Discussione dello stato del procedimento con le parti

StPO (CPP) della RFT – ``Erörterung des Verfahrensstandes mit den Verfahrensbeteiligten`` §§ 160 b, 202 a, 212, 257 b, StPO
Procedimento
Procedimento

Discussione dello stato del procedimento con le parti – StPO (CPP) della RFT – ``Erörterung des Verfahrensstandes mit den Verfahrensbeteiligten`` §§ 160 b, 202 a, 212, 257 b, StPO

 

Introduzione

La StPO (CPP) della RFT prevede in 4 paragrafi distinti (160 b, 202 a, 212, 257 b), l´”Erörterung des Verfahrensstandes mit den Verfahrensbeteiligten” (la discussione dello stato del procedimento con le parti).

Per “Erörterung”, non definita dal legislatore, neppure con richiamo ad altra norma, s’intende il chiarimento di fatti e circostanze rilevanti, inerenti al procedimento, nel corso delle indagini preliminari, nello “Zwischenverfahren” e nella fase dibattimentale. In tal modo, si è voluto favorire, non soltanto lo scambio di elementi comunicativi nel procedimento, ma, anche, contribuire alla definizione – celere - del procedimento, nonché´ alla trasparenza.

Secondo parte della dottrina, i suddetti paragrafi, sarebbero espressione della “Fürsorge- und Hinweispflicht” che incomberebbe all’autorità giudiziaria, anche se non va sottaciuto, che l´”Erörterung”, non con configura un “Recht auf Gehör” (diritto al contraddittorio).

Ovviamente, l´”Erörterung” deve essere limitata al “Verfahrensgegenstand” (oggetto del procedimento); dall’ambito dell´”Erörterung”, sono escluse le conseguenze della decisione finale e la “Sachleitungsbefugnis” (dirigere il dibattimento) di chi presiede.

I paragrafi sopra elencati, contengono “Kannvorschriften”, nel senso della facoltatività dell´”Erörterung”, anche se va osservato, sin d’ora, che dell’avvenuta “Erörterung”, deve darsi atto a verbale. Dettando la normativa de qua, si è voluto porre fine alla, frequentissima, prassi (del passato), delle “informellen Erörterungen” (specie nel corso delle indagini preliminari).

Altro obiettivo è stato, di agevolare la (tempestiva) conclusione del procedimento.

Sembra, delle volte, che altrove, specie se l’indagato (o l’imputato) è un politicante, si segua il principio inverso; pare, che ogni rinvio, anche se disposto per motivi assai discutibili, comporti un aumento del “punteggio” presso certi signori influentissimi, punteggio, che sembra “contare” quando si tratta del conferimento di determinati incarichi. E poi, qualche “vir magnus et sapiens”, si mette a parlare dell’esistenza di uno ius aequaliabile, uguale per tutti e fonte di diritto (Cicerone: De inventione 1, 1-5). I favori, si sa, bisogna conquistarseli; non piovono dal cielo. Una soluzione, forse, poterebbe essere, di introdurre l´”ewige Ruhen des Verfahrens”, conosciuto altrove, sia pure per procedimenti di natura diversa… 

Parti, nelle indagini preliminari, sono, l’indagato, il suo difensore e il PM (secondo certa dottrina, anche la p. o. dal reato). Inoltre, possono esserlo, gli organi dell’amministrazione finanziaria e la PA nei “Bußgeldverfahren”. Nei procedimenti dinanzi allo “Jugendgericht”, anche i legali rappresentanti dell’indagato e il PM, nonché´ la “Jugendgerichtshilfe”.

§ 160 b StPO

Nonostante il tenore letterale del § 160 b, StPO, l’iniziativa per una “Verfahrenserörterung”, non deve “partire” necessariamente dal PM.

Per quanto concerne le modalità per dar luogo a una “Verfahrenserörterung”, sussiste un’ampia libertà di forma, nel senso, che le parti possono essere convocate anche per telefono. All´”Erörterung”, non devono partecipare, necessariamente, tutte le parti; può essere limitata anche al PM e al difensore/ai difensori dell’imputato. Sussiste, in proposito, un “pflichtgemäßes Ermessen” del PM.

L´”Erörterung” presuppone, che la discussione tra le parti, sia atta alla “Verfahrensförderung”, per cui, non è limitata a una presa d’atto; è destinata a proiettarsi nel futuro e c’è chi parla, in proposito, di “Zielbeschreibung”.

Per quanto concerne la “Verfahrenserörterung” nella fase delle indagini preliminari, la stessa può avere per oggetto, sia questioni di fatto, che di diritto. Può riguardare il risarcimento dei danni in favore della p. o. oppure il “passaggio” a un decreto penale di condanna. Come si vede, non sempre è chiara la linea di demarcazione tra “Verfahrenserörterung” e “patteggiamento” (“Verständigung” - § 257 c StPO)).

Sopra abbiamo accennato alla “Dokumentationspflicht” (verbalizzazione), che incombe all’autorità giudiziaria.

Per quanto concerne quella del PM, si reputa, che la stessa non sussista in occasione di ogni presa di contatto con le parti, ma soltanto qualora vi sia stata un´”argomentative Auseinandersetzung”  sul “Verfahrensgegenstand” o sulle modalità di procedere, di cui il giudice poi ha diritto di avere cognizione. (BGH – Ordinanza del 22.23. 2012 – 1 StR 349/11 e Sentenza BGH 29.11.2011 – 1 StR 287/11). Dal verbale devono risultare i “wesentlichen Inhalte” (i contenuti essenziali). Spesso vengono anche annotati fatti e circostanze date per pacifiche dalle parti.

Il § 160 b, S. 2, StPO (inserito nella Parte II^ del Libro II° della StPO), dato il suo tenore letterale, sembra essere dettato soltanto per le indagini preliminari; tuttavia, si ritiene, che questa disposizione sia suscettibile di applicazione, in via analogica, anche nello “Zwischenverfahren” e nell´”Hauptverfahren”; ciò´, a meno che non comporti nocumento alla “Verfahrenstransparenz” (BGH – Sentenza 29.11.11 – 1 StR 287/11).

I risultati, ai quali si perviene nelle “Verfahrenserörterungen”, non sono vincolanti per le parti (BGH -  Ordinanza 20.12.11 3 StR 426/11). Vige però il principio della “Verfahrensfairness” (art. 6, Abs. 1, S. 1, CEDU e art. 26, Abs. 4, Costituzione federale).

Questo problema si è posto con una certa frequenza, se alla “Verfahrenserörterung” hanno partecipato PM, indagato e difensore e se, nel corso della stessa, all’indagato è stata fatta la “Zusicherung” (promessa/impegno), che, per esempio, in un altro procedimento pendente contro lo stesso indagato, il PM chiederà l’archiviazione. Per questo è stato statuito, dal BGH, che le “Erörterungen”, devono avvenire in modo tale, da non suscitare l’apparenza di una “bindenden Zusage” (promessa vincolante).

Ovviamente, un “eventuales Abgehen von der Zusage”, può essere giustificato da una “geänderten Sachlage“.

Cosa succede, se l’indagato, equivocando sulla vincolatività dell´”Erörterung”, confessa. In questo caso, la confessione è inutilizzabile.

Per le “Erörterungen”, con la partecipazione del PM e del difensore dell’indagato, non vi è ”Mitteilungspflicht” di cui al § 243, Abs. 4, S. 1, StPO (BGH – Sentenza del 16.6.16 – 1 StR 20/16).

La violazione del § 160 b, StPO, non può essere impugnata direttamente con “Revision”.

§ 202 a StPO

Il § 202 a, StPO prevede, che il giudice, se reputa di (dover) procedere a dibattimento, può il “Verfahrensstand erörtern” se ritiene, che, in tal modo, il procedimento possa essere “velocizzato” (“Beschleunigung des Verfahrens”).

In questa fase del procedimento, l’iniziativa per l´”Erörterung des Verfahrensstandes”, può promanare, oltre che dal giudice, anche dalle parti.

Qualora ci sia un coimputato, a questi va comunicato il giorno e l’ora dell´”Erörterung”, per dargli la possibilità di presenziare alla stessa; ciò´, per salvaguardare il principio del “fairen Verfahren” (BGH – Ordinanza 10.1.19 – 5 StR 648/ 18).

Anche nel caso previsto dal paragrafo 202 a, StPO, procedere all´”Erörterung des Verfahrenstandes”, è rimesso al “pflichtgemäßen Ermessen” (discrezionalità) del giudice, per cui le parti, non possono far valere un diritto, acche´ si proceda a “Erörterung”.

Presupposto per l´”Erörterung” nello “Zwischenverfahren”, è che, da parte del giudice, vi sia l´”Erwägung“, di disporre il dibattimento (ritendendo, che sussista un “hinreichender Tatverdacht“ (indizi di colpevolezza non lievi)).

Pertanto, l´”Erörterung”, in questa fase, è esclusa, qualora il giudice reputi di non procedere a dibattimento. In questo caso, l´”Erörterung” sarebbe, non soltanto superflua, ma contrasterebbe pure con il diritto del “Beschuldigten” a una tempestiva “Verfahrenseinstellung” (archiviazione).

L´”Erörterung” di cui al § 202 a, StPO, si sostanzia, principalmente, nelle argomentazioni delle parti, se debba, o meno, essere disposto l´”Hauptverfahren” (il dibattimento).

Puo´ avere per oggetto anche soltanto la “Verfahrenseinstellung” (archiviazione) oppure, la circoscrizione dell´”Anklage” (imputazione) a determinati parti; altresí, la “Rücknahme der Anklage”.

In questa sede, il giudice può fare una prognosi provvisoria sull´entita dell´infliggenda pena, qualora vi sia confessione (BGH – Sentenza 14.4.2011 – 4 – StR 571/10).

Le parti possono anche accordarsi su letture di verbali, rendendo così superfluo l’esame di testi.

Non può´, pero´, nell´”Erörterung” prevista dal § 202 a, StPO, essere ovviato a “negligenze” (oppure a omissioni) imputabili al PM nel corso delle indagini preliminari.

Per quanto concerne la “Dokumentationspflicht”, ci si richiama a quanto esposto sopra, trattando del § 160 b, StPO.

Anche l´”Erörterung”, se è avvenuta in applicazione del § 202 a, StPO, non ha effetto vincolante alcuno e, secondo una decisione del BGH, “erzeugt – per sé - kein schutzwürdiges Vertrauen” (non ha, di per sé´, effetto una fiducia degna di tutela).

“Erörterungen” sono “mitteilungspflichtig” (occorre dare avviso alle parti), anche se non hanno condotto a un “risultato” (BVerfG – Ordinanza 15.1. 15 – 2 BvR 878/74). S’intende evitare “den Anschein geheimer Erörterungen” (l’apparenza di discussioni segrete). A questo dovere di avviso, deve essere adempiuto, anche se la “Strafkammer“ (collegio) viene “vollständig neu besetzt“ (cambiamento completo della composizione del collegio).

Non vi è, invece, “Mitteilungspflicht”, nel caso di contatti, che riguardano esclusivamente aspetti di natura meramente organizzativa.

§ 212 StPO

Il legislatore ha ritenuto, che la “Stärkung der kommunikativen Elemente”, possa avvenire in tutte le fasi del procedimento penale.

Per questo motivo, un´”Erörterung” è stata prevista pure dal succitato paragrafo, dopo la “Eröffnung des Hauptverfahrens” (una volta disposto il dibattimento). Anche in questo caso, possono partecipare all´”Erörterung”, soltanto giudici togati.

Oggetto dell´”Erörterung”, in questa fase procedimentale, possono essere, oltre a questioni di diritto, anche le assumende prove e la “Reihenfolge der Beweiserhebung”, cioè l’ordine di assunzione delle prove.

§ 257 b StPO

E passiamo al § 257 b, StPO. È stato detto, che questo paragrafo, ha introdotto la possibilità di un´ “offenen Kommunikation” (una comunicazione aperta tra giudice e parti) nell’ambito del dibattimento, derogando, parzialmente, alla struttura inquisitoria del dibattimento, qual´era nel passato, quando alle parti, erano riconosciuti (pochi) “Mitwirkungsrechte” (diritti di partecipazione), ma non la possibilità di comunicare (“Kommunikationsmöglichkeiten”). Ciò contribuisce, oltre alla “Verfahrensförderung”, anche alla trasparenza del dibattimento. Alcuni vedono analogie tra il § 257 b, StPO e i §§ 130, Abs. 1, S. 1 e 279, Abs. 3, S. 1, ZPO (CPC). Nell’espressione “Gericht”, sono compresi anche i giudici non togati.

Secondo il tenore letterale del § 257 b, StPO, l’iniziativa all´”Erörterung” è, in questo caso, del giudice, ma alle parti deve essere data facoltà´, di prendere posizione e di proporre le loro argomentazioni; in particolare, al PM, all’imputato e al suo difensore, sono riconosciuti “Erklärungsrechte”.