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Epidemia: norme penali e amministrative 

Austria
Covid-19
Covid-19

Abstract: 

Eventi recenti hanno dimostrato, che anche la medicina moderna non dispone di valide terapie atte a escludere – almeno in massima parte – il decorso letale di alcune malattie contagiose e che l’unico strumento efficace per preservare la popolazione dalla diffusione delle stesse, è costituito dal ricorso a metodi già praticati secoli orsono.

Le normative dettate in materia di malattie contagiose – che si ritenevano obsolete o comunque applicabili soltanto in situazioni eccezionali e in casi sporadici – si appalesano, ancora una volta, importanti per prevenire e per circoscrivere, il più possibile, le malattie contagiose.

 

Indice: 

1. L’“Epidemiegesetz” e le principali norme di prevenzione   

2. I §§ 178 e 179 del Codice penale

 

1. L’“Epidemiegesetz” e le principali norme di prevenzione

In Austria, nel 1950, è stato emanato il cosiddetto Epidemiegesetz, poi modificato e integrato 13 volte. Questa legge contiene norme per la prevenzione e il contenimento delle malattie contagiose; norme che devono trovare applicazione nei casi in cui si manifestino malattie contagiose, oppure vi è il sospetto che possano esistere.

Il legislatore, nel § 1 della citata legge, ha indicato separatamente le malattie contagiose, per le quali è obbligatorio informare la pubblica autorità (compresa quella distrettuale) anche nei casi di mero sospetto di una malattia contagiosa, nonché nei casi in cui l’“Anzeigepflicht” sussiste soltanto qualora sia (già) stata diagnosticata una malattia contagiosa o un avvenuto decesso in conseguenza della stessa.

Il comma 2 conferisce al ministro della Sanità, la facoltà – qualora lo ritenesse necessario “aus epidemiologischen Gründen” (per motivi inerenti a un’epidemia) oppure in adempimento a obblighi di carattere sopranazionale – di inserire,nell’elenco di cui al comma 1 del § 1, altre malattie contagiose o di estendere gli obblighi di informare le pubbliche autorità distrettuali e (ministeriali).

Presso il ministero della Sanità, è istituito un registro elettronico, nel quale vengono inserite le informazioni concernenti malattie contagiose e il § 3 elenca coloro che sono obbligati a informare delle stesse le pubbliche autorità.

Le informazioni pervenute al ministero della Sanità sono accessibili (previa anonimizzazione) sia per fini statistici che di ricerca scientifica.

A seguito di ogni informazione, devono essere compiute tutti gli accertamenti atti ad acclarare la natura della malattia segnalata e, se viene riscontrata l’esistenza di una malattia contagiosa, vanno adottate tutte le misure atte a impedirne la diffusione.

Anche persone, di cui si sospetta che siano portatrici di una malattia contagiosa o che comunque possano trasmettere una malattia del genere, possono essere ricoverate contro la loro volontà oppure i contatti degli stessi con l’esterno possono essere ridotti, qualora vi sia “eine erhebliche und ernstliche Gefahr” (un pericolo serio e rilevate) che possano trasmettere la malattia ad altri.

Contro il provvedimento delle autorità sanitarie, che implicano limitazioni della libertà personale, può essere proposto ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, la quale deve essere notiziata dell’imposizione di misure del genere. Se la durata del provvedimento è superiore a 3 mesi, l’autorità giudiziaria, d’ufficio, deve verificare l’ammissibilità dello stesso ed eventualmente dell’avvenuta proroga.

Le autorità amministrative distrettuali sono tenute a vietare riunioni e manifestazioni con intervento di un numero notevole di persone, qualora e fino a quando, le esigenze di prevenire la diffusione di malattie contagiose (per le quali sussiste l’obbligo di informare la pubblica autorità) rendano indispensabile tale divieto.

Il § 18 consente la chiusura – totale o parziale – di scuole e asili, qualora si riscontri l’esistenza di malattia, per la quale vi è “Anzeigepflicht” (obbligo di informare la pubblica autorità).

L’esercizio del commercio ambulante può essere vietato in una o più località (oppure comuni), se è stata accertata una delle malattie contagiose di cui sopra.

Ai sensi del § 20 dell’“Epidemiegesetz”, se sono state accertate determinate malattie, indicate in questo paragrafo, può essere disposta la chiusura di aziende – site in una determinata zona – se la mancata chiusura delle stesse rappresenterebbe un particolare pericolo per la diffusione di malattie contagiose; cosí pure, qualora sussista pericolo grave e imminente per il personale ivi impiegato.

Limitazioni al traffico possono essere disposte dalle autorità distrettuali, tenuto conto del tipo delle malattie contagiose riscontrate in determinate zone, se ciò si appalesa assolutamente necessario ai fini della prevenzione della loro diffusione. Parimenti, le predette autorità possono disporre limitazioni per quanto concerne l’accesso a queste zone.

Per quanto concerne contatti con l’esterno, possono essere emanate ordinanze – basate su leggi e/o norme sopranazionali – al fine di ovviare alla diffusione di malattie contagiose; ordinanze, che disciplinano l’entrata nei porti da parte di navi, l’entrata attraverso i valichi di confine di mezzi di trasporto adibiti al trasporto di merci e di persone. Cosí pure il transito di merci e di persone attraverso il territorio nazionale.

Qualora in una zona sia stata riscontrata l’esistenza di una malattia contagiosa, per la quale vi è obbligo di informare le pubbliche autorità e il numero dei medici, che ivi prestano servizio (vale a dire dei medici condotti e dei “Distriktsärzte”), sia insufficiente, possono essere inviati, per la durata necessaria, cosiddetti Epidemieärzte (medici specializzati nel settore epidemiologico).

Nel caso i cui un medico - impegnato nella prevenzione e cura di malattie contagiose - che presta servizio nel territorio dello Stato, decede o non è più in grado di esercitare la professione, ai familiari spetta la pensione di reversibilità e al medico, diventato “berufsunfähig” (inabile), il trattamento di pensione previsto per tale caso. La stessa cosa vale per gliinfermieri in servizio in una struttura sanitaria pubblica.

Persone fisiche e società commerciali, che hanno subito danni patrimoniali per effetto della chiusura di aziende e/o di unità produttive, hanno diritto al risarcimento dei danni in alcuni casi, tra i quali figurano:

1) l’avvenuta chiusura – totale o parziale

2) il divieto di continuare a vendere alimentari

3) persone residenti in zone, per le quali sono state disposte limitazioni al traffico stradale e che, per effetto delle stesse, sono impossibilitate a raggiungere il posto di lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai prestatori di lavoro quanto di loro spettanza, con successiva rivalsa nei confronti dello Stato.

Ai lavoratori autonomi devono essere corrisposti gli importi risarcitori nella misura dei redditi conseguiti nell’anno precedente e in relazione alla durata dell’impossibilità di svolgere attività lavorativa per effetto dei provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità.

I diritti dei lavoratori autonomi e dipendenti si prescrivono (§ 33) in 6 settimane a decorrere dal giorno della cessazione dei provvedimenti delle autorità.

Quest’è lo stato della normativa attuale (18.3.2020), ma si prevede, che possano essere adottate “soluzioni” meno favorevoli per i lavoratori (dipendenti e autonomi). I risarcimenti verranno prevedibilmente corrisposti nella misura dell’80 % del reddito non conseguito.

La Parte IV° dell’“Epidemiegesetz” prevede una serie di sanzioni amministrative per il caso in cui un fatto non sia talmente grave da costituire reato. L’ammontare massimo delle sanzioni amministrative è di euro 1.450. In caso di mancato pagamento, va comminata la pena sostitutiva detentiva fino a 6 settimane. Quanto incassato a titolo di sanzioni ammnistrative, deve essere destinato alla sanità pubblica.

L’ultima parte della citata legge disciplina le competenze e gli adempimenti dei sanitari, dell’amministrazione distrettuale e del “Landeshauptmann” (che corrisponde al Presidente della Regione).

Ristoranti e bar verso la chiusura totale, con grande disappunto degli avvizzinati (A. Camilleri: “La scomparsa di Patò”), magari ubriachi tanto da reggersi a malapena in piedi già prima di mezzogiorno.

 

2. §§ 178 e 179 del Codice penale

Passiamo ora alle sanzioni contemplate dal Codice penale.

La Parte Speciale – Titolo Settimo – dello StGB è intitolato “Gemeingefährliche strafbare Handlungen und strafbare Handlungen gegen die Umwelt” (Reati contro all’incolumità pubblica e contro l’ambiente) e i §§ 178 e 179 prevedono: a) la “vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten”, nonchè b) la “fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten”. Quello sub a), è reato doloso, quello sub b), è colposo contro la salute pubblica.

Commette il reato sub a), chiunque compie azioni (o si rende responsabile di omissioni) atte a cagionare il pericolo della diffusione di una malattia contagiosa tra persone; la “Straftat” sub b), chi agisce colposamente. La pena prevista è quella detentiva fino a tre anni nel caso sub a), qualora si tratti di malattia, di cui deve essere obbligatoriamente informata la pubblica autorità; la sanzione per la fattispecie colposa (b), è la detenzione fino a un anno o la pena pecuniaria (multa) fino a 720 “Tagessätze”.

La ratio delle due norme è evidentemente ­quella di tutelare la popolazione dal contagio di malattie gravi; ha lo scopo di prevenire e di limitare la diffusione di epidemie.

Va considerata contagiosa la malattia, se l’agente patogeno è trasmissibile immediatamente (contatto tra persone), oppure se la trasmissione avviene per effetto della diffusione di bacilli (immessi, per esempio, nell’acqua).

La malattia di cui ai §§ 178 e 179 StGB, per integrare le relative fattispecie, deve essere di una certa gravità, per cui non è riscontrabile uno dei due reati di cui sopra, nei casi in cui insorge il pericolo della diffusione di una (“comune”) influenza. Non è necessario neppure che le malattie contagiose vengano trasmesse da persone esse stesse infette.

Il delitto sub a) è un reato di pericolo astratto. C’è chi parla anche di “potentiellen Gefährdungsdelikt” (delitto di pericolo potenziale) in quanto si ritiene che ai fini dell’integrazione del reato de quo, non sia necessario, né che  una persona venga contagiata né che  sia esposta al pericolo concreto di un contagio.

Pertanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non è necessario, che sia effettivamente avvenuto un contagio. Le malattie, alle quali si riferisce il § 178 StGB, sono quelle pericolose per gli uomini; non invece quelle di cui possono essere colpiti animali. Tuttavia, rientrano nella previsione di cui all’articolo testé citato, malattie che possono colpire, sia animali, che persone (come per esempio BSE).

Il § 178 StGB trova applicazione principalmente, se una persona infetta da HIV trasmette questa malattia ad altra persona, non infetta da questo virus. Un eventuale consenso prestato da parte della persona non infetta, non osta alla ravvisabilità del reato de quo, essendo il consenso privo di rilevanza nel caso di “Gemeingefährlichkeitsdelikten”, delitti di comune pericolo.

Elemento oggettivo della “Straftat nach § 178 StGB”, è l’obbligatorietà dell’informazione della pubblica autorità. Un eventuale errore circa l’obbligatorietà o meno, è irrilevante. 

Per individuare i tipi di malattie, per i quali esiste l’obbligo di informazione delle pubbliche autorità, occorre fare riferimento a leggi federali, in particolare all’“Epidemiegesetz”, di cui sopra abbiamo parlato e a leggi emanate dai singoli “Bundesländer”.

Il reato previsto e punito dal § 187 StGB, è consumato, qualora il soggetto attivo compia un’azione o si rende responsabile di un’omissione, atta a causare l’insorgere del pericolo della diffusione di una delle malattie contagiose di cui sopra.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato p. e p. dal § 178 StGB, basta il dolo generico (“bedingter Vorsatz”). Deve esistere l’intenzione (o esserci almeno la consapevolezza), di compiere atti al fine di realizzare il pericolo della diffusione di una malattia contagiosa tra persone. Se non vi è, nè intenzione, nè consapevolezza, trova applicazione il § 179 StGB (“Fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten”), cioè la fattispecie colposa, per la quale valgono le considerazioni di cui sopra, fatta eccezione per l’elemento oggettivo.

I reati p. e p. dai §§ 178 e 179 StGB, possono concorrere con altri reati contro la vita e l’incolumità personale, dato che i beni giuridici protetti sono diversi.

La serietà della situazione, anche in Austria, con oltre 800 casi accertati di “Corona-Virus”, si può desumere anche dal fatto, che persone, che hanno prestato servizio civile in sostituzione di quello di leva, potranno essere richiamate in servizio. Si tratta di coloro che – nel passato quinquennio (circa 40.000) – avevano prestato la loro opera nella Croce Rossa o presso strutture di assistenza ad anziani. Ciò, in applicazione del § 21 dello “Zivildienstgesetz” (Legge che disciplina il servizio civile), che consente il richiamo in servizio degli “under 50” (di chi ha meno di 50 anni di età’), qualora vi siano “außerordentliche Notstände” (situazioni straordinarie di necessità). Il citato § consente l’ordine di “rientro in servizio” per la durata necessaria. Il numero dei richiamati dipende dalle esigenze che si profilano nel caso concreto. 

Si prevede che anche alcuni reparti dell’Esercito federale (per ora, circa 3.000 soldati) verranno mobilitati per impiegarli laddove vi sarà il maggior bisogno. I militari di leva, che avrebbero terminato il loro servizio. a fine marzo, saranno trattenuti in servizio fino alla fine di maggio.