Custodia cautelare in carcere e reati di lieve entità

Custodia cautelare in carcere e reati di lieve entità - CPP della RFT
Abstract: La graduazione della pena è uno dei compiti più difficili del giudice, ma altrettanto, se non più delicata, è l’imposizione di misure cautelari (in ispecie, della custodia cautelare in carcere). Per questo, il legislatore è ”venuto in soccorso” all autorità giudiziaria, escludendo misure di tale gravità o limitando le stesse a casi ben circoscritti.
I
Nei casi di “Kleinkriminalität” (microcriminalità - § 113 StPO), può essere disposta la custodia cautelare in carcere?
La risposta è affermativa, ma….
Prima di esaminare il disposto di cui al § 113 StPO, pare opportuno, premettere, che questo paragrafo, deve essere interpretato tenendo conto di quanto prevedono i §§ 112 e 112 a StPO, che sono inseriti nel Capo IX del Libro I della StPO. Il predetto Capo è intitolato: ”Verhaftung und vorläufige Festnahme”.
Il § 112, Abs. 1, StPO (“Presupposti per la custodia cautelare in carcere – Esigenze cautelari”) menziona, tra i presupposti (S. 2), che l’”Untersuchungshaft”, non può essere disposta, se la misura è sproporzionata rispetto al fatto, che si reputa l’indagato abbia commesso e alla pena, che si prevede, sarà inflitta.
I paragrafi sopra menzionati, non sono altro, che attuazione dei principi sanciti dall’art. 104 del “Grundgesetz – GG” – Costituzione federale, secondo i quali, la libertà personale può subire restrizioni soltanto per effetto di una legge e rispettando le formalità contemplate dalla stessa. Sull’ammissibilità della custodia cautelare in carcere e sulla prosecuzione della stessa, decide soltanto il giudice.
È stato detto, che il § 113 StPO, è una concretizzazione del princípio della “Verhältnismäßgkeit”. L’applicazione del citato paragrafo, presuppone, che gli altri presupposti per l’imposizione della custodia cautelare in carcere (§ 112 StPO), sussistano.
II
Ai fini della valutazione, se si tratta di “leichtere Tat”, bisogna fare riferimento alla pena edittale e non a quella, che si reputa, sarà inflitta. È da notare, che può essere presa in considerazione pure lo “Strafarrest” di cui al § 9 WStG**, ma non lo “Jugendarrest” (§ 16 “JGG”) e neppure l’”Haftbefehl wegen Ungehorsams gegenüber dem Gericht” (§ 230, Abs. 2, StPO – Imputato non comparso al dibattimento senza valida giustificazione). Non va tenuto conto di eventuali pene accessorie.
L’art. 104 GG costituisce attuazione dell’art. 2, Abs. 2, S. 2, del “GG” (“La libertà personale è inviolabile”).
Anche dal punto di vista procedurale, la libertà personale, è tutelata da norme specifiche contenute nella StPO; norme, atte a garantire un “faires und rechtsstaatliches Verfahren” (giusto processo) in caso di privazione della libertà personale da parte di un’autorità dello Stato.
Il principio della “Verhältnismäßigkeit”, è uno dei principi fondamentali in uno Stato di diritto e contribuisce, che gli organi dello stesso, agiscano “rechtsstaatlich”. Questo principio impone un vincolo, che riguarda tutti gli organi dello Stato, specie se la loro attività, si riflette negativamente sui diritti dei cittadini.
Secondo la Corte costituzionale federale (BVerfGE: 81, 310 (§§)), il predetto “Grundsatz”, benchè non espressamente menzionato nel “GG”, ha la funzione di tutelare diritti individuali e collettivi; altresí, che l’attività degli organi dello Stato, oltre a perseguire uno scopo legittimo, debba essere atta a conseguire questo scopo ed essere necessaria a tal fine.
Secondo il “Bundesverfassungsgericht” (23, 127 (1233)), il principio di “Verhältnismäßigkeit”, costituisce un’”übergreifende Leitregel allen staatlichen Handelns“, tutte le volte, in cui lo Stato esercita i propri poteri nei confronti dei cittadini. Senza i princípi della “Verhältnismäßigkeit” (e della “Rechtsstaatlichkeit”), si assisterebbe – come ha scritto M.T. Cicerone - al crollo di quegli ideali, per la cui garanzia (e conservazione), generazioni passate i sono prodigate. Altrimenti sarebbe la parte irrazionale a imporsi su quella razionale.
III
È ben vero, che al legislatore spetta, con riferimento agli scopi, che gli sono propri, un’ampia discrezionalità, ma ciò non implica, che debba scegliere un mezzo meno limitativo dei diritti individuali di libertà, se è disponibile e “funzionale” allo scopo.
In tal modo, si tende a mantenere le “Belastungen” per il singolo, il meno incisivo possibile. L’”Eingriffsgewicht” deve sempre essere valutato in relazione agli interessi individuali e collettivi; la valutazione va effettuata in base a criteri oggettivi.
Garanzie per la libertà personale, sono sancite pure da norme sopranazionali, come, per esempio, dall’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il comma 1 di quest’articolo prevede, che ogni restrizione nell’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla predetta Carta, deve essere sancita da una legge. Inoltre, è previsto, che limitazioni sono consentite, se proporzionate e necessarie per il conseguimento della tutela e degli scopi perseguiti dall’ordinamento comunitario.
IV
Il § 113 StPO è intitolato: “Untersuchungshaft bei leichteren Taten” (custodia cautelare in carcere nei casi di reati di lieve entità) e prevede, che, qualora il fatto sia punibile con pena detentiva oppure con la multa (“Geldstrafe”) fino a 180 “Tagessätze”, la custodia cautelare in carcere, motivata da pericolo per l’acquisizione o genuinità della prova, non può essere disposta. In questi casi, la custodia cautelare in carcere, se vi è pericolo di fuga, può essere imposta (soltanto), se l’indagato:
- già una volta si è dato alla fuga oppure ha posto in essere preparativi per la fuga
- non ha, nel territorio della RFT, residenza o dimora stabile
- non è in grado, di fornire dati anagrafici certi.
Se vi è pericolo per l’acquisizione o la genuinità delle prove e se è ravvisabile una “leichtere Tat”, punibile con le sanzioni (alternative) di cui sopra, la custodia cautelare in carcere, motivata ai sensi del § 112, Abs. 2 und 3, StPO, non è ammissibile.
Per quanto concerne il pericolo di fuga, lo stesso si può presumere unicamente, qualora sussistano, oltre ai presupposti di cui al § 112, Abs. 2, StPO, anche quelli menzionati nel § 113, Abs. 2, Nr. 1-3, StPO, vale a dire, che deve sussistere 1) una “besondere Fluchtgefahr” (particolare pericolo di fuga - § 113, Abs. 2, Nr. 1; 2) l’indagato non abbia residenza o dimora nella RFT oppure 3) non sia in grado, di documentare i propri dati anagrafici.
La “qualifizierte Fluchtgefahr” si presume, se l’indagato, nel corso delle indagini preliminari, già una volta, si è sottratto alla custodia cautelare in carcere mediante fuga o si è tenuto nascosto oppure ha posto in essere preparativi concreti e univoci per la fuga (per esempio, ha disdettato il contratto di locazione, ha chiesto il rilascio di un nuovo passaporto).
La “Wohnungslosigkeit”, rispettivamente la mancanza di un “festen Aufenthalt” (ai sensi del § 113, Abs. 2, Nr. 2, StPO), è integrata, qualora, almeno per un certo periodo, l’indagato non sia reperibile in un determinato luogo. Non è decisivo, se l’indagato abbia, o meno, informato della propria residenza o del proprio domicilio, le autorità di pubblica sicurezza.
Si ha “Ausweislosigkeit” ai sensi del § 113, Abs. 2, Nr. 3, StPO, tutte le volte, in cui l’indagato non è in grado di esibire documentazione a comprova dei propri dati anagrafici o se gli stessi, non possono essere accertati – con certezza – in altro modo.
Si distingue, in proposito, la “subjektive Ausweisungslosigkeit” da quella oggettiva. La prima si ha, se l’indagato ha perso i documenti o non li ha mai richiesti; la seconda, se l’indagato rifiuta di fornire i propri dati anagrafici, oppure fornisce dati falsi.
V
Se l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata emanata ai sensi del § 113 StPO, si deve tenere particolarmente conto del principio della “Verhältnismäßigkeit”; inoltre, dato che l’infliggenda pena sarà di lieve entità, è d’obbligo procedere con particolare celerità. Spesso, in casi del genere, si opta per il procedimento per decreto penale di condanna o per un “beschleunigten Verfahren” (§ 417 e segg. StPO), se è da ritenere, che sarà inflitta pena pecuniaria “im unteren Bereich”; l’emanazione di un’ordinanza cautelare in carcere, si prospetterebbe “unverhältnismäßig” (sproporzionata).
Il legislatore è stato criticato per la sua “incongruenza”, perchè, nei casi di microcriminalità, “nimmt er die Gefahr der Verdunkelung hin”, mentre non ha fatto altrettanto, per quanto concerne il pericolo di fuga; ciò, nonostante la tendenza, piuttosto bassa, di “Kleinkriminleller”, di darsi alla fuga, dato che la pena, che sarà inflitta, sarà spesso lieve. C’è chi reputa, che la vera intenzione del legislatore sia stata, di consentire la custodia cautelare in carcere, di drogati e di persone senza fissa dimora, che, come dimostrano le statistiche, commettono, in prevalenza, reati di lieve entità.
** Nota Questo paragrafo prevede lo “Strafarrest” (arresto per militari) della durata minima di due settimane e massima di sei mesi.