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L’avvocato può patrocinare contro un ex assistito?

La natura giudiziale e stragiudiziale dell'attività incide sul divieto ?Esiste una deroga al divieto?
Professione di avvocato
Professione di avvocato

L’ avvocato può patrocinare contro un ex assistito?

Un avvocato può accettare un incarico contro un suo ex cliente? Quanto tempo deve decorrere e quali ulteriori divieti permangono nei confronti del professionista? La natura giudiziale e stragiudiziale dell'attività incide sul divieto ?Esiste una deroga al divieto?

Le domande trovano una risposta in recenti decisioni del Consiglio Nazionale Forense. Esaminiamo la prima decisione che è del 17 luglio 2021. Il CNF ha affrontato il caso sotto indicato.
 

L' avvocato può patrocinare contro un ex assistito? Il fatto

La sig.ra [ESPONENTE] presentava un esposto al COA di Treviso avverso l’ avvocato [RICORRENTE] secondo cui la stessa, dopo averla difesa, congiuntamente al proprio ex coniuge nella procedura di separazione consensuale omologata nel 2003, aveva successivamente preso le difese esclusivamente di quest’ultimo, sig. [TIZIO], in un procedimento contenzioso avverso la sig.ra [ESPONENTE] medesima e ciò in violazione dell’art. 51, c. 2 CDF previgente.

Acquisti i fascicoli dei procedimenti pendenti nonché l’avvenuta transazione tra le dette parti del giudizio contenzioso, il CDD Veneto approvava il seguente capo d’incolpazione:

violazione dell’art. 51 del previgente CD (ora art. 68, comma 4) per aver prestato la propria assistenza in favore del sig. [TIZIO] nel procedimento civile n. [OMISSIS]/2008 contro la signora [ESPONENTE], coniugi entrambi congiuntamente assistiti in occasione della separazione coniugale consensuale promossa avanti il Tribunale di Treviso ed omologata il 29.04.2003 in Treviso sino al novembre 2015”.

La norma regolatrice è l’articolo 68 (in precedenza art. 51) del codice deontologico forense che prevede: Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

1. L’ avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’ avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L’ avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L’ avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni

Decisione del Consiglio Nazionale Forense:

L’ avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 158 del 17 luglio 2021

In altra decisione il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato che il divieto per l' avvocato prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata: Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita insussistenza dell’illecito in parola stante la mancanza di una procura alle liti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021

Infine, si è stigmatizzato anche il passaggio troppo repentino da un cliente ad un altro: "ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico"

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

E' possibile una deroga al rigido principio sancito dall'art. 68 del codice deontologico ed è la seguente: "Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’ avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Tuttavia, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123.