Corte Giustizia UE: limiti ai Centri di Assistenza Fiscale
1) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.
2) Una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere i contribuenti, per quanto riguarda l’elaborazione e l’invio delle dichiarazioni tributarie all’amministrazione finanziaria, deve essere qualificata come aiuto di Stato a sensi dell’art. 87, n. 1, CE allorché:
– il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e
– il compenso non è determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi.
(Corte di Giustizia UE - Sezione Terza, Sentenza 30 marzo 2006: Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Regole di concorrenza applicabili alle imprese – Aiuti concessi dagli Stati – Centri di assistenza fiscale – Esercizio di talune attività di consulenza e di assistenza fiscale – Diritto esclusivo – Compensi per queste attività).
1) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.
2) Una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere i contribuenti, per quanto riguarda l’elaborazione e l’invio delle dichiarazioni tributarie all’amministrazione finanziaria, deve essere qualificata come aiuto di Stato a sensi dell’art. 87, n. 1, CE allorché:
– il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e
– il compenso non è determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi.
(Corte di Giustizia UE - Sezione Terza, Sentenza 30 marzo 2006: Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Regole di concorrenza applicabili alle imprese – Aiuti concessi dagli Stati – Centri di assistenza fiscale – Esercizio di talune attività di consulenza e di assistenza fiscale – Diritto esclusivo – Compensi per queste attività).