Corte costituzionale federale: salvaguardia dell’indipendenza e dell’imparzialità
Corte costituzionale federale – Salvaguardia dell’indipendenza e dell’imparzialità - Modifiche progettate – Artt. 93 e 94 della Costituzione federale (GG)
I
Attualmente competenze e composizione del Bundesverfassungsgericht (BVerfGE) sono previste dagli artt. 93 e 94 del Grundgesetz (GG)
Questa normativa è rimasta – a decorrere dalla sua entrata in vigore (1949) - sostanzialmente invariata, salvo qualche “ritocco” di carattere marginale.
Nel 1951 è stato approvato, con legge ordinaria, il Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG), che, oltre a disciplinare il “funzionamento” della Corte cost. feder., ha anche colmato, non poche “lacune” ordinamentali.
Ha ravvisato, il ministero della Giustizia, l’esigenza di elevare a rango costituzionale, alcune norme contenute nel BVerfGG.
Per quale motivo? Per far sí che certi tentativi di "sminuire” (per non usare un’altra espressione) il ruolo della Corte cost. feder. (come già avvenuto in alcuni Stati dell’Europa orientale), non possano avere “successo”.
Inoltre, anzi, soprattutto, per salvaguardarne l’indipendenza e l’imparzialità.
A differenza di altri organi costituzionali, le disposizioni concernenti il “Bundesverfassungsgericht”, sono piuttosto scarne nel Grundgesetz.
II
Per questo motivo, il ministero della Giustizia ha elaborato un disegno di legge, per ovviare a questa situazione e per prevenire eventuali – futuri – tentativi, di far sí, che la Corte cost. feder., diventi un “willfähriges Instrument der Politik”, manovrabile con leggi approvate dalla maggioranza (semplice) del momento ** Di cavalieri (e cavaliere) serventi, ce ne sono già abbastanza – anzi, fin troppi – in altri settori, anche nella RFT.
S’intende dare, al “BVerfGE”, la stessa ”stabile Position” degli altri organi costituzionali.
Una Corte cost. “ben funzionante”, è presupposto indispensabile per un ordinamento liberal-democratico.
Anche nella RFT, si sono manifestati, negli anni passati, tentativi, di mettere in dubbio la “Grundordnung” dello Stato, per cui appare necessario, predisporre “antidoti” contro “destruktive Elemente”.
Si sono appalesati “Versuche”, di bloccare la nomina di giudici – non ben visti dal potere politico - del “Bundesverfassungsgericht”, con danni non trascurabili per quest’istituzione, che, finora, ha sempre goduto della stima della popolazione, tant’è vero, che il BVerfGE è stato chiamato “Bürgergericht” (giudice dei cittadini). A questa Corte, il cittadino può rivolgersi direttamente.
Bisogna prevenire, che nella RFT accada quanto avvenuto in Polonia, dove, nel 2015, sono bastati 15 giorni, per “allineare” la Corte cost. feder. di quel Paese ai voleri “cangianti” della politica.***
III
Al fine di assicurare maggiori garanzie alla Corte cost. feder. della RFT, è necessario, non soltanto prevedere maggioranza qualificate, ma anche statuire, che, per eventuali modifiche, occorra il voto favorevole anche del “Bundesrat”.
La Corte cost. feder., nella RFT, ha “competenze” piuttosto ampie, se paragonate a quelle di altri Stati europei (si è parlato di “starker Verfassungsgerichtsbarkeit”). Le future “competenze” del BVerfGE, sono indicate nel nuovo art. 94 GG, Abs. 1 u. 3. Quest’articolo, all’Abs. 4, prevede poi, che una legge federale preciserà i casi, in cui le decisioni del BVerfGE avranno “Gesetzeskraft” (forza di legge).
Anche per questo motivo, è indispensabile assicurare, che la Corte cost. feder., sia “sottratta” a “tagespolitischen Auseinandersetzungen” (alle “beghe” quotidiane). Mi viene in mente Dante: “Quant’ è nascosa La veritate a la gente ch’avvera Ciascun amore in sè laudabil cosa”.
Il disegno di legge ministeriale, nella parte finale, statuisce, espressamente, l’”unmittelbare Bindungswirkung” (vincolatività diretta) delle decisioni della Corte cost. feder. e integra alcune disposizioni, per quanto concerne organizzazione e funzionamento di quest’organo.
IV
Il disegno di legge ministeriale “eleva” a rango costituzionale due disposizioni attualmente contenute nel BVerfGG; in particolare, lo status della Corte e l’efficacia delle decisioni della stessa.
Il numero delle sezioni (“Senate”) e dei membri, la durata in carica e l’esclusione di una rielezione dei giudici, costitueranno oggetto di una norma costituzionale e non più soltanto di una legge ordinaria, per cui modifiche non saranno più possibili a maggioranza semplice.
Fortemente innovativo, è l’inserimento della cosiddetta Öffnungsklausel, per effetto della quale, se gli “elettori” non riescono ad accordarsi sulla nomina di un giudice (destinato a sostituire un giudice cessato dalla carica), a quest’organo “subentra” l’altro organo (parlamentare), per esempio, il Bundesrat al Bundestag, al quale “passa” la relativa competenza.
In tal modo, si previene, che un organo, possa bloccare, indirettamente (magari anche per settimane o mesi), il regolare funzionamento del BVerfGE, perchè non si raggiungono i 2/3 dei voti necessari).
Attualmente, se l’organo competente per la nomina di un nuovo giudice – in sostituzione di uno cessato, per esempio, per motivi di età (compimento del 68.mo anno di età) o per scadenza del dodicennio dalla nomina o per altra causa - non provvede alla nomina entro due mesi, il plenum del BVerfGE è autorizzato a proporre un candidato, nel qual caso, però, occorre anche, che vi sia richiesta da parte del componente più anziano del “Wahlausschuss” (Giunta delle Elezioni) del “Bundestag”, rispettivamente del “Bundesrat”.
V
Il nuovo art. 94 GG (commi 1-3) prevede le “Zuständigkeiten“ del BVerfGE, come attualmente previste, ma nel comma 4, è contenuta la “Bindungswirkung”, oggi sancita (soltanto) dal “Bundesverfassungsgerichtsgesetz”.
V
L’art. 93 GG, se sarà approvato da chi di competenza, specificherà meglio lo status della Corte cost. federale. Il comma 1 indica questa Corte come “Verfassungsorgan” (organo costituzionale) e lo equipara agli altri organi costituzionali.
La composizione del Bundesverfassungsgericht, è disciplinata dal comma 2 dell’art. 93 GG.
A differenza di quanto avvenuto nel passato, ora viene indicato il numero delle sezioni (2) e il numero dei componenti delle stesse (8 giudici per ogni sezione).
Le due sezioni rappresentano entrambe il BVerfGE e non vi è differenza nelle attribuzioni; si tratta, come è stato osservato, di un “Zwillingsgericht”.
Per quanto concerne le incompatibilità, nel nuovo art. 93 GG, vengono riprodotte le disposizioni dell’art. 94, Abs. 1, S. 3, GG.
VI
La riforma esclude, che un giudice della Corte cost. feder., una volta cessato dalla carica, possa ottenere una nuova nomina; questo, finora, non era stato previsto, nè da una norma costituzionale, nè da una legge ordinaria. Ora viene espressamente anche previsto, che il giudice, una volta scaduto il “mandato”, deve continuare la sua attività, fino a quando non sarà nominato il sostituto. In questo modo, s’intende assicurare la continuità dell’attività della Corte cost. feder. e fugare ogni dubbio (affiorato nel passato), sull’ammissibilità della prorogatio dei poteri.
Sia la durata in carica, che il limite di età, come attualmente previsti, vengono entrambi “auf Verfassungsebene gehoben”; rappresentano un presidio a garanzia dell’indipendenza e dell’imparzialità della Corte, troncando, sul nascere, tentativi di “Vereinnahmung” da parte del potere politico.
VII
Il comma 4 è posto a salvaguardia della “Geschäftsautonomie” del BVerfGE.
Per effetto del successivo comma 5, il legislatore è delegato, a disciplinare, più specificamente, il procedimento dinanzi al BVerfGE.
Presupposto per l’ammissibilità di un ricorso dinanzi alla Corte, sarà, che i “vorherigen Rechtswege” siano “erschöpft”.
Verrà sancita la vincolatività, per tutte le autorità giurisdizionali e amministrative, delle decisioni del BVerfGE.
Ci sono stati, nel passato, tentativi, di “eludere” le pronunzie della Corte cost. feder., modificando – con legge ordinaria - le norme dichiarate incostituzionali. In tal modo, s’intendeva vanificare la funzione di “controllo” del BVerfGE.
Una norma, che contrasta con una norma della Costituzione federale (GG), è nichtig (nulla) e le decisioni della Corte cost. feder. devono avere effetti erga omnes.
Il disegno di legge ministeriale, è stato inviato alla Commissione Giustizia, già nella prima decade di ottobre 2024. L’entrata in vigore della riforma, era prevista per la metà del 2025. Ma questa previsione è stata fatta, prima che la coalizione governativa……..
** “Wehret den Anfängen”, in modo che non si avveri, quanto scritto da F. Nietzsche….:”Die scheinbare Welt ist die einzige, die wahre Welt ist nur hinzugelogen.”
*** .Ha scritto Stanislaw Jerzy Lec: ``Man kann das Lied der Freiheit, nicht auf dem Instrument der Gewalt spielen“.