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Conto corrente: il credito lo si può dimostrare anche senza contratto

Tramonto a Venezia, di Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)
Tramonto a Venezia, di Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza n.2205 dell’11 ottobre 2021, il Tribunale di Forlì ha statuito che non occorre la produzione documentale contrattuale né del contratto di conto corrente, né del contratto di apertura di credito, alle seguenti condizioni:

se il CTU ha dimostrato di essere riuscito a ricostruire il saldo del conto corrente sulla base di un Documento rilevabile in atti che sia denominato e/o contenga le “condizioni economiche” (quindi non facendo ricorso ai tassi legali e/o sostitutivi ex articolo 117 Testo Unico Bancario) e

se la rielaborazione effettuata dal CTU è migliorativa per il correntista, accertando un minor debito o un credito dello stesso.

Infatti, proprio dal momento che l’accertamento che ne deriva è favorevole per il correntista, perché sostanzialmente accerta un minor saldo debitore del correntista, l’omissione documentale non incide sulla validità del rapporto.

In particolare, secondo il Giudice: “Nonostante la carenza documentale, il consulente dell’Ufficio è riuscito a ricostruire il saldo del succitato conto, sulla base del documento denominato “condizioni
economiche”, accertando un credito in capo al correntista derivante dall’eliminazione delle commissioni, spese, sostituzione tassi e dell’effetto anatocistico
.”.