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Finanziaria 2008: nuova detrazione per le famiglie numerose già operativa dal 2007

Si complica il lavoro dei sostituti d’imposta

L’art. 1, comma 15, lettera a), della legge n. 244/2007 (di seguito anche finanziaria per il 2008) ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, un’ulteriore detrazione per le famiglie numerose (di seguito “detrazione”) di importo pari a euro 1.200 per i contribuenti con quattro o più figli a carico. Infatti, l’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria per il 2008 modifica l’articolo 12 del  Tuir inserendo il nuovo  comma 1-bis e modificando rispettivamente il comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.

L’Agenzia delle Entrate, con la prima circolare dell’anno,  n. 1/E del 9 gennaio 2008 (di cui si propone una sintesi), è intervenuta per fornire i primi chiarimenti in merito precisando innanzitutto che il beneficio costituisce una “ulteriore detrazione” che va  ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12.   Essa è fruibile in presenza di quattro o più figli a carico e soltanto se al contribuente sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. Sussistendo tale condizione, la “detrazione” di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che, pur in presenza delle condizioni previste (4 o più figli a carico), nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato tanto che le detrazioni ordinarie non competono, l’ulteriore “detrazione” non competa anch’essa.

La “detrazione” non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa e pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.  A parere dell’Agenzia la “detrazione” dovrà essere riconosciuta per intero anche se la condizione richiesta dalla norma, ovvero l’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussista solo per una parte dell’anno, e, quindi, non dovrà essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che ne dà diritto, contrariamente a quanto avviene per il riconoscimento delle altre detrazioni per carichi di famiglia (1). Per ciò che concerne i criteri di ripartizione indicati dalla norma a parere dell’Agenzia gli stessi non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall’articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico (2). Ciò vuole dire che per poter fruire della “detrazione” la percentuale  dovrà essere ripartita nella misura del 50%  tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro : in questo caso  la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.  In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Inoltre, l’applicazione della “detrazione”, sussistendone le condizioni, potrebbe generare un credito a favore del contribuente.    Infatti, il comma 3  dell’articolo 12 del Tuir novellato dall’articolo 15 della finanziaria per il 2008 stabilisce che qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, quest’ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 nonché, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (articolo 13 Tuir), di pensione e di altri redditi (articolo 15 Tuir)  , per oneri e per canoni di locazione (articolo 16 Tuir) nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta. Le modalità di erogazione del predetto ammontare dovranno essere definite con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia. Al riguardo ci si chiede se il predetto ammontare costituisca un credito d’imposta o un credito di detrazione (3).

Il sostituto d’imposta è pertanto tenuto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riconoscere l’ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 indicando nelle annotazioni della certificazione unica CUD, rilasciata con riferimento ai redditi 2007, l’ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal dipendente. Tale eventuale indicazione ha, evidentemente, la funzione di permettere al contribuente di recuperare il credito in base alle modalità che saranno definite con decreto interministeriale. Per questo motivo il datore di lavoro che abbia già effettuato il conguaglio di fine anno senza includere la predetta “detrazione” nel calcolo sarà costretto a ripeterlo entro il 28 febbraio 2008.  Al riguardo si ricorda che il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 ha specificato che “Le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate comprendendo anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo se riferibili all’anno precedente (..)  Se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

(1) Si ricorda che al contrario il comma 3 dell’articolo 12 del Tuir stabilisce che le detrazioni spettanti per carichi familiari sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.”

(2) Il comma 1 lettera c) dell’articolo 12 Tuir in riferimento ai criteri di ripartizione delle detrazioni spettati per carichi di famiglia stabilisce che “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

(3) si veda anche Guida al Lavoro del 18 gennaio 2008, N. 3, pag. 40 – Gabriele Bonati

L’art. 1, comma 15, lettera a), della legge n. 244/2007 (di seguito anche finanziaria per il 2008) ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, un’ulteriore detrazione per le famiglie numerose (di seguito “detrazione”) di importo pari a euro 1.200 per i contribuenti con quattro o più figli a carico. Infatti, l’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria per il 2008 modifica l’articolo 12 del  Tuir inserendo il nuovo  comma 1-bis e modificando rispettivamente il comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.

L’Agenzia delle Entrate, con la prima circolare dell’anno,  n. 1/E del 9 gennaio 2008 (di cui si propone una sintesi), è intervenuta per fornire i primi chiarimenti in merito precisando innanzitutto che il beneficio costituisce una “ulteriore detrazione” che va  ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12.   Essa è fruibile in presenza di quattro o più figli a carico e soltanto se al contribuente sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. Sussistendo tale condizione, la “detrazione” di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che, pur in presenza delle condizioni previste (4 o più figli a carico), nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato tanto che le detrazioni ordinarie non competono, l’ulteriore “detrazione” non competa anch’essa.

La “detrazione” non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa e pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.  A parere dell’Agenzia la “detrazione” dovrà essere riconosciuta per intero anche se la condizione richiesta dalla norma, ovvero l’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussista solo per una parte dell’anno, e, quindi, non dovrà essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che ne dà diritto, contrariamente a quanto avviene per il riconoscimento delle altre detrazioni per carichi di famiglia (1). Per ciò che concerne i criteri di ripartizione indicati dalla norma a parere dell’Agenzia gli stessi non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall’articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico (2). Ciò vuole dire che per poter fruire della “detrazione” la percentuale  dovrà essere ripartita nella misura del 50%  tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro : in questo caso  la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.  In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Inoltre, l’applicazione della “detrazione”, sussistendone le condizioni, potrebbe generare un credito a favore del contribuente.    Infatti, il comma 3  dell’articolo 12 del Tuir novellato dall’articolo 15 della finanziaria per il 2008 stabilisce che qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, quest’ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 nonché, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (articolo 13 Tuir), di pensione e di altri redditi (articolo 15 Tuir)  , per oneri e per canoni di locazione (articolo 16 Tuir) nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta. Le modalità di erogazione del predetto ammontare dovranno essere definite con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia. Al riguardo ci si chiede se il predetto ammontare costituisca un credito d’imposta o un credito di detrazione (3).

Il sostituto d’imposta è pertanto tenuto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riconoscere l’ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 indicando nelle annotazioni della certificazione unica CUD, rilasciata con riferimento ai redditi 2007, l’ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal dipendente. Tale eventuale indicazione ha, evidentemente, la funzione di permettere al contribuente di recuperare il credito in base alle modalità che saranno definite con decreto interministeriale. Per questo motivo il datore di lavoro che abbia già effettuato il conguaglio di fine anno senza includere la predetta “detrazione” nel calcolo sarà costretto a ripeterlo entro il 28 febbraio 2008.  Al riguardo si ricorda che il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 ha specificato che “Le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate comprendendo anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo se riferibili all’anno precedente (..)  Se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

(1) Si ricorda che al contrario il comma 3 dell’articolo 12 del Tuir stabilisce che le detrazioni spettanti per carichi familiari sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.”

(2) Il comma 1 lettera c) dell’articolo 12 Tuir in riferimento ai criteri di ripartizione delle detrazioni spettati per carichi di famiglia stabilisce che “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

(3) si veda anche Guida al Lavoro del 18 gennaio 2008, N. 3, pag. 40 – Gabriele Bonati