Domicilio e quasi-domicilio (cann. 100-107)

Domicilio e quasi-domicilio (cann. 100-107)
Ai canoni sulla capacità di agire seguono quasi naturalmente quelli sul loro radicamento territoriale. In luogo della tripartizione italiana tra residenza, domicilio e dimora, troviamo una bipartizione tra domicilium e quasi-domicilium. Il primo concetto e il suo abbinamento con il termine incola per indicare chi ha il domicilio in un dato luogo vantano robuste radici romanistiche;[1] il secondo sembra, piuttosto, peculiare del diritto canonico.
Occorre premettere che, sebbene l'organizzazione ecclesiastica si articoli generalmente su basi territoriali e, almeno nei Paesi di antica evangelizzazione, vi sia un reticolo di parrocchie che ben potrebbero funzionare come anagrafi della popolazione residente, in realtà non esiste un registro del genere e, quindi, neanche una presunzione che Tizio viva nel territorio di una data parrocchia: si è parrocchiani se si vive nel territorio, ma non il contrario. Anche se, in caso di dubbi, una presunzione non troppo diversa potrà essere fornita dalla residenza anagrafica statale, i canoni guardano all'effettività della permanenza in un luogo. Si ha quindi il domicilium, anche qui secondo una tradizione giuridica consolidata,[2] là dove uno si stabilisce con l'intenzione di rimanervi in perpetuo, oppure di fatto sia rimasto per almeno cinque anni compiuti (can. 102 §1).[3] È dunque tendenzialmente unico[4] e non è previsto che possa essere anche eletto, però nell'ambito dei rapporti di affari e patrimoniali si deve avere per canonizzata la legge statale, che invece lo consente. Il quasi-domicilium è sostanzialmente la stessa cosa, ma si acquista con ben altra facilità: basta infatti l'intenzione di rimanere in un posto per tre mesi, o la permanenza effettiva per quel lasso di tempo (can. 102 §2), e chiaramente può essere molteplice. Per l'uno come per l'altro istituto, il trasferimento unito all'animus comporta l'acquisto immediato del domicilio o del quasi-domicilio, mentre in mancanza dell'animus occorre la permanenza per il periodo di tempo prescritto. Essi si perdono quando ci si allontana definitivamente da un luogo con l'intenzione di non tornare (can. 106); può quindi darsi il caso che qualcuno non abbia più un domicilio né un quasi-domicilio, ma, non avendo ancora decis dove stabilirsi e non essendo rimasto a lungo in un luogo (ipotesi frequente nei nostri tempi di immigrazione di massa), ancora non ne abbia acquisito uno nuovo: questo soggetto è definito vagus ossia “girovago”, mentre è advena, “forestiero”, chi si trova fuori del territorio dove, tuttavia, conserva il domicilio o il quasi-domicilio (can. 100).
L'acquisizione almeno del quasi-domicilio comporta tre principali effetti giuridici, che sono automatici: si ottengono i corrispondenti parroco e Ordinario propri (can. 107), tra l'altro con effetti sui luoghi in cui si può contrarre matrimonio; si diviene soggetti alle leggi territoriali di quel dato luogo (can. 13); si radica la competenza dei Tribunali, secondo il criterio generale Actor sequitur forum rei, ma con eccezioni che privilegiano il forum actoris. Per il girovago, ci si regola sempre secondo il criterio della dimora attuale, unico praticabile. Il sistema, quindi, è congegnato in maniera tale da assicurare a tutti, non importa quanto precarie le condizioni di vita, la cura pastorale o almeno una platea chiaramente individuata di soggetti tenuti a prestarla; a ciò non corrisponde più, invece, un obbligo come quello che, fino al IC 1917, vincolava i fedeli ad assistere alla Messa soltanto nella propria parrocchia di appartenenza, se voleva soddisfare il precetto (c'erano però importanti eccezioni, in favore anzitutto degli Ordini mendicanti). Inoltre, sempre al fine della cura pastorale, esistono anche strutture articolate secondo un altro criterio, che di solito è detto “personale”, ma che in realtà andrebbe considerato misto, perché si tratta in realtà di altre organizzazioni, parallele alla “rete” delle Diocesi e delle parrocchie, a loro volta suddivise in circoscrizioni territoriali o comunque operanti entro un dato orizzonte geografico, ma con ls
la premessa che il fedele vi si assoggetta o con uno specifico atto di volontà, o er effetto di una particolare condizione in cui si trova (ad es. quella di soldato lo fa rientrare nella giurisdizione dell'Ordinariato militare).
Avendo stabilito che il domicilio si acquista per effetto di un atto di volontà, il Codice deve poi prevedere una serie di domicili legali per chi non è in grado o non è libero di manifestare una simile volontà:
- i religiosi, o più precisamente i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, hanno domicilio nella casa cui sono ascritti e quasi-domicilio in quella dove dimorano (can. 103);
- i coniugi non separati hanno domicilio comune, non si specifica di quale dei due (can. 104);
- i minorenni hanno sempre domicilio e quasi-domicilio di chi ha potestà su di loro e possono acquistare solo un quasi-domicilio proprio, a meno che non vengano emancipati, mentre i soggetti sottoposti a tutela e cura hanno sempre domicilio e quasi-domicilio del tutore o del curatore (can. 105).
Va notato che i domicili e quasi-domicili legali di cui al can. 105 non si perdono neanche se ci si allontana definitivamente da quel luogo (cfr. can. 107); a contrario, però, deve ritenersi che si perdano gli altri e che, perciò, il religioso fuggiasco o il coniuge che, anche senza giusta causa, di fatto viva separato dall'altro senza intenzione di tornare acquistino nuovi domicili o quasi-domicili, nonostante il criterio legale.
Come si può comprendere, il problema principale di un sistema fondato sull'effettività consiste nella prova del domicilio o del quasi-domicilio. Su tale terreno, le distanze rispetto al giudizio civile si accorcino, dato che il certificato anagrafico di residenza fonda almeno una presunzione semplice che proprio lì il soggetto effettivamente viva; ma, soprattutto per i quasi-domicili e la gran varietà di situazioni di permanenza temporanea (studenti fuori sede, trasfertisti, vacanzieri dotati di seconda casa...), si potrà fare ricorso ad elementi probatori diversi, dal pagamento delle bollette alle testimonianze, o perfino al notorio se se ne diano gli estremi. La questione presenta rilievo soprattutto nei processi di nullità matrimoniale, dove spesso la parte attrice è anche l'unica interessata alla causa, da lunga pezza non ha più rapporti con la controparte convenuta e può non essere sicura di quale sia il domicilio o quasi-domicilio della medesima. Non è quindi inutile precisare che ogni atto introduttivo di un giudizio deve indicare tali dati (cfr. can. 1504) e che, a norma dell'Istruzione “Dignitas Connubii” sulle cause matrimoniali, “§ 1. Per provare il domicilio canonico delle parti, e soprattutto il quasi-domicilio, di cui ai cann. 102-107, nel dubbio non è sufficiente la semplice dichiarazione delle parti, ma si richiedono idonei documenti sia ecclesiastici che civili, o in mancanza di questi altri elementi di prova. § 2. Qualora si asserisce che il quasi-domicilio è stato acquisito con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o diocesi, congiunta con l'intenzione di rimanervi per almeno tre mesi, si dovrà accertare con cura particolare se le disposizioni del can. 102, § 2 risultino effettivamente osservate.” (art. 11). “§ 1. Qualora, nonostante una diligente indagine si continua ad ignorare dove si trovi la parte da citare o quella alla quale deve essere notificato un atto, il giudice può procedere, ma dell'accurata ricerca eseguita deve risultare negli atti.” (art. 132). “§ 4. Alla parte assente a norma dell'art. 132 perché è ignoto il luogo in cui abita, non si fa alcuna notifica di atti.” (art. 134).[5]
[1] Cfr. C.10.40.7.pr.: “Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit.”.
[2] Cfr. C.10.40.7.1: “Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit.”.
[3] Contro i dieci prescritti da Adriano e Alessandro Severo, cfr. C.10.40.2: “ Nec ipsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, domicilium ibi habere creduntur, nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi constituerunt, secundum epistulam divi Hadriani, nec pater, qui propter filium studentem frequentius ad eum commeat.”.
[4] Diversamente da quel che permetteva il Digesto, aprendo ad un più elastico concetto di domicilium come centro di affari, cfr. D.50.1.5 (Paolo 45 ad Edictum) “Labeo indicat eum, qui pluribus locis ex aequo negotietur, nusquam domicilium habere: quosdam autem dicere refert pluribus locis eum incolam esse aut domicilium habere: quod verius est.”. Si può ipotizzare il caso di qualcuno che, vissuto per più di cinque anni in un dato luogo, si trasferisca altrove, ma con l'animus di tornare dove viveva prima: questi non perderebbe subito il domicilio precedente, però lo perderebbe, acquisendone ope legis uno nuovo, dopo cinque anni continui di dimora nel luogo dove si è trasferito. Il caso, comunque, mi pare assorbito dall'ampio spazio di applicazione del quasi-domicilio.
[5] Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Istruzione “Dignitas Connubii” da osservarsi nei Tribunali Diocesani e Interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005, in