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Finanziamento pubblico dei partiti politici

Riforma – Aumento - Illegittimità costituzionale – RFT
finanziamento partiti RFT
finanziamento partiti RFT

Finanziamento pubblico dei partiti politici - Riforma – Aumento - Illegittimità costituzionale – RFT

 

Abstract: L’importanza dei partiti politici nell’ordinamento della RFT risulta anche dal fatto, che l’art. 21 della Costituzione federale, segue immediatamente l’art. 20 GG, che contiene “Staatsfundamentalnormen” (norme fondamentali dello Stato). L’art. 21, Abs. 1, S. 1, GG, prevede un’“Aufgabenzuweisung an die Parteien“ (vedasi BVerfGE 61, 1/11 f), la quale comprende pure un “Gebot der fortdauernden Verankerung der Parteien in der Gesellschaft und ihrer darauf beruhenden Staatsferne“ (l’obbligo del permanente ``ancoraggio“ dei partiti nella comunità - vedasi BVerfGE 85, 264/283). Da ciò risulta, quanto sia “delicata“ la normativa in materia di finanziamento pubblico dei partiti, che, in un ordinamento liberal-democratico, mai e poi mai, deve sfociare in un’”Abhängigkeit” (dipendenza) degli stessi dallo Stato (“finanziatore”).

 

L’”abstrakte Normenkontrolle”

Con una sentenza del gennaio 2023, la Corte costituzionale federale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del PartGuaÄndG del 2018.

Per effetto di questa legge federale, il legislatore aveva aumentato la somma complessiva annua - destinata al finanziamento pubblico dei partiti politici – a 190 mio. Euro.

Con un cosiddetto Normenkontrollantrag, 216 membri del Bundestag, appartenenti a vari partiti dell’opposizione e tre gruppi parlamentari, si erano rivolti al “Bundesverfassungsgericht – BVerfGE” – Corte costituzionale federale – denunciando, che la suddetta norma violava l’art. 21, Abs. 1, S. 1, del Grundgesetz – GG - Costituzione federale.

L`”abstrakte Normenkontrolle” è prevista dall’art. 93, Abs. 1, Nr. 2, GG. Legittimati a proporre “Antrag” (ricorso), è un quarto dei membri del Bundestag, se con il ricorso vengono perseguiti obiettivi comuni agli stessi.

La ”Normenkontrolle” de qua, è un “objektives Verfahren”, il cui inizio, non è soggetto, nè a termine (perentorio - vedasi BVerfGE 7, 305/310 e 38, 258/269), nè a “Verwirkung” (vedasi BVerfGE 99, 57/66 f).

Possono essere impugnate – con ”abstrakter Normenkontrolle”, soltanto leggi, una volta che siano state promulgate; una “präventive Normenkontrolle”, è inammissibile, salvo poche eccezioni (per esempio, in materia di ratifica di convenzioni internazionali).

Presupposto per una “Normenkontrolle”, è la sussistenza di un “besonderen objektiven Interesse an der Klarstellung der Gültigkeit der Norm” (vedasi BVerfGE 100, 249/257); norma, della cui conformità - ai dettami della Costituzione federale – si dubita.

L’”abstrakte Normenkontrolle" non è sussidiaria rispetto a qualsiasi altro procedimento (vedasi BVerfGE 7, 367/372 e 8, 104/110).

L’”Antrag” (ricorso) deve essere motivato e non è soggetto – come sopra già accennato – a termine perentorio, per cui è proponibile fino a quando la norma è in vigore (o abbia, comunque “Rechtswirkungen” (vedasi BVerfGE 119, 96/116)). A determinati organi costituzionali è riconosciuto un “Äußerungsrecht ” (vale adire, possono fare osservazioni) ma a essi, è precluso di proporre “Ablehnungsanträge” (istanze intese al rigetto).

In caso di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, il BVferGE ha facoltà, ciò nonostante, di decidere, qualora sussista un interesse pubblico (“öffentliches Interesse”). Secondo autorevole dottrina (Bethge, Schlaich, Voßkuhle), una transazione (“Vergleich”) è inammissibile.

Da notare è anche, che la norma, di cui si asserisce la mancata conformità ai dettami della Costituzione federale (GG), è soggetta a verifica, da parte della Corte costituzionale federale, “unter allen rechtlichen Gesichtspunkten” (vedasi BVerfGE 52, 63/80 e 86/148/211) nel senso che la Corte costituzionale federale, “ist nicht an den Antragsinhalt gebunden” (non è vincolata, nella propria cognizione, ai motivi di incostituzionalità dedotti dal ricorrente/dai ricorrenti).

La normativa in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici della RFT, prevede una “staatliche Teilfinanzierung” (finanziamento parziale da parte dello Stato) con un importo annuo massimo (“absolute Obergrenze”).


Motivazione del ricorso

 Hanno osservato i ricorrenti dinanzi al BVerfGE, che l’impugnata norma viola il principio della “Staatsfreiheit der Parteien” in quanto il legislatore, in occasione della riforma di cui sopra, non aveva esposto, in modo adeguato/esauriente, i motivi, per i quali sarebbe stato necessario, mettere a disposzione dei partiti, ulteriori mezzi finanziari (nella misura di 25 mio. Euro), perchè gli stessi non sarebbero stati in grado di reperire mezzi finanziari propri (“eigene Mittel”).

Hanno motivato, i ricorrenti, il loro “Antrag”, con il fatto, che il procedimento, con il quale l’impugnata norma era stata approvata, ha comportato una violazione dei loro “Beteiligungsrechte” (diritti di partecipazione), sanciti  dal “Demokratieprinzip”, di cui all’art. 20, Abs. 1 – 3, GG.

In particolare, deducevano, che la predetta norma di riforma del finanziamento pubblico dei partiti politici, era, praticamente, già deliberata (dalla maggioranza del Bundestag), prima che i gruppi parlamentari di opposizione e i singoli “Abgeordneten” (deputati), potessero, adeguatamente, esaminarla e approfondirne i contenuti. (È avvenuto, in questo caso, il contrario di quanto, non di rado, succede nella “definizione” di certi processi, che durano, delle volte, 6-7 anni (già) in primo grado, per cui, mal che vada per l’imputato (di rispetto o un “capobastone”), almeno la prescrizione, alla fine, spesso, è assicurata…). Basta che ci siano le persone “giuste” al posto “giusto”. Sia i gruppi parlamentari, che i singoli deputati, hanno dedotto i ricorrenti, non possono essere privati del diritto di decidere previa adeguata preparazione (“Vorbereitung”) e ponderazione. Ciò non era stato possibile nel caso de quo. Era stato violato l’art. 38, Abs. 1, S. 2, GG. Nè in sede di Commissioni parlamentari, nè poi nel Plenum, era stato possibile, consultare esperti.

È certamente illegittimo, che la maggioranza prepari “clam heimlich” una proposta di legge, senza che i partiti di opposizione abbiano potuto concretamente “interloquire”.

I ricorrenti non avevano avuto il tempo necessario per prepararsi adeguatamente alla discussione della proposta di legge e neppure quello di informare del disegno di legge l’opinione pubblica. È stato violato il “Recht auf deliberative Demokratie”. Il Bundestag (e i suoi organi) deve consentire, che le proposte di legge vengano “trattate” “argomentativ und ergebnisoffen”; inoltre, alla minoranza, non può essere precluso, che la stessa possa illustrare la propria “posizione” rispetto alla deliberanda legge, specie se si tratta di una legge di notevole importanza (e con “ricadute”, non in differenti, sulle finanze federali). Tutto il procedimento legislativo, è stato caratterizzato da “großer Eile” (grande speditezza). Alla discussione della proposta di legge di riforma, sono state dedicate non più di 4 ore.

La maggioranza aveva precluso all’opposizione una “Sachdiskussion”. La legge di riforma, era stata “in wenigen Tagen durchgepaukt”.

Sin dal 1994, ai partiti politici vengono corrisposti contributi al fine di consentire agli stessi, di adempiere la loro funzione (prevista dal GG), di consentire alla comunità, sia pure indirettamente, la partecipazione alla “politischen Willensbildung” (formazione della “volontà politica”).

I criteri per la determinazione dell’entità dei contributi ai singoli partiti, sono costituiti dal numero dei voti ottenuti in occasione delle elezioni, dalle quote percepite dagli iscritti e dalle “Spenden” (“offerte”).

L’ammontare della “staatlichen Teilfinanzierung”, non può essere superiore alle entrate, che il partito ha “selbst erwirtschaftet”.

L’importo complessivo, che annualmente, può essere corrisposto ai partiti politici, era stato determinato, nel 1994, in 30 mio. DM e poi, via via, aumentato; nel 2018, la somma era stata di 165 mio. Euro, poi incrementata, per il 2019, a 195 mio. Euro dall’impugnata norma.


Sentenza della Corte costituzionale federale

Secondo il BVerfGE, la censura di incostituzionalità, è fondata.

Preliminarmente, questa Corte ha osservato, che il procedimento legislativo, sfociato nella legge di riforma, è stato caratterizzato da una “besonders beschleunigten Beratung” (di soli 10 giorni), per cui, ad avviso di essa Corte, è stato violato il “Verfassungsgebot der gleichberechtigten Teilhabe der Abgeordneten an der parlamentarischen Willensbildung” (l’obbligo, previsto dalla Costituzione federale, di partecipazione in modo paritario, dei deputati alla formazione della volontà parlamentare).

I partiti politici adempiono la funzione, di costituire una specie di “cerniera” tra Stato e popolo; partecipano alla formazione della volontà politica della comunità (alla “politischen Willensbildung des Volkes”).

Allo Stato è consentito, di mettere a disposizione dei partiti politici, risorse finanziarie necessarie al fine di poter adempiere a quanto sopra esposto, cosí come è lecito rimborsare agli stessi le spese incontrate in occasione delle campagne elettorali.


La “Staatsfreiheit” dei partiti politici

Vi è, tuttavia, per lo Stato, obbligo, di rispettare il principio costituzionale della “Staatsfreiheit” dei partiti; principio, che vieta allo Stato, di influire sulla formazione della volontà dei partiti (“Einflussnahme auf die Willensbildung der Parteien”).

La democrazia parlamentare, è caratterizzata dal fatto, che la “politische Willensbildung” deve avere origine dai cittadini.

I partiti devono avere il consenso dei cittadini, non soltanto sotto il profilo “politico”, ma anche economico e organizzativo, nel senso di “Zustimmung und Unterstützung”. Il principio della “Staatsfreiheit der Parteien”, è violato per effetto della concessione di risorse finanziarie, qualora i partiti non ravvisino più la necessità di procurarsi mezzi finanziari autonomamente (provenienti dai propri iscritti e/o simpatizzanti). In tal caso, “laufen sie Gefahr, ihre gesellschaftliche Verwurzelung zu verlieren” (corrono pericolo di perdere il radicamento nella comunità).

I partiti politici hanno obbligo, anche, di usare i contributi statali, con oculatezza e, ovviamente, soltanto per gli scopi, per i quali sono stati concessi.

 Contributi eccessivi da parte dello Stato, minerebbero l’indipendenza dei partiti dallo Stato; inoltre, aumenterebbero le voci di critica, secondo le quali, i partiti si servirebbero delle entrate dello Stato, con troppa “disinvoltura”. Ciò avrebbe conseguenze nefaste per l’”Akzeptanz” del sistema  democratico. Tuttavia, lo Stato è autorizzato, ad adeguare i propri contributi in favore dei partiti politici in caso “einschneidender Veränderungen”, che “begründen einen nachhaltigen finanziellen Mehrbedarf”, sempre che l’aumento sia necessario, acchè i partiti siano in grado di adempiere le funzioni affidate agli stessi dalla    Costituzione federale.

Si è posto, il BVerfGE, la domanda, se dal 2018, vi siano stati o meno, “einschneidende Veränderungen” (mutamenti incisivi) per quanto concerne l’attività(e le spese) dei partiti politici della RFT.

Nel corso del giudizio di costituzionalità, i ricorrenti hanno addotto, a motivazione dell’esigenza di aumentare il contributo complessivo annuo in loro favore, l’aumento dei costi per la pubblicità e la diminuzione del numero delle persone, che prestano attività- gratuita – in favore delle “Parteien”. Ha rimarcato la Corte costituzionale federale, che di ciò non può essere tenuto conto, trattandosi di un “unzulässiges Nachschieben von Gründen” (aggiunta inammissibile di motivi).


L’ingiustificato aumento dei contributi ai partiti

Ha statuito la Corte costituzionale federale, che le motivazioni adottate dal legislatore a giustificazione dell’aumento annuo del contributo complessivo in favore dei partiti, non “reggono”. La “staatliche Parteienfinanzierung” deve essere limitata “auf das zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Parteiensystems unerlässliche Maß” (a quanto è indispensabile per il funzionamento del sistema dei partiti). Nè dal disegno di legge, nè dai lavori delle Commissioni, sono emersi elementi atti a giustificare l’aumento complessivo annuo previsto nella legge (di riforma) approvata dal Plenum; aumento, che deve essere determinato, ricordiamolo, da “einschneidenden Veränderungen der Verhältnisse”, tali da comportare (considerevoli) maggiori esborsi per le attività dei partiti.

È ben vero, che nel disegno di legge, è stato accennato al fatto, che la digitalizzazione avrebbe causato “hohe Einstiegs- und Betriebskosteninvestitionen”, senza, però, quantificare, neppure lontanamente, l’entità delle asserite “Mehrkosten”.

Nel disegno di legge, non si è tenuto conto delle “Einsparungen” (minori spese), che la digitalizzazione rende possibile e dell’entità delle stesse.

Come già sopra accennato, i “Begründungsmängel” (difetti di motivazione), non sono suscettibili di integrazione (e di sanatoria) per effetto di un “unzulässigen Nachschieben von Gründen”.

Dalla violazione dell’art. 21, Abs. 1, S. 1, GG, operata nella deliberazione dell’art. 1 PartGuaÄndG del 2018, consegue la “Nichtigkeit” dell’impugnata norma, per cui trova applicazione la “vorherige Fassung” del § 18, Abs. 2, S. 1 und 2 del PartG.