Fondazione Pacioli: amministrazione nelle s.r.l.

La Fondazione Luca Pacioli ha messo a punto e pubblicato on line sul proprio sito istituzionale una interessante Circolare sull’amministrazione nelle società a responsabilità limitata.

Il documento esamina nel dettaglio gli aspetti principali dell’amministrazione, come si evince dall’indice degli argomenti trattati: organizzazione interna; il rapporto di amministrazione: regole dispositive, atto costitutivo e statuto; la nomina, la cessazione e la revoca degli amministratori; il compenso; il sistema di amministrazione: amministratore unico o pluralità di amministratori. Il problema delle persone giuridiche amministratrici; il funzionamento del consiglio di amministrazione: attenuazione del metodo collegiale; l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva; gli organi delegati; le regole imperative: la rappresentanza; il conflitto di interessi; le decisioni dei soci in materia amministrativa; la responsabilità per la gestione; il sistema di controlli.

Grande attenzione è stata posta agli aspetti più innovativi della disciplina introdotta con la riforma societaria (Decreto Legislativo 6/2003). In particolare, merita una segnalazione il commento alla recentissima iscrizione nel registro del imprese di Milano dello statuto di una società a responsabilità limitata nel quale i soci avevano individuato come amministratore unico un’altra società a responsabilità limitata.

Secondo la Fondazione: "L’iscrizione di tale atto, primo nel suo genere, ha riproposto tutte le questioni inerenti alla attribuzione della carica sociale ad una persona giuridica. Tra le principali quella per cui ammettendo tale nomina, l’effettiva scelta della persona fisica che deve materialmente compiere gli atti di gestione, spetta all’organo assembleare della società nominata amministratore e non ai soci della società da amministrare. Le conseguenze in ordine all’affidabilità, alla trasparenza e alla responsabilità per gli atti compiuti sono evidenti tanto che si è da più parti ritenuto necessario compiere un ulteriore passo sia definendo i limiti esistenti e le condizioni necessarie perché sia possibile nominare amministratore una persona giuridica, sia introducendo idonee clausole statutarie. In sostanza il problema evidenziato in prima battuta dai notai, cui spetta il compito di verificare il contenuto dell’atto costitutivo, è quello se sia necessario o meno individuare il soggetto mandatario della persona giuridica amministratore su cui ricadrebbero, ovviamente, gli obblighi che la legge normalmente pone a carico degli amministratori".



La Fondazione Luca Pacioli ha messo a punto e pubblicato on line sul proprio sito istituzionale una interessante Circolare sull’amministrazione nelle società a responsabilità limitata.

Il documento esamina nel dettaglio gli aspetti principali dell’amministrazione, come si evince dall’indice degli argomenti trattati: organizzazione interna; il rapporto di amministrazione: regole dispositive, atto costitutivo e statuto; la nomina, la cessazione e la revoca degli amministratori; il compenso; il sistema di amministrazione: amministratore unico o pluralità di amministratori. Il problema delle persone giuridiche amministratrici; il funzionamento del consiglio di amministrazione: attenuazione del metodo collegiale; l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva; gli organi delegati; le regole imperative: la rappresentanza; il conflitto di interessi; le decisioni dei soci in materia amministrativa; la responsabilità per la gestione; il sistema di controlli.

Grande attenzione è stata posta agli aspetti più innovativi della disciplina introdotta con la riforma societaria (Decreto Legislativo 6/2003). In particolare, merita una segnalazione il commento alla recentissima iscrizione nel registro del imprese di Milano dello statuto di una società a responsabilità limitata nel quale i soci avevano individuato come amministratore unico un’altra società a responsabilità limitata.

Secondo la Fondazione: "L’iscrizione di tale atto, primo nel suo genere, ha riproposto tutte le questioni inerenti alla attribuzione della carica sociale ad una persona giuridica. Tra le principali quella per cui ammettendo tale nomina, l’effettiva scelta della persona fisica che deve materialmente compiere gli atti di gestione, spetta all’organo assembleare della società nominata amministratore e non ai soci della società da amministrare. Le conseguenze in ordine all’affidabilità, alla trasparenza e alla responsabilità per gli atti compiuti sono evidenti tanto che si è da più parti ritenuto necessario compiere un ulteriore passo sia definendo i limiti esistenti e le condizioni necessarie perché sia possibile nominare amministratore una persona giuridica, sia introducendo idonee clausole statutarie. In sostanza il problema evidenziato in prima battuta dai notai, cui spetta il compito di verificare il contenuto dell’atto costitutivo, è quello se sia necessario o meno individuare il soggetto mandatario della persona giuridica amministratore su cui ricadrebbero, ovviamente, gli obblighi che la legge normalmente pone a carico degli amministratori".