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Fisco - Cassazione Civile: deducibilità dei costi black list

In tema di deducibilità dei costi black list, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata osservanza dell’obbligo di esposizione separata dei costi black list non determina necessariamente la indeducibilità dei costi stessi, in considerazione della retroattività della normativa vigente in materia.

In particolare, la sezione tributaria della Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza d’appello con cui la Commissione tributaria regionale di Roma aveva ritenuto sanato l’errore formale commesso dalla società: errore consistente nella omessa indicazione separata delle spese e degli altri elementi negativi di reddito conseguente alle operazioni intercorse con imprese commerciali aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata e, appunto, sanato con la presentazione della prova della effettiva esistenza di dette operazioni.

La Corte di ultima istanza ha anzitutto osservato che le previsioni ex articolo 8 comma 3 bis Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.471 (“Articolo”), introdotto dall’articolo 1 comma 302 legge n.296 del 2006, sono applicabili retroattivamente e che: “l’omessa esposizione separata dei componenti negativi di reddito […] da causa ostativa della deducibilità dei costi è divenuta una violazione specificamente sanzionata” dal legislatore. Inoltre, si aggiunge, tale omissione rappresenta un forte ostacolo all’attività di controllo svolta dall’Amministrazione finanziaria delle operazioni intervenute con imprese c.d. “black list”.

I giudici della Cassazione evidenziano poi, in contrasto con quanto stabilito in precedenza dalla Commissione tributaria regionale, che la procedura prevista per la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2 commi 8 e 8bis del d.P.R. n.322 del 1998 non è applicabile all’ipotesi di omessa indicazione separata dei costi  di cui sopra, dal momento che questa non comporta in alcun modo la rettifica del reddito dichiarato.

Parimenti, i giudici precisano che “l’avvio della verifica fiscale di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa […] in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni comminate dal legislatore”.

Ritenendo poi applicabile al caso di specie il disposto dell’articolo 1 comma 303 della legge 27 dicembre 2006 n.296 – il quale prevede l’applicazione congiunta della sanzione proporzionale del 10% dei costi non indicati separatamente e la sanzione minore fissa, previste entrambe dall’Articolo – la Corte di Cassazione conclude infine: “l’esposizione separata dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, pur mantenendo il carattere di adempimento obbligatorio, ha cessato di essere una condizione alla quale è subordinata la deducibilità dei costi di black list.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 27 aprile 2016, n.8326)

In tema di deducibilità dei costi black list, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata osservanza dell’obbligo di esposizione separata dei costi black list non determina necessariamente la indeducibilità dei costi stessi, in considerazione della retroattività della normativa vigente in materia.

In particolare, la sezione tributaria della Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza d’appello con cui la Commissione tributaria regionale di Roma aveva ritenuto sanato l’errore formale commesso dalla società: errore consistente nella omessa indicazione separata delle spese e degli altri elementi negativi di reddito conseguente alle operazioni intercorse con imprese commerciali aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata e, appunto, sanato con la presentazione della prova della effettiva esistenza di dette operazioni.

La Corte di ultima istanza ha anzitutto osservato che le previsioni ex articolo 8 comma 3 bis Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.471 (“Articolo”), introdotto dall’articolo 1 comma 302 legge n.296 del 2006, sono applicabili retroattivamente e che: “l’omessa esposizione separata dei componenti negativi di reddito […] da causa ostativa della deducibilità dei costi è divenuta una violazione specificamente sanzionata” dal legislatore. Inoltre, si aggiunge, tale omissione rappresenta un forte ostacolo all’attività di controllo svolta dall’Amministrazione finanziaria delle operazioni intervenute con imprese c.d. “black list”.

I giudici della Cassazione evidenziano poi, in contrasto con quanto stabilito in precedenza dalla Commissione tributaria regionale, che la procedura prevista per la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2 commi 8 e 8bis del d.P.R. n.322 del 1998 non è applicabile all’ipotesi di omessa indicazione separata dei costi  di cui sopra, dal momento che questa non comporta in alcun modo la rettifica del reddito dichiarato.

Parimenti, i giudici precisano che “l’avvio della verifica fiscale di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa […] in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni comminate dal legislatore”.

Ritenendo poi applicabile al caso di specie il disposto dell’articolo 1 comma 303 della legge 27 dicembre 2006 n.296 – il quale prevede l’applicazione congiunta della sanzione proporzionale del 10% dei costi non indicati separatamente e la sanzione minore fissa, previste entrambe dall’Articolo – la Corte di Cassazione conclude infine: “l’esposizione separata dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, pur mantenendo il carattere di adempimento obbligatorio, ha cessato di essere una condizione alla quale è subordinata la deducibilità dei costi di black list.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 27 aprile 2016, n.8326)