Fondazione Luca Pacioli: scheda di lettura sul patto di famiglia

La Fondazione Luca Pacioli ha approvato una scheda di lettura diretta ad approfondire le disposizioni della Legge 14 febbraio 2006 n.55 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto patto di famiglia.

Ricordiamo che Il provvedimento opera una deroga al generale principio di divieto dei patti successori di cui all’articolo 458 del Codice Civile, prevedendo la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell’imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie. Viene definito come patto di famiglia il contratto (concluso a pena di nullità per atto pubblico) con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.


Di particolare interesse le annotazioni di natura fiscale della scheda di lettura ma anche le osservazioni di ordine giuridico: "Ad una prima lettura del testo legislativo il patto di famiglia appare come atto con effetti traslativi. A ben vedere (cfr. anche art. 768-quater cod.civ.) tale "patto" sembra piuttosto da qualificarsi come pattuizione accessoria, contestuale o successiva ad un atto traslativo dell’azienda o delle partecipazioni sociali a taluni dei discendenti (realizzato come donazione); con il patto di famiglia gli altri legittimari danno atto di aver ricevuto beni o denari di valore corrispondente, idonei a soddisfare i loro diritti di legittima, ovvero di rinunciarvi. La deroga al divieto di patti successori riguarda esclusivamente il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie; sono, in ogni caso, esclusi il coniuge e gli ascendenti tra gli assegnatari dell’azienda (o della partecipazione societaria): questi parteciperanno necessariamente al patto quale destinatari di altri beni o per dare atto della propria rinunzia. Qualora il patto riguardi il trasferimento di una partecipazione societaria, peraltro, non si precisa se questa debba essere tale da consentire di influire sulla gestione della società ovvero possa consistere anche in una partecipazione ’esigua’ (come ad es. piccoli pacchetti azionari di società quotata). Sembrerebbe, tuttavia, quanto meno dubbio che il legislatore abbia voluto considerare anche la seconda situazione, tenuto conto che l’obiettivo della disciplina introdotta dagli artt. 768-bis e segg. è di agevolare il passaggio generazionale nella gestione aziendale."

(Fondazione Luca Pacioli, Scheda di lettura 29 marzo 2006, n.7: Il "Patto di famiglia").

La Fondazione Luca Pacioli ha approvato una scheda di lettura diretta ad approfondire le disposizioni della Legge 14 febbraio 2006 n.55 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto patto di famiglia.

Ricordiamo che Il provvedimento opera una deroga al generale principio di divieto dei patti successori di cui all’articolo 458 del Codice Civile, prevedendo la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell’imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie. Viene definito come patto di famiglia il contratto (concluso a pena di nullità per atto pubblico) con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.


Di particolare interesse le annotazioni di natura fiscale della scheda di lettura ma anche le osservazioni di ordine giuridico: "Ad una prima lettura del testo legislativo il patto di famiglia appare come atto con effetti traslativi. A ben vedere (cfr. anche art. 768-quater cod.civ.) tale "patto" sembra piuttosto da qualificarsi come pattuizione accessoria, contestuale o successiva ad un atto traslativo dell’azienda o delle partecipazioni sociali a taluni dei discendenti (realizzato come donazione); con il patto di famiglia gli altri legittimari danno atto di aver ricevuto beni o denari di valore corrispondente, idonei a soddisfare i loro diritti di legittima, ovvero di rinunciarvi. La deroga al divieto di patti successori riguarda esclusivamente il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie; sono, in ogni caso, esclusi il coniuge e gli ascendenti tra gli assegnatari dell’azienda (o della partecipazione societaria): questi parteciperanno necessariamente al patto quale destinatari di altri beni o per dare atto della propria rinunzia. Qualora il patto riguardi il trasferimento di una partecipazione societaria, peraltro, non si precisa se questa debba essere tale da consentire di influire sulla gestione della società ovvero possa consistere anche in una partecipazione ’esigua’ (come ad es. piccoli pacchetti azionari di società quotata). Sembrerebbe, tuttavia, quanto meno dubbio che il legislatore abbia voluto considerare anche la seconda situazione, tenuto conto che l’obiettivo della disciplina introdotta dagli artt. 768-bis e segg. è di agevolare il passaggio generazionale nella gestione aziendale."

(Fondazione Luca Pacioli, Scheda di lettura 29 marzo 2006, n.7: Il "Patto di famiglia").