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Gare di velocità e corse clandestine su strada pubblica

gare clandestine
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Abstract

Da quando è stata effettuata la prima gara di velocità automobilistica (da Parigi a Rouen – nel 1894), sono trascorsi tanti lustri e la potenza dei motori dei veicoli (nonchè l’enorme diffusione degli stessi), è, almeno decuplicata. Il “fascino”, che corse di velocità con questi mezzi esercitano sulle persone, è rimasto pressoché immutato (se non aumentato) e c’è chi, a bordo di un’automobile (anche non necessariamente di grossa cilindrata) o di una motocicletta, sembra perdere il controllo su sè stesso e, spesso, anche, del veicolo pilotato, con conseguenze che possono essere catastrofiche. Difendere la collettività da persone di questo genere, è uno degli imperativi più pressanti del nostro tempo.

 

Indice:  

1. Il § 315 d del Codice penale della RFT  

2. La normativa elvetica  

3. Cosa prevede il Codice della Strada austriaco e il “Führerscheingesetz”

 

1. Il § 315 d del Codice penale della RFT

Nel settembre del 2017, il “Bundestag” della RFT ha approvato il disegno di legge sulla punibilità di gare di velocità con mezzi motorizzati e di corse clandestine su strade destinate al pubblico traffico (“Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen”), legge, che è stata inserita nel 56.mo “Strafrechtsänderungsgesetz” (Legge di modifica del Codice Penale). Questa norma è entrata in vigore con decorrenza 13.10.2017.

Il legislatore aveva sentito l’esigenza di inserire questa norma nello “Strafgesetzbuch” in quanto, durante gli anni immediatamente precedenti il 2017, era stato costatato dagli organi di polizia, specialmente nelle grandi città, che il numero delle predette gare e corse clandestine, disputate – senza autorizzazione alcuna – su strade destinate al traffico pubblico, era notevolmente aumentato e che, non infrequentemente, si erano verificati eventi mortali o/e lesioni personali, anche gravissime, a carico, non soltanto dei “competitori”. Fino al 13.10.2017, per i cosiddetti nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennen, erano perviste soltanto sanzioni amministrative, vale a dire, costituivano mere “Ordnungswidrigkeiten”, sanzionate dalla “StVO – Straßenverkehrsordnung” (Codice della Strada).

È da notare inoltre, che ai contravventori  venivano inflitte sanzioni piuttosto blande (in genere 400 Euro ai partecipanti a queste gare (o corse) e 500 Euro agli organizzatori delle stesse (il “Fahrverbot” (divieto di circolazione) è stato di un mese soltanto, qualora non vi fossero stati morti o feriti). In caso di morti o di feriti, la condanna era per omicidio colposo (§ 222 StGB), rispettivamente per lesioni personali, in quanto era assai arduo provare la sussistenza del dolo (almeno di quello eventuale).

Anche il fatto che le violazioni suddette – sino al 2017 - costituivano semplici “Ordnungswidrigkeiten” e neppure “Vergehen” (contravvenzioni), veniva ritenuto inadeguato (“unangemessen”) dal legislatore, considerando, che non infrequentemente, queste gare (e corse) erano terminate con morti e/o feriti gravi (spesso anche di persone del tutto estranee a queste competizioni irregolari).

I giudici, in presenza di questa insoddisfacente “Gesetzeslage”, hanno tentato di arginare il fenomeno  della “Raserei”, condannando, in alcuni casi, i conducenti, qualora  si fosse verificata la morte di una persona, per “Mord” (omicidio volontario). Particolarmente nota è la sentenza del “Landgericht Berlin” di data 27.2.2017535 Ks – 251 J 53/16 (8/16). A titolo di cronaca, riportiamo la notizia, secondo la quale, la predetta sentenza del LG, sarebbe stata annullata con rinvio e che il “Landgericht” avrebbe nuovamente condannato per “Mord” il conducente. Non sappiamo, quale è stato l’ulteriore iter di questo (travagliato) processo…

È del tutto evidente, che le sanzioni, di cui sopra si è parlato, non avessero l’occorrente  effetto deterrente (o, perlomeno, dissuasivo) per chi metteva ad alto rischio la vita e l’incolumità propria, nonchè quella altrui. La sanzione accessoria era costituita da un “Fahrverbot” (divieto di circolazione) di breve durata (al massimo di tre mesi), anch’esso tutt’altro che severo, considerato l’“erhebliche “Gefährdungspotential” (inerente a queste “competizioni”) per “höchstwertige” beni giuridici, quali sono, indubbiamente, la vita e l’incolumità (anche pubblica). La citata legge del 2017 prevede ora pure la facoltà dell’“Entziehung der Fahrerlaubnis” (della patente di guida) ai sensi del § 69, comma 1, StGB e la comminazione di una “Sperrfrist”, ex § 69 a StGB, (divieto di rilascio di una nuova “Fahrerlaubnis”) della durata minima di 6 mesi e di quella massima di 5 anni. Aumentando, sia le pene principali, che quelle accessorie, il “Gesetzgeber” ha inteso pure prevenire certe “manifestazioni” di clientelismo e di servilismo (che, non di rado, urtano pure contro il buon senso) da parte di chi non brilla per quanto concerne imparzialità e indipendenza. D’altra parte, non può essere trascurato il fatto, che queste doti, sembra, non siano apprezzate da parte dei “rulers” – cosí almeno si presenta la “situazione” a chi dedica, anche soltanto poco tempo alle “news” quotidiane – che scelgono, per i posti di “rilevo” quasi sempre chi, per anni, si è distinto in “Bücklinge” di particolare profondità e frequenza…

Ha ritenuto il legislatore, che agli organizzatori (e ai partecipanti) di queste gare (e corse) non autorizzate, a seguito di condanna, debba essere comminato non un breve “Fahrverbot”, ma la sanzione più grave e indubbiamente più deterrente, dell’“Entziehung der Fahrerlaubnis” (autorizzazione di condurre veicoli). È stata prevista, altresì, sia pure facoltativamente, la confisca dei veicioli dei partecipanti a “competizioni” non autorizzate.

Il legislatore ha ritenuto che il “Gefährlichkeitspotential” di gare non autorizzate, è quanto meno identico a quello della guida in istato di ebbrezza (§ 316 StGB).

Il “Gesetzgeber”, nel formulare il “nuovo” § 315 d StGB, si è riferito ai paragrafi 29, comma 1 e 49, comma 2, n. 5, della “Straßenverkehrsordnung – StVO” (Codice della Strada), elevando, però, le fattispecie ivi previste a “Vergehen” (contravvenzione) e, nel caso di cui al comma 5, a “Verbrechen” (delitto), trattandosi, in quest’ultimo caso, di “schwerer Rechtsverletzung von großem Unrechtsgehalt” (gravi violazioni di elevata antigiuridicità). Nella relazione alla proposta di legge, si era parlato – a proposito di queste “competizioni” non autorizzate, nell’ipotesi di reato di cui al comma 5, di “gesteigerter Gefährdungs- und Zerstörungskraft”.

In occasione delle predette “competizioni”, i partecipanti, spinti dalla volontà di primeggiare, violano spesso le piu elementari disposizioni della StVO (per esempio, sorpassi in curva a visuale preclusa, mancato rispetto del segnale di STOP) e – ovviamente – non osservano i limiti di velocità. Non di rado calcolano pure male le proprie capacità di giuda. Il “Gesetzgeber” ha ritenuto, che l’“Unrechtsgehalt” di comportamenti inerenti all’organizzazione e alla partecipazione a questo genere di gare, è ben  superiore a una mera violazione amministrativa, per cui ha configurato la fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 4 come “Vergehen”, mentre nel caso in cui ricorre la fattispecie prevista dal comma 5, si tratta di “Verbrechen”.

I beni giuridici protetti dal § 315 d StGB, sono, oltre alla sicurezza del traffico stradale, la vita e l’incolumità fisica delle persone, l’incolumità pubblica nonchè la proprietà di cose di notevole valore.

Significativamente il paragrafo testé citato, è stato inserito nel Titolo 28.mo della Parte Speciale dello StGB, cioè tra  le “gemeingefährlchen Straftaten” (reati contro l’incolumità pubblica). È da notare, che il comma 1 del § 315 d StGB, “anticipa” notevolmente la tutela dei beni giuridici protetti (“wird vorverlagert”). Si tratta di un “abstrakten Gefährdungsdelikt” (reato di pericolo astratto).

Con la nuova norma del § 315 d StGB, il legislatore si è proposto di contrastare la cosiddetta Raser - Szene, elevando, come già detto, le violazioni prima sanzionate quali “Ordnungswidrigkeiten”, a “Vergehen” (e, in un caso, a “Verbrechen”), prevedendo – con particolare effetto deterrente - anche la facoltà della confisca dei veicoli utilizzati in occasione di questi “nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennen”. In due casi, è ammissibile  pure la confisca di veicoli di proprietà di terzi.

Vediamo ora il disposto del comma 1 del § 315 d StGB, che sanziona con pena detentiva fino a due anni o con pena pecuniaria (“Geldstrafe”- multa), chiunque, circolando su strada destinata al traffico pubblico:

  1. organizza o effettua (“durchführt”) una gara con veicoli a motore destinati al trasporto terrestre (esclusi i veicoli che procedono su strada ferrata).
  2. in qualità di conducente di un veicolo sub 1), partecipa a una gara non autorizzata, effettuata con i predetti mezzi  oppure
  3. in qualità di conducente di un veicolo di cui sub) 1, conducendo il medesimo a velocità non adeguata (“mit nicht angemessener Geschwindigkeit”) e con palese  violazione delle norme che disciplinano il traffico stradale nonché senza rispettare i diritti degli altri partecipanti al traffico, viaggia con lo scopo di raggiungere la velocità più elevata possibile.

Per “Kraftfahrzeugrennen” (gara con mezzi motorizzati) s’intende una “competizione” di almeno due persone, allo scopo di conseguire la velocità massima/il primato di velocità tra almeno due partecipanti; si parla anche di “Wettbewerb” o di “Wettkampf”.

Non è necessario, che la gara sia preceduta da un accordo tra i partecipanti, per cui sono comprese le “competizioni” cosiddette spontanee (“Spontanrennen”). Neppure è richiesto, che i competitori inizino la gara nello stesso momento (per cui le partenze possono essere anche differite). Decisivo è che scopo della gara sia, che venga accertato, chi è stato il più veloce (o ha fatto registrare la velocità media più elevata).

Altro elemento oggettivo del reato previsto e punito dal § 315 d StGB, è che la “competizione” avvenga senza autorizzazione concessa dalla competente autorità (ai sensi del § 46, comma 2, 1^ parte, StVO) o che  venga seguito un percorso  diverso da quello, per il quale è stata concessa la “Genehmigung”.

Si parla in proposito di “Verwaltungsakzessorietät”. Determinante è la mancanza dell’autorizzazione, indipendentemente della concedibilità  o meno della medesima.

Richtet ein Rennen aus”, chi lo organizza (e pone in essere le attività- preparatorie – necessarie a tale fine, eventualmente con l’aiuto di altri. La “Tatbestandhandlung des Ausrichtens”, è consumata, se la gara  effettivamente ha avuto luogo. Nei casi di “Spontanrennen”, manca l’“Ausrichten” . L’organizzazione può avvenire anche con ricorso a mezzi tecnici moderni (per esempio, dell’Internet).

È poi necessario, che la competizione si svolga su strada/strade aperta/e al traffico pubblico (“öffentlichen Straßenverkehr”).

Per quanto concerne la “Teilnahme” (partecipazione) a una gara non autorizzata (n. 2 del comma 1 del § 315 d StGB), la stessa è integrata, anche se il veicolo partecipante non è ancora in movimento (ma comunque pronto per partire).

Il veicolo deve procedere, oltre che su strada aperta al pubblico traffico, “mit nicht angepasster Geschwindigkeit”, vale a dire, a velocità non adeguata con riferimento alle condizioni della strada e del traffico (n. 3, comma 1, § 315 StGB). Occorre inoltre, che il comportamento del conducente sia “grob verkehrswidrig” (violando gravemente le norme che disciplinano il traffico) e “rücksichtslos”, cioè senza rispettare i diritti degli altri partecipanti al traffico. L’ipotesi di reato configurata dalla norma testè citata, si riferisce anche al comportamento di chi, pur non gareggiando con un altro conducente/con altri conducenti, si atteggia, come se stesse partecipando a una competizione (“stellt ein Kraftfahrzeugrennen nach”). Si parla in proposito di  “Einzlrennen”.

Il comma 2 del § 315 d StGB, prevede la pena detentiva fino a 5 anni o quella pecuniaria, qualora, tenendo un comportamento di cui ai numeri 2 o 3 del comma 1 del § 315 d StGB, cagiona dolosamente un pericolo per la vita, per l’incolumità personale di altra persona o per cose di notevole valore.

In questi casi, il comportamento del soggetto attivo del reato, è tale da  rendere altamente probabili gli eventi di cui sopra e, se non si verificano, ciò dipende dal mero caso (vedasi BGHSt 2007, 414).

C’é chi ravvisa, nei casi de quibus, l’“Unbeherrschbarkeit des Gefährdungsverlaufes”, una “große, abstrakte Gefährlichkeit” (elevata pericolosità astratta).

Il comma 3 del § 315 d StGB sancisce la punibilità del tentativo nei casi previsti dal numero 1 del comma 1 di questo paragrafo. In tal modo, non è esclusa la sanzione, se gli organi di polizia intervengono, qualora la gara non autorizzata, sia ancora nello stadio preparatorio.

Il legislatore non ha invece previsto la punibilità del tentativo, nei casi di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1, in quanto la fattispecie ivi prevista, è già integrata, come abbiamo visto, se il soggetto attivo del reato si accinge a partire e la consumazione del reato è anticipata in modo tale, da rendere superflua una cosiddetta Versuchsstrafbarkeit  (punibilità del tentativo).

Con riferimento al disposto di cui al comma 2 del § 315 d StGB, il comma 4 del citato paragrafo, commina la pena detentiva fino a tre anni o la pena pecuniaria, qualora il soggetto attivo del reato abbia cagionato il pericolo per mera colpa (“Fahrlässigkeit”).

Se, invece, sempre nei casi previsti dal comma 2, il soggetto attivo del reato, cagiona, anche per mera colpa (“mit einfacher Fahrlässigkeit”), la morte o la lesione personale grave di un’altra persona oppure una lesione personale grave a un elevato numero di persone, la pena detentiva pervista, è da uno a dieci anni; in casi di minore gravità (“in minder schweren Fällen”), da 6 mesi a 5 anni. Notiamo, che nei casi previsti dal comma 5, è contemplata soltanto la pena detentiva e non – alternativamente – quella pecuniaria, che può invece essere comminata nei casi indicati nei commi 1- 4 del § 315 d dello StGB.

Da quanto abbiamo esposto, risulta, che il reato previsto e punito dal comma 1 del § 315 d StGB, è di mero evento (“reines Erfolgsdelikt”); quello dai commi 2 e 4, un reato di pericolo concreto, mentre il comma 5 prevede un’“Erfolgsqualifikation”.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato contemplato dal comma 1, numeri 1 e 2, basta il dolo generico (“bedingter Vorsatz”); per quello di cui al n. 3, il dolo richiesto, è quello diretto.

Il reato di cui al comma 2, è una “reine Vorsatztat” (di carattere doloso), mentre nel caso del comma 4, si parla di “Vorsatz-/Fahrlässigkeitskombination”.

 

2. La normativa elvetica

La Svizzera, nell’ambito della riforma – approvata nel 2012 – dello “Straßenverkehrsgesetz - (StVG)”, riforma che va anche sotto il nome di “Verkehrssicherheitsprogramm” (Programma per la sicurezza del traffico), ha previsto, anch’essa, “Maßnahmen gegen Raser”, che, a differenza di altre disposzioni contenute nella riforma, sono entrate in vigore già l’1.1.2013.

L’articolo 90, comma 2, dello StVG prevede ora, che è punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria, chiunque, violando gravemente (“durch grobe Verletzung”) le norme che disciplinano il traffico, cagiona il pericolo serio (“ernstliche Gefahr”) per la sicurezza altrui oppure “nimmt eine solche in Kauf” (accetta il relativo rischio).

Il comma 3, dettato specificamente per arginare il “fenomeno” della “Raserei”, sanziona con pena detentiva da uno a quattro anni, chiunque, violando dolosamente (“vorsätzlich”) le regole più elementari del traffico, cagiona il rischio elevato di un incidente con feriti gravi o con morti, trascurando i consentiti limiti velocità in modo estremamente grave (“besonders krasse Missachtung”), eseguendo sorpassi azzardati oppure partecipando a una competizione – non autorizzata – di veicoli a motore.

La fattispecie di cui al comma 3, è, in ogni caso, integrata – prevede il comma 4 del citato articolo - qualora la velocità massima consentita, risulti superata:

  1. di almeno 40 km/h, nei casi in cui l’“Höchstgeschwindigkeit” prevista nel luogo, è di 30 km/h
  2. di almeno 50 km/h, qualora la velocita massima consentita sia di 50 km/h
  3. di almeno 60 km/h, nel caso in cui la velocità massima consentita, è di 80 km/h
  4. di almeno 80 km/h, se la velocità massima consentita è di 80 km/h.

Pena accessoria: sospensione della patente di guida per almeno due anni.

È da notare, che l’articolo 90 a  StVG, prevede la confisca facoltativa di un veicolo a motore:

  1. se con il medesimo, è stata commessa, non soltanto una grave (“grobe”) violazione delle norme del traffico, ma se la stessa è avvenuta “in skrupelloser Weise” (agendo senza scrupoli) ed
  2. è da presumere, che il conducente possa essere distolto dalla commissione di ulteriori, gravi violazioni delle norme che disciplinano il traffico.

Da quanto sarà esposto più oltre, risulta, che i giudici della Svizzera, non hanno avuto la “mano leggera” con i “Raser”. Dal 2013 al 2019 compreso, sono stati condannati – a pena detentiva – 1.535 “Raser” e, si badi bene, non a tutti è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al 4,6 % di essi è stato negato questo beneficio di legge, mentre al 6,3 %, la sospensione condizionale della pena è stata concessa soltanto per una parte della pena (“teilbedingte Strafe”) inflitta.

Il Cantone, nel quale è stato condannato il maggior numero di “Raser” (241), è il Waadt, seguito dai Cantoni di Zurigo (206) e di Ginevra (189). Tra i più ”virtuosi” Cantoni, figurano – in punto “Raserei” – il Ticino, Solothurn e Thurgau.

È invece il Cantone dei Grigioni, nel quale, in relazione al numero degli abitanti, è stato comminato il maggior numero di sanzioni;  seguono Ginevra e Fribourg.

Nel 2016, è stata istituita una sezione della Polizei, addetta a individuare sui social-media, i video-clip, che vengono postati in Internet e che riproducono “Rasereien”.

Ultimamente, anche in sede parlamentare, si sono levate voci, secondo le quali, la normativa introdotta con la riforma dello StVG del 2012, sarebbe troppo  rigida. È stato criticato, che 1) la discrezionalità concessa al giudice è troppo limitata, 2) la pena detentiva minima in caso di violazione colposa, è eccessivamente elevata, 3) cosí pure la durata minima della sospensione della patente di guida.

Vedremo, quale sarà il “responso” del legislatore, ma pare che  un’attenuazione delle sanzioni e delle pene accessorie sia nelle intenzioni del “Gesetzgeber”.

Va anche osservato, che “öffentliche oder entgeltliche Warnungen vor  Verkehrskontrollen, sind verboten" (è vietato avvisare i conducenti dell’effettuazione di controlli del traffico in particolare, della velocità).

 

3. Cosa prevede il Codice della Strada austriaco e il “Führerscheingesetz”

Nel Codice penale austriaco, attualmente, non troviamo una norma corrispondente al § 315 d StGB della RFT, ma le disposizioni atte a reprimere la “Raserei” sono contenute in leggi speciali. Si tratta del “Führerscheingesetz (FSG)” e della “Straßenverkehrsordnung” (Codice della Strada- StVO) del 1960.

Il § 99, comma 2, lettera c), della StVO, prevede la sanzione amministrativa da 36 a 2180 Euro (e, in caso di inesigibilità, la pena detentiva da 24 ore a sei settimane) per il conducente di un veicolo a motore, che non osserva un limite di velocità presegnalato da apposito cartello o da osservare in base a norma di carattere generale, se lo supera, per esempio, in occasione di una manovra di sorpasso in condizioni particolarmente pericolose o appalesando un comportamento, che denota particolare inosservanza dei diritti degli altri partecipanti al traffico (a meno che non sia integrata la fattispecie di cui al comma 2 d) del citato § 99 (eccesso di velocita di oltre 30 km/h), che costituisce violazione amministrativa, sanzionata con pena pecuniaria da 70 a 2.180 Euro (e, in caso di inesigibilità, con la detenzione da 24 ore a sei settimane).

Va poi osservato, che il § 7 del “Führerscheingesetz – FSG”, qualifica “verkehrsunzuverlässig” (mancanza di affidabilità nel traffico), la persona, la cui guida costituisce pericolo per il traffico.

Si ha “Verkehrsunzuverlässigkeit”, se il conducente di un veicolo a motore, trasgredendo le norme che disciplinano il traffico stradale, provoca situazioni di particolare pericolo o si comporta in modo caratterizzato da particolare mancanza di riguardo nei confronti degli altri partecipanti al traffico; per esempio, se il conducente si rende responsabile di notevole inosservanza dei limiti di velocità in corrispondenza di scuole, asili e istituzioni simili; inoltre, se il limite massimo di velocità di 50 km/h – in centri abitati – viene  superato di 50 km/h oppure se – fuori dai centri abitati – il limite di 100 km/h viene superato di oltre 100 km/h. Parimenti, in caso di inosservanza del cosiddetto zeitlichen Sicherheitsabstand di 0,2 secondi. La sanzionabilità delle violazioni ora elencate, è subordinata al fatto che  l’accertamento sia avvenuto con mezzi tecnici di misurazione/rilevazione (“technischen Messgeräten”).

Ai fini della ravvisabilità della “Verkehrsunzuverlässigkeit”, si tiene poi conto della “Verwerflichkeit” (riprovevolezza) della condotta, della pericolosità delle condizioni, in cui la violazione è stata commessa, del periodo di tempo trascorso dall’ultima violazione, se è inferiore a 5 anni o meno, che non ricorra la violazione prevista dal § 7, comma 3, n. 3, FSG, nel qual caso, si prendono in considerazione pure trasgressioni commesse anteriormente al predetto quinquennio.

Le richieste dei “Landeshauptleute” (Governatori dei Länder), intese a introdurre anche nel Codice Penale austriaco uno “Straftatbestand” (fattispecie di reato) analogo al § 315 d StGB della RFT, sono aumentate ultimamente (la competenza in proposito è del “Bund” e non dei “Länder”) in quanto “illegale Straßenrennen” hanno registrato un incremento di anno in anno e le sanzioni (sia principali, che accessorie) previste, si appalesano di scarso effetto deterrente.

Sembra, però, che ora le richieste dei “Landeshauptleute”, intese a introdurre sanzioni più gravi e incisive contro i “Raser”, siano destinate a trovare accoglimento.

L’attuale “Verkehrsministerin”, ha dichiarato, recentemente, che, in accordo con i “Länder”, verrà elaborato presto un disegno di legge, che prevedrà non soltanto un aumento – sensibile – delle sanzioni, ma anche altre “Maßnahmen” di carattere preventivo e dissuasivo; in particolare, un aumento della sanzione pecuniaria – per “extremes Rasen” – fino a 5.000 Euro, il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida nonché il sequestro del mezzo, mediante il quale la violazione è stata commessa.

Con queste misure, ci si ripromette, di salvare vite e di prevenire anche lesioni personali gravi e gravissime. Il disegno di legge, si dice, è destinato a essere approvato, dai competenti organi, con urgenza.

Nel primo semestre del 2020, ben 50 persone sono decedute in  conseguenza di incidenti stradali, le cui cause vanno ricercate nell’eccesso di velocità.

Nel 2019, le sospensioni della patente di guida operate per eccesso di velocità superiore  di 40 km/h rispetto ai 50 km/h consentiti nei centri abitati o di 50 km/h rispetto alla velocità consentita di 100 km/h fuori dai centri abitati, sono state 7.200.

Le statistiche hanno dimostrato, che velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, costituisce, anche in Austria, una delle maggiori cause del verificarsi di incidenti mortali.

Il disegno di legge di cui sopra, prevede che verrà sospesa la patente di guida a chi supera il limite consentito di 50 km/h, di 30 km/h nei centri abitati, mentre la stessa sanzione verrà inflitta ai conducenti “auf Freilandstraßen”, se superano i consentiti 100 km/h di 40 km/h.

La durata massima della sospensione della patente verrà elevata da due a 4 settimane. È inoltre previsto, che il “Rasen” costituirà un “Vormerkdelikt”, vale a dire, la “Raserei” verrà annotata in un apposito registro, nel quale vengono “iscritte” le violazioni più gravi del Codice della Strada. Allo stato, la Raserei” viene considerata un’aggravante, se il conducente commette una  violazione del genere entro 5 anni. Secondo la progettata riforma, entro due anni.

Se le predette violazioni dei limiti di velocità vengono commesse in condizioni di particolare pericolo (per esempio, in caso di visibilità ridotta), il veicolo verrà sequestrato.

Nel Codice Penale austriaco sarà inserita una nuova fattispecie di reato, denominata “Illegale Rennen” (gare di velocità non autorizzate con veicoli a motore) sulla falsariga del § 315 d StGB della RFT e di cui sopra abbiamo parlato.

Quali sono state le reazioni degli esperti del traffico? Sostanzialmente, le prese di posizione sono state positive e da più parti è stato chiesto, che il disegno di legge venga approvato il più presto possibile, ma le sanzioni dovrebbero essere graduate a seconda del reddito del trasgressore. È ben vero, è stato osservato, che i “Raser” –  per fortuna – sono pochi (un’affermazione del genere suscita qualche perplessità, se si considerano i dati statistici), ma i danni che cagionano, sono oltremodo gravi (morti, lesioni personali anche gravissime). Contro questi “Hochrisikolenker” (conducenti ad alto rischio), si deve procedere in modo più energico, in quanto nelle mani di queste persone, il veicolo diventerebbe un’”arma”.

Già si sono levate critiche contro il progettato sequestro dei veicoli, posto che una misura del genere, costituirebbe un “Eingriff in die Grundrechte” (lesione dei diritti fondamentali).

Altri sostengono, che le sanzioni, contro i “Raser”, dovrebbero essere rese pubbliche più frequentemente, anche da parte di associazioni di automobilisti e di motociclisti.

Vedremo….