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Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione: raddoppio del contributo unificato procedimenti giurisdizionali con parte una Pubblica Amministrazione o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e procedure esenti dal contributo unificato

Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione: raddoppio del contributo unificato procedimenti giurisdizionali con parte una Pubblica Amministrazione o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e  procedure  esenti dal contributo unificato
Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione: raddoppio del contributo unificato procedimenti giurisdizionali con parte una Pubblica Amministrazione o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e procedure esenti dal contributo unificato

Abstract

La norma del c.d. raddoppio del contributo unificato, in caso di inammissibilità o rigetto dell’impugnazione, risponde alla ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e a parziale ristoro dei costi del “vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione”.

Il presente elaborato affronta, brevemente e nello specifico, le problematiche ai giudizi in cui l’appellante sia una Pubblica Amministrazione o parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato o la procedura risulta essere essente dal pagamento del contributo unificato.

 

Sommario

1) Premessa

2) Procedimenti giurisdizionali in cui è parte la Pubblica Amministrazione

3) procedimenti giurisdizionali in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

4) procedimenti giurisdizionali in esenzione dal pagamento del contributo unificato

5) esenzione e/o parte ammessa al patrocinio quali le soluzioni

 

1) Premessa

Ai sensi dell’articolo 13 punto 1-quater Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115” Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso” [Comma introdotto dall’articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013].

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità  [Corte di cassazione ordinanza 2 luglio 2015, n. 13636, e sentenza 15 settembre 2014, n. 19464] la norma risponde alla ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e, il raddoppio del contributo unificato, sia previsto a parziale ristoro dei costi del “vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione”. [Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 27 marzo 2015, n. 6280, ordinanza 13 maggio 2014, n. 10306, Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5955; vedasi anche N.M. Condemi “il regime del raddoppio del contributo unificato : fattispecie processuali a confronto ( commento alla sentenza della Corte Costituzionale n 120 del 2016)   in Judicium – il processo civile in Italia e in Europa]

Per quel che riguarda il presente lavoro ci occuperemo delle problematiche relative al (eventuale) pagamento dell’ulteriore importo in oggetto nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte una Pubblica Amministrazione o parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato [Articolo 174 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115]o la procedura è esente dal pagamento del contributo unificato [ Articolo 10 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115].

Di facile soluzione la prima delle ipotesi prospettate, più problematico l’aspetto relativo all’applicazione dell’istituto in parola nei casi in cui parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato o nelle procedure esenti.

2) Procedimenti giurisdizionali in cui è parte la Pubblica Amministrazione

Nei procedimenti giurisdizionali in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da Pubblica Amministrazione per la Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n 9938 dell’8 maggio 2014 “è principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre  Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligo non sorge”.

Concludendo, i giudici di legittimità, che “nel provvedimento giurisdizionale non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’articolo 13, comma 1 quater , DPR n. 115/02, introdotto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”

Il Ministero della Giustizia, con indirizzo DAG.08/97/2015.0100201.U si è allineato alla giurisprudenza della Cassazione statuendo, inoltre, che se “tuttavia il magistrato dovesse irrogare il pagamento in esame , l’ufficio non potrà attivare la procedura di riscossione..”

 

3) Procedimenti giurisdizionali in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Nei procedimenti in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la giurisprudenza della Corte di Cassazione [sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014] “l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’articolo 1 quater dell’ articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17”.

Inoltre, sempre per i giudici di legittimità, [Cass. Civ. 8 febbraio 2014, n. 3860,  Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7368, Cass. civ.12 aprile 2017, n. 9538] “nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio, poiché la parte ammessa a tale beneficio non è tenuta a monte al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito di cui gode, e di conseguenza neppure all’importo di cui al contributo aggiuntivo”

Anche per la dottrina [ C. Trapuzzano  corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “ tutto quello che c’è da sapere in tema di spese di lite” Scandicci (FI) 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017] “nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio”.

4) Procedimenti giurisdizionali in esenzione dal pagamento del contributo unificato

Nel caso in cui il procedimento giurisdizionale  è in esenzione dal pagamento del contributo unificato la Corte di Cassazione, Sezione III, 31 marzo 2016 n. 6227, ha esteso “conseguentemente” l’esenzione “ al suo raddoppio, come disposto dal D.PR. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile o improcedibile o integralmente infondata”.

Nelle procedure in esenzione, a parere dello scrivente, è, tra l’altro, la difficoltà a quantificare il contributo unificato che di fatto ne impedisce il recupero.

Si pensi ad esempio alle cause riguardanti i minori[ ndr =Ai sensi della  circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l’ampia dizione della legge, articolo 10 comma 2, deve ritenersi l’esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare conf. DAG.08/07/2015.01000549.U] che godono dell’esenzione dal contributo unificato ex articolo 10 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, quale sarebbe il contributo “....pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale...”?

Quanto detto per i procedimenti relativi ai minori vale ( varrebbe)  per tutti procedimenti in esenzione: a) processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. (articolo 10, punto 1, t. u. spese di giustizia ); b) procedure agrarie (articolo 3 legge 25 aprile 1957 n. 283) oggetto tra l’altro della richiamata, in premessa di paragrafo, sentenza della Corte di Cassazione, ; c) processi di cui al libro IV( dei procedimenti speciali), titolo II( dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone), capi II (dell’interdizione,dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno), III (dichiarazione di assenza o di morte presunta), IV( disposizioni relative ai minori,agli interdetti e agli inabilitati) e V ( dei rapporti patrimoniali tra i coniugi)  del codice di procedura civile (articolo 10, punto 3 t. u. spese di giustizia ); d) procedimenti relativi al libro I, titolo XII ( delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia) esenti da contributo unificato ai sensi dell’articolo 46 bis disp. att. codice civile.

5) Esenzione e/o parte ammessa al patrocinio quali le soluzioni

Orbene come devono comportarsi le cancellerie giudiziarie nel caso in cui il giudice in un procedimento in esenzione o con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato condanni ugualmente  parte ricorrente al pagamento del contributo in esame ?

Per il Ministero della Giustizia, circolare DAG.08/07/2015.0100201.U, “gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame”.

Relativamente alle procedure in esenzione abbiamo evidenziato come è proprio la difficoltà a quantificare il contributo unificato che di fatto ne impedisce il recupero.

Riguardo, invece, l’ipotesi di, eventuale, condanna di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a parere dello scrivente  [tesi che ho sostenuto nel corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “ tutto quello che c’è da sapere in tema di spese di lite” Scandicci (FI) 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017 al quale ho partecipato nella qualità di relatore] la soluzione del problema è data dalla natura dell’istituto e dalla sua collocazione [Cfr =“ collocazione sistematica all’interno del testo unico sulle spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002 n 115 e, precisamente, all’articolo 13..”  “ Ministero della Giustizia DAG.08/07/2015.0100201.U ] nell’architettura del testo unico spese dello Stato.

A quanto sopra si aggiunge il significato da dare alla espressione “gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato” usata dal Ministero della Giustizia nella, richiamata,  nota dell’8 luglio 2015.

Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito [Articolo 131 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115], va annotata [Ai sensi dell’articolo 160 testo unico spese di giustizia “i pagamenti dell’erario,le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati “] nei registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da  Decreto Ministeriale [Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall’articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002]  e nel foglio notizie [ndr =Ai sensi dell’articolo 280,  comma 1, Testo Unico spese di giustizia, “ in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito,  dove andranno annotate tutte la spese anticipate  e quelle prenotate”].

Se nel provvedimento con il quale si rigetta o si dichiara inammissibile l’impugnazione il magistrato contestualmente revoca, espressamente, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nulla quaestio.

La cancelleria, in questo caso, provvederà a recuperare  il contributo unificato ex articolo 13 1 quater Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 contestualmente al recupero delle altre spese anticipate e/o prenotate.

Se invece nel detto provvedimento di rigetto e/o inammissibilità non vi è revoca del patrocinio a spese dello Stato e il magistrato da atto “... senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento...” la cancelleria dovrà dare  “esecuzione al provvedimento del magistrato”.

Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” [ ndr =circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U] è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato.

Come conciliare il sopra richiamato principio con le disposizioni ministeriali?

Alla definizione della causa “..i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità...” [ ndr = circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, 26 giugno 2003 n. 9 e la nota  Min. Gist. Dip. Org. Giud. 3 febbraio 2004 n 116/1/10062].

La cancelleria darà esecuzione al provvedimento del magistrato limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro modello 2/A/SG.

Dopo di ché il foglio notizie, perdurando le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verrà chiuso  con la dicitura non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è, esclusivamente prevista, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa.