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Emergenza Covid-19: a chi spetta il bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio? In che misura? E a che condizioni?

Covid-19: bonus vacanze
Covid-19: bonus vacanze

Indice:

1. Premessa

2. A chi spetta il "bonus vacanze" e in che misura

3. Condizioni di utilizzo del “bonus vacanze”

4. Suggerimenti in sede di conversione

 

1. Premessa

Finalmente il tanto atteso Decreto per far ripartire l’Italia è stato approvato. Vero è che l’attesa aumenta il desiderio, ma in tal caso ha solo aumentato lo stato di ansia e di preoccupazione di una nazione messa in ginocchio dal Covid-19. Dal Decreto aprile si è passati al Decreto maggio, ma per evitare di passare al Decreto giugno il nostro Governo ha preferito prendere una strada diversa, riflettendo su un nome che non riprendesse il mese in corso. Si è così giunti al Decreto Rilancio (nome finale del Decreto, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020), messo a punto per fronteggiare la ripresa economica del Paese.

Il testo del Decreto è molto vasto in quanto vengono trattati vari punti che meritano di avere una maggiore tutela per il rilancio dell’economia del nostro Paese. Sappiamo che l’Italia vive di turismo e di cultura. Non mancano di certo nella nostra nazione città d’arte che ci invidiano in tutto il mondo. Ed è per questo che, con il Decreto Rilancio, al Titolo VIII dedicato alle “Misure di settore”, al Capo I “Misure per il turismo e la cultura”, all’articolo 176 Tax credit vacanze”, il Governo ha previsto di stanziare una somma di denaro per incentivare le famiglie a trascorrere le vacanze estive del nostro “bel Paese”.

 

2. A chi spetta il “bonus vacanze” e in che misura

Quindi andiamo diretti al punto della questione.

Il Decreto prevede il riconoscimento di un credito, per il periodo d’imposta 2020, a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico recettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il corrispettivo stanziato dal Governo è modulato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ossia è previsto:

1. l’importo massimo di 500 euro per ogni nucleo familiare composto da tre o più soggetti, ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare;

2. l’importo massimo di 300 euro per i nuclei familiari da due persone;

3. l’importo massimo di 150 euro per il nucleo familiare composto da una sola persona.

 

3. Condizioni di utilizzo del “bonus vacanze”

Nel Decreto Rilancio vengono indicate le condizioni da rispettare per l’utilizzo del “bonus vacanze”, vale a dire:

1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il Decreto, inoltre, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Assicuratevi di possedere i requisiti indicati. Infatti, il Decreto prevede che: “Accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti”.

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

4. Suggerimenti in sede di conversione

Vedremo se e con quali eventuali modifiche sarà convertito il Decreto Legge.

Da più parti si chiede:

- che ci sia un aumento dell’importo previsto dal Decreto;

- l’eliminazione delle limitazioni della platea (ISEE);

- eliminazione delle limitazioni quanto a singola struttura e servizi di prenotazione.

Si potrebbe pensare a quanto accordato al settore dell’edilizia.

Così come è infatti la misura sembra poter avere scarso effetto rispetto ai proclami.