x

x

Imputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate

Imputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate
Imputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate

Abstract

L’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale pone il non facile problema del recupero di quanto, in caso di condanna, lo Stato abbia anticipato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 [Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231].

Con la condanna dell’imputato ammesso sorge, per gli uffici incaricati del recupero, il problema di stabilire quali spese”siano” recuperabili e quali, essendo ricomprese nell’ammissione al patrocinio a carico dell’erario, no, specie quando, come nel caso in esame, di non facile interpretazione appare la portata della modifica normativa operata nel lontano anno 2009 e di piena attualità a seguito di un recentissimo indirizzo ministeriale. 

 

“....per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell’erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti....”[ cfr= relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, commento all’articolo 107]

Con nota del 6 febbraio 2018 [Nota Ministero giustizia DAG.06/02/2018.0025247.U] gli Uffici di Via Arenula, del Ministero della Giustizia, hanno, a seguito di segnalazione dell’Ispettorato Generale [a seguito di Ispezione ordinaria del settembre 2017], affrontato, tra l’altro, il problema delle spese forfetizzate nel processo penale a carico di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato alla luce delle modifiche già operate il 18 giugno 2009 [con l’articolo 67 legge18 giugno 2009 n. 69] all’articolo 205 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 [Testo Unico spese di giustizia].

Per la richiamata direttiva ministeriale, inviata ai Presidenti delle Corti di Appello, ad Equitalia Giustizia S.p.A., ma, sembrerebbe, non inviata all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni [ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225, in materia di spese di giustizia l’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a è, a far data del 1 luglio 2017, effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia  entrate- Riscossione; Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue la sola attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione con il Ministero della Giustizia del 23 settembre 2010]  “nel caso di condanna dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche le indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario, al pari delle spese di spedizione per la notificazione degli atti, siccome anticipate dall’erario ai sensi dell’articolo 107, comma 3,d.P.R. n.115 del 2002, devono essere recuperate in via forfettaria ai sensi dell’articolo 205 del d.P.R. n. 115 del 2002,  nella misura prevista dal decreto ministeriale del 10 giugno 2014, n. 124.”

L’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 205 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dispone che “le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario”.

Nella sua originaria formulazione lo stesso articolo, al comma 1, riportava :”le spese del processo anticipate dall’erario sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficio che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il ministero della giustizia ai sensi....”.

Appariva, quindi, nella previgente formulazione, un chiaro e diretto riferimento a diritti, indennità e spese a favore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, nello specifico, ai diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione per la notificazione agli atti richiesti d’ufficio di cui al comma 3 lettera c) dell’articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, articolo che elenca gli effetti dell’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato.

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta  che, essendo espressamente previste tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potevano/dovevano essere recuperate, neanche, in caso di condanna dell’imputato ammesso [ ndr = Circolare ministeriale Giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato] .

Dal confronto tra vecchia ed attuale normativa era, sin da subito, apparso ai più, il problema sull’obbligo o meno del recupero delle spese forfetizzate.

Ci si era posto la domanda se, la modifica operata dall’articolo 67 legge numero 69 anno 2009, all’articolo 205 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, avesse influito, modificandolo, anche sull’articolo 107 del richiamato decreto presidenziale, abrogandone, di fatto, la lettera c) del comma 3. La stessa ministeriale in commento “ritiene non chiaro” se “il secondo decreto del 2014, emanato in attuazione dell’art. 205, comma 1, del dP.R. n. 115 del 2002 come sostituito dall’art. 67 della legge n. 69 del 2009, abbia implicitamente abrogato il decreto del 2002 riferito alle sole spese per indennità di trasferta...”.

Nella relazione illustrativa al citato decreto ministeriale del 10 giugno 2014 n. 124, [Decreto ministeriale che quantifica, nella tabella A, le spese forfettarie di cui all’articolo 205 testo unico spese di giustizia], regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, di tale abrogazione non vi è traccia.

Relazione illustrativa, richiamata espressamente  nella circolare in commento, che da conto dei criteri utilizzati per la determinazione delle ( nuove, negli importi) spese forfetizzate .

Importi “di cui alla tabella A”  in cui  “si è tenuto conto del costo medio del processo penale avanti al tribunale ordinario (i dati statistici contengono anche gli importi dei ricorsi relativi alle sentenze dei giudici di pace), individuato sulla base dei dati statistici in possesso del Ministero della giustizia, relativi agli importi complessivi delle somme anticipate dallo Stato per le tipologie di spesa per le quali è  previsto il recupero in misura fissa forfetizzata.

Importi, quindi, che “suddivisi per il numero complessivo degli imputati”  hanno consentito di “determinare un costo statistico medio di euro 17,37 per la fase requirente e di euro 39,69 per la fase giudicante.”

Giungendo così ad individuare  “una quota base minima, pari ad euro 60, per il calcolo della misura fissa relativa a ciascun grado di giudizio da recuperare nei confronti di ogni imputato condannato.”

Riconoscendo che “tale quota tiene conto anche delle spese, non presenti nei dati statistici di cui sopra, relative al decreto ministeriale 13 novembre 2002, n. 285, con il quale è stata stabilita la misura fissa dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti nel processo penale, a richiesta d’ufficio”.

Risultano, quindi, i detti importi forfettari nel processo penale attualmente composti da due elementi, sebbene non distinti, = costo del processo + diritti e indennità di trasferta dell’ufficiale giudiziario e spese di spedizione per le notificazioni degli atti  [Le spese di spedizione,diritti ed indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari sono regolamentati, in generale, dal Titolo Secondo articoli dal 19 al 39  nonché dagli articoli 31 e 197 DPR 115/02 Testo Unico spese di giustizia] .

Fatta questa doverosa premessa, appare chiaro come gli Uffici giudiziari, e per essi Equitalia Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossioni, siano (sarebbero) nella impossibilità oggettiva, nel caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato condannato, di procedere al recupero delle spese forfetizzate per come disposto dalla direttiva ministeriale in oggetto.

Ai sensi dell’articolo 204, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, “ le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l’articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico”.

Dalla richiamata normativa appare chiaro che, nell’eventuale, recupero nei confronti dell’imputato condannato ai sensi degli articoli 200, 204 e 205, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, non si può non tenere conto dell’architettura complessiva del testo unico spese di giustizia e, nello specifico, delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato  [Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141,  del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) testo unico che riunisce e coordina l’intera materia, tenendo conto di tutte le modifiche legislative.] .

La direttiva ministeriale del 7 febbraio 2011 [circolare Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U] , aveva disposto il “recupero delle spese non incluse “ nell’elencazione di cui all’articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, confermando la non recuperabilità delle spese nello stesso articolo elencate.

Inoltre, nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” [cfr = circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U che sebbene riferita al processo civile è pienamente applicabile nel processo penale] ;  è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato.

Presupposto per il recupero delle spese anticipate [cfr =articolo 3 DPR 115/02 lettera t) “anticipazione” è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile]  e/o prenotate a debito [cfr = articolo 3 lettera s DPR 115/02 “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”] nei confronti della parte ammessa al patrocinio, sia nel processo civile che in quello penale è, quindi, ai sensi delle specifiche previsioni normative del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115, la revoca del patrocinio stesso.

Nel processo penale, ai sensi dell’articolo 111 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115, “le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.”

Logicamente si procederà al recupero delle spese anticipate, ex articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115, a favore dell’imputato ammesso al patrocinio anche in tutte le altre ipotesi di revoca [ex articoli 95 e 112 comma 1 lettere a) b) c) Decreto Presidente della Repubblica n. 115/2002] .

Nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel commento all’articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115: “per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell’erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti..”

Quindi, a meno di modifiche normative, tutte le spese anticipate elencate  nell’articolo in commento rimarrebbero, anche in caso di condanna dell’ammesso al patrocinio, a carico, salvo future revoche, dell’Erario.

Da quanto sopra l’inapplicabilità pratica della recente disposizione ministeriale tendente al recupero di spese forfetizzate che contengono, se pur in quota/parte, spese, diritti ed indennità che il patrocinio a spese dello Stato riconosce tra gli effetti a favore dell’ammesso.

A meno che non si voglia ritenere che gli uffici giudiziari, o meglio il Concessionario [cfr = DPR 115/02 art. 227-bis. (Quantificazione dell’importo dovuto) 1. Per la quantificazione dell’importo si applica la disposizione di cui all’art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010] , debbano (debba) ricavare il quantum da recuperare detraendo dagli importi complessivi delle spese forfetizzate, ex decreto ministeriale n. 214/2014 quelle di cui al decreto ministeriale 283/2002 corrispondenti al punto 3 lettera c) articolo  107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115 [ ndr = le spese per il dibattimento a seguito di decreto di rinvio a giudizio erano, ai sensi del decreto ministeriale n. 285/02 quantificate in € 30, le stesse spese per l’attuale normativa, decreto ministeriale n. 214/2014, sono di € 180; inoltre  visto che il riferimento nella nota ministeriale in commento è il DM 285/02,  diritti, indennità e spese di spedizione di quanto sarebbero, se lo sono, in questi anni aumentate?] .

Collegare come sembrerebbe voler fare la direttiva in oggetto, il recupero delle spese sic e simpliciter  agli articoli 200, 204  e 205 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115porterebbe, come conseguenza logica, ma assurda , al recupero non solo di quelle forfettarie ma anche, non se ne vedrebbe a contrario la ragione di esclusione, di tutte quelle anticipate “svuotando” di contenuto non solo l’articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115 ma l’intero istituto del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Ai consequenziali problemi di recupero, nei confronti di parti non abbienti, e l’ammissione al patrocinio ne è chiara attestazione, all’ inutile spreco di risorse (economiche e di tempo) per procedure esecutive destinate, con ogni probabilità, a concludersi con il nulla di fatto, si aggiunge il, reale, pericolo di controversie giudiziarie in opposizione a recupero di somme che, come detto, rientrerebbero tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio.

Trova, quindi, sempre più conferma quanto affermato da eminente dottrina [cfr = Nicola Iannello “ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG ] “nella evoluzione delle leggi sul gratuito patrocinio, appare fin troppo evidente come il Legislatore si sia voluto complicare la vita nel voler essere conciso e nello stesso tempo esaustivo nel regolare situazioni già di per sé complesse”.

Per, completezza di trattazione, ricordiamo che non tutte le spese anticipate e o prenotate a debito, quest’ultime previste , ex articolo 108 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115, nell’ipotesi di processo penale con parte civile ammessa al patrocinio, rimangono a carico dell’ erario in caso di condanna dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nello specifico, infatti, le spese di cui agli articoli 12, 70, 108 e 205 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115: a) intercettazioni telefoniche; b) spese straordinarie; c) spese di demolizione; d) contributo unificato; e) diritti di copia; f) anticipazioni forfettarie dei privati; g) imposta di registro, non essendo ricomprese tra gli effetti di cui all’articolo 107 T.U. vengono, infatti, recuperate nei confronti dell’imputato, condannato, anche se, lo stesso, sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato [cfr = nota Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U] .

Si ha, quindi, nel processo penale la “strana” situazione di un soggetto, l’imputato, che “è povero” limitatamente ad alcune spese e non lo è per altre.

Una sorta di “ammissione al patrocinio limitata nei suoi effetti” che non trova giustificazione alla luce dei principi costituzionali alla base dell’istituto del gratuito patrocinio

Imputato che, riguardo le spese elencate nell’articolo 108 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n 115, se l’azione civile si fosse svolta nella sede civile con controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non avrebbe pagato nulla.

Attualmente risulta, infatti, che se nel processo civile entrambe le parti processuali sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato a definizione del giudizio le cancellerie non procedono al recupero delle spese nei confronti di nessuna delle due parti.

Ravvisandosi, quindi, almeno sul piano pratico, profili di disparità di trattamento nei due modi di esercizio dell’azione civile a seconda che essa operi nel processo civile o nel processo penale .

Si auspica dunque, per l’avvenire, una maggiore chiarezza nel raccordo delle nuove con le vecchie disposizioni, al fine di facilitare l’interpretazione da parte degli operatori in una materia già di per se “ermetica” e complessa e da cui derivano chiare responsabilità contabili.