Garante Privacy: consultazione pubblica protezione dati personali nei condomini
In vista dell’adozione di un provvedimento generale in materia, l’Autorità ha deciso di dare voce a quanti - inquilini, proprietari, amministratori, associazioni di condomini, portieri, fornitori, semplici cittadini - sono interessati a dare un loro contributo di idee, suggerimenti, soluzioni. Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it è disponibile un documento di riferimento nel quale sono indicati gli usi leciti dei dati dei condomini e i diritti a questi riconosciuti dal Codice della privacy. Gli interventi dovranno pervenire entro il 27 febbraio prossimo all’indirizzo email indicato sul sito.
Qui di seguito riportiamo il documento divulgato dal Garante:
Documento di consultazione
1. Trattamento di dati riferiti ai singoli condomini
Possono formare oggetto di trattamento, in particolare da parte dei condomini e, ove nominato, dell’amministratore, le sole informazioni personali riferite a ciascun condomino che siano necessarie allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni: in particolare, i dati anagrafici e i recapiti di condomini, le quote millesimali attribuite a ciascuno di essi. I singoli condomini possono essere resi edotti degli eventuali inadempimenti di altri condomini nelle forme del rendiconto annuale o su espressa richiesta di uno di essi rivolta all’amministratore. Per il trattamento di tali informazioni non è necessario il consenso dell’interessato.
Possono altresì formare oggetto di trattamento le informazioni relative alle utenze telefoniche dei singoli condomini.
La condivisione di informazioni relative alla gestione della cosa comune avviene di norma in sede di discussione nell’assemblea condominiale o tramite l’amministratore.
Salvo che il condomino interessato abbia precedentemente reso il consenso o che ricorrano gli specifici presupposti di esclusione dal consenso stabiliti dalla legge, ad esempio l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f) del Codice), non possono essere messi a disposizione di soggetti terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o consentendo la presenza in assemblea di soggetti non legittimati a parteciparvi. Analogamente non possono essere diffusi dati personali, ad esempio mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico.
2. Esercizio del diritto d’accesso e degli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice riferiti ai singoli condomini e al condominio (complessivamente considerato)
Il singolo condomino può accedere ai dati a sé riferiti nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. d.lg. n. 196/2003. Tale diritto può essere esercitato nei confronti del condominio (o, non diversamente, nei confronti della collettività dei condomini), anche presentando la relativa istanza all’amministratore.
Salva l’applicazione della disciplina civilistica, le informazioni direttamente riferibili a tutti i condomini (ad es. relative ordine ai dati sul consumo e gli importi di utenze complessivamente intestate al condominio) possono essere conosciute mediante l’esercizio del diritto d’accesso previsto dal menzionato art. 7 da parte del legale rappresentante del condominio (o dai condomini medesimi, a seguito di delibera regolarmente approvata).
In vista dell’adozione di un provvedimento generale in materia, l’Autorità ha deciso di dare voce a quanti - inquilini, proprietari, amministratori, associazioni di condomini, portieri, fornitori, semplici cittadini - sono interessati a dare un loro contributo di idee, suggerimenti, soluzioni. Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it è disponibile un documento di riferimento nel quale sono indicati gli usi leciti dei dati dei condomini e i diritti a questi riconosciuti dal Codice della privacy. Gli interventi dovranno pervenire entro il 27 febbraio prossimo all’indirizzo email indicato sul sito.
Qui di seguito riportiamo il documento divulgato dal Garante:
Documento di consultazione
1. Trattamento di dati riferiti ai singoli condomini
Possono formare oggetto di trattamento, in particolare da parte dei condomini e, ove nominato, dell’amministratore, le sole informazioni personali riferite a ciascun condomino che siano necessarie allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni: in particolare, i dati anagrafici e i recapiti di condomini, le quote millesimali attribuite a ciascuno di essi. I singoli condomini possono essere resi edotti degli eventuali inadempimenti di altri condomini nelle forme del rendiconto annuale o su espressa richiesta di uno di essi rivolta all’amministratore. Per il trattamento di tali informazioni non è necessario il consenso dell’interessato.
Possono altresì formare oggetto di trattamento le informazioni relative alle utenze telefoniche dei singoli condomini.
La condivisione di informazioni relative alla gestione della cosa comune avviene di norma in sede di discussione nell’assemblea condominiale o tramite l’amministratore.
Salvo che il condomino interessato abbia precedentemente reso il consenso o che ricorrano gli specifici presupposti di esclusione dal consenso stabiliti dalla legge, ad esempio l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f) del Codice), non possono essere messi a disposizione di soggetti terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o consentendo la presenza in assemblea di soggetti non legittimati a parteciparvi. Analogamente non possono essere diffusi dati personali, ad esempio mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico.
2. Esercizio del diritto d’accesso e degli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice riferiti ai singoli condomini e al condominio (complessivamente considerato)
Il singolo condomino può accedere ai dati a sé riferiti nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. d.lg. n. 196/2003. Tale diritto può essere esercitato nei confronti del condominio (o, non diversamente, nei confronti della collettività dei condomini), anche presentando la relativa istanza all’amministratore.
Salva l’applicazione della disciplina civilistica, le informazioni direttamente riferibili a tutti i condomini (ad es. relative ordine ai dati sul consumo e gli importi di utenze complessivamente intestate al condominio) possono essere conosciute mediante l’esercizio del diritto d’accesso previsto dal menzionato art. 7 da parte del legale rappresentante del condominio (o dai condomini medesimi, a seguito di delibera regolarmente approvata).