, n.12, ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico “sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”.
Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 del Testo Unico spese di giustizia, quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell’erario. Liquidazione non subordinata al previo recupero da parte dell’Erario stesso.
Infatti, il subordinare l’effettivo pagamento al recupero da parte dell’erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l’interpretazione della Corte Costituzionale quando ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse in capiente.
Venendo alla procedura di liquidazione, perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 del Testo Unico spese di giustizia si necessita, conditio sine qua non, il provvedimento che di fatto, e di diritto, quantifichi quanto dovuto al consulente sia a titolo di onorario che a titolo di spese.
Ricordiamo che tutte le liquidazioni in cui sia presente una valutazione discrezionale (consulenti tecnici, custodi, avvocati, ecc.) sono di competenza del magistrato, in tutti gli altri casi (testimoni, ecc.), dove manchi ogni pur minima discrezionalità, la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario addetto al servizio.
Ai sensi del richiamato articolo 83 del Testo Unico spese di giustizia “l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”.
Il richiamo operato, dall’articolo 83 del Testo Unico spese di giustizia, alle norme del testo unico, comporta:
- in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici di parte trovi applicazione l’onere di presentare una “nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico” allegando “la corrispondente documentazione” e che “il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie”;
- in materia di onorario il magistrato deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Ottenuto il decreto di liquidazione ex articolo 83 del Testo Unico delle spese di giustizia, il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 del Testo Unico.
Per le spese, che sono anticipate dall’Erario, può ottenere immediatamente dalla cancelleria la liquidazione.
Per gli onorari deve chiederne la prenotazione a debito esperito, infruttuosamente, il tentativo di recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti ( parte soccombente diversa dall’ammessa al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione).
Secondo la relazione al Testo Unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione.
Sulle modalità di dimostrazione dell’infruttuosità nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, a favore del consulente tecnico di parte, il Ministero della Giustizia ha evidenziato come “[…] il citato articolo non parla affatto di vana esecuzione termine che starebbe ad indicare, secondo la comune eccezione, l’esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che gli onorari […] sono prenotati a debito, a domanda, […]se non è possibile la ripetizione [...] senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione. In considerazione che quando il decreto ha subordinato il pagamento all’esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (art. 116 sul pagamento dell’onorario al difensore d’ufficio) sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l’annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r) o all’esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo”.
Nel caso di provvedimento che dispone la compensazione delle spese la richiesta di prenotazione avviene senza bisogno di dimostrare alcunché visto che non vi è soccombenza di parte non ammessa e gli onorari non possono essere richiesti alla parte ammessa al patrocinio.
Prenotati gli onorari a debito sarà poi compito della cancelleria procedere, ove vi siano i presupposti, ai sensi dell’articolo 134 del Testo Unico spese di Giustizia.
La materia del patrocinio a spese dello Stato non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale e, nel caso oggetto del presente lavoro, nelle ipotesi specifiche di liquidazione di onorari e spese dovute al consulente di parte e all’ausiliario del giudice nel processo civile.
Appare utile ricordare che il beneficio del gratuito patrocinio è stato esteso anche alla facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici (l’omissione aveva comportato un intervento della Corte Costituzionale), sia in materia civile, amministrativa e penale con Legge n. 134 del 29 marzo 2001.
La liquidazione di quanto dovuto al consulente tecnico di parte di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e dell’ausiliario del magistrato è disciplinato dall’ articolo 131 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia) il quale opera, ai fini del pagamento, una distinzione in relazione al quantum dovuto.
Relativamente agli onorari “dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione”.
Sono invece anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.
La disposizione del richiamato articolo 131 aveva sollevato non poche perplessità circa la conformità dello stesso ai precetti costituzionali. In sintesi veniva sollevata questione di legittimità costituzionale, tra l’altro per diverso trattamento rispetto al procedimento di liquidazione degli onorari per il difensore, consulente tecnico di parte e l’ausiliario del giudice in materia penale, nella parte in cui non si prevede il diritto del consulente tecnico d’ufficio, o dell’ausiliario del magistrato, di ottenere, anche nel processo civile, l’anticipazione dei propri onorari a carico dell’erario.
Veniva eccepita, in particolare, che “in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che l’opera svolta dal consulente tecnico d’ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la passibilità di recuperare l’ onorario dal soccombente [..]”.
La Corte Costituzionale ha dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che “il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”.
Le decisioni della Corte Costituzionale sgombrano il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, che il consulente di parte e/o l’ausiliario presti, nel processo civile, gratuitamente la propria opera.
Riteniamo inoltre, e non può essere altrimenti, che i Supremi Giudici nelle loro decisioni abbiano tenuto conto della diversa natura, per le finalità di cui alle disposizioni del testo unico spese di giustizia, tra spese prenotate e quelle anticipate. Infatti ai sensi dell’articolo 3 “definizioni”, lettere s) e t ) del Testo Unico spese di giustizia:
- “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’ eventuale successivo recupero;
- “anticipazione” è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.
La Corte nella propria Ordinanza n. 408/2008 nell’ “osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali” riteniamo abbia voluto dare una interpretazione agli articoli 3 e 131 del Testo Unico spese di giustizia più corrispondente ai precetti costituzionali.
Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella Ordinanza del 6 febbraio 2013, n.12, ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico “sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”.
Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 del Testo Unico spese di giustizia, quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell’erario. Liquidazione non subordinata al previo recupero da parte dell’Erario stesso.
Infatti, il subordinare l’effettivo pagamento al recupero da parte dell’erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l’interpretazione della Corte Costituzionale quando ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse in capiente.
Venendo alla procedura di liquidazione, perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 del Testo Unico spese di giustizia si necessita, conditio sine qua non, il provvedimento che di fatto, e di diritto, quantifichi quanto dovuto al consulente sia a titolo di onorario che a titolo di spese.
Ricordiamo che tutte le liquidazioni in cui sia presente una valutazione discrezionale (consulenti tecnici, custodi, avvocati, ecc.) sono di competenza del magistrato, in tutti gli altri casi (testimoni, ecc.), dove manchi ogni pur minima discrezionalità, la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario addetto al servizio.
Ai sensi del richiamato articolo 83 del Testo Unico spese di giustizia “l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”.
Il richiamo operato, dall’articolo 83 del Testo Unico spese di giustizia, alle norme del testo unico, comporta:
- in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici di parte trovi applicazione l’onere di presentare una “nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico” allegando “la corrispondente documentazione” e che “il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie”;
- in materia di onorario il magistrato deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Ottenuto il decreto di liquidazione ex articolo 83 del Testo Unico delle spese di giustizia, il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 del Testo Unico.
Per le spese, che sono anticipate dall’Erario, può ottenere immediatamente dalla cancelleria la liquidazione.
Per gli onorari deve chiederne la prenotazione a debito esperito, infruttuosamente, il tentativo di recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti ( parte soccombente diversa dall’ammessa al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione).
Secondo la relazione al Testo Unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione.
Sulle modalità di dimostrazione dell’infruttuosità nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, a favore del consulente tecnico di parte, il Ministero della Giustizia ha evidenziato come “[…] il citato articolo non parla affatto di vana esecuzione termine che starebbe ad indicare, secondo la comune eccezione, l’esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che gli onorari […] sono prenotati a debito, a domanda, […]se non è possibile la ripetizione [...] senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione. In considerazione che quando il decreto ha subordinato il pagamento all’esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (art. 116 sul pagamento dell’onorario al difensore d’ufficio) sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l’annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r) o all’esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo”.
Nel caso di provvedimento che dispone la compensazione delle spese la richiesta di prenotazione avviene senza bisogno di dimostrare alcunché visto che non vi è soccombenza di parte non ammessa e gli onorari non possono essere richiesti alla parte ammessa al patrocinio.
Prenotati gli onorari a debito sarà poi compito della cancelleria procedere, ove vi siano i presupposti, ai sensi dell’articolo 134 del Testo Unico spese di Giustizia.