Gesetzesprüfungsverfahren da parte della Corte costituzionale austriaca
Il “Gesetzesprüfungsverfahren” è previsto dall’art. 140 della Costituzione federale austriaca e viene indicato anche con l’espressione “judicial review”. Il “Gesetzesprüfungsrecht” risale in parte al 1920 ed è espressione della Costituzione federale quale “norma della norma” nonché del principio fondamentale secondo il quale “Recht steht über Macht” (o almeno così dovrebbe essere (*). In tal modo si intende garantire non soltanto che leggi federali e “Landesgestze”, in contrasto con la Costituzione federale, vengano dichiarate incostituzionali e cessino di aver vigore, ma anche che venga constatata l’incostituzionalità di leggi non più in vigore. È stato detto che la Corte costituzionale austriaca è un “negativer Gesetzgeber” in quanto la sua competenza è soltanto quella di procedere alla “Aufhebung” di leggi in contrasto (attuale e non) con la Carta fondamentale.
La “Gesetzesprüfungstätigkeit” della Corte costituzionale ha registrato un considerevole aumento negli anni in quanto, mentre, per esempio, nel 1970, delle 19 leggi sottoposte al vaglio di quest’organo, di 12 ne è stata disposta la “Aufhebung”, nel 2007, ben 42 leggi sono state oggetto di “Gesetzesprüfung” e di esse ben 25 sono state ritenute “verfasungwidrig”.
Non possono essere sottoposte all’esame della Corte costituzionale norme che appartengono al c.d. Unionsrecht; se esse sono in contrasto con norme austriache, queste ultime devono essere disapplicate.
Legittimati, ai sensi dell’art. 140, 1°comma, Cost., a chiedere l’instaurazione di un “Gesetzesprüfungsverfahren” sono:
1) il Governo federale con riferimento a “Landesgesetze” (leggi emanate dai singoli “Länder”)
2) il Governo di un Land con riferimento a leggi federali
3) un terzo del “Nationalrat” o del “Bundesrat” con riferimento a leggi federali nonché, qualora tale facoltà sia prevista dallo Statuto, un terzo dei membri del “Landtag” con riferimento a “Landesgesetze” (c.d. Drittelanträge (**)
4) il “Verwaltungsgerichtshof”, l’OGH ed ogni organo giudiziario di secondo grado nonché l´”Asylgerichtshof” (***)
5) i c. d., unabhängigen Verwaltungssenate“ ed il “Bundesvergabeamt” (*)
6) la stessa Corte costituzionale, d’ufficio
7) a certe condizioni che saranno specificate in ulteriore prosieguo di quest’articolo, il singolo cittadino (c.d. Individualantrag).
Se una delle autorità suddette reputa che una norma, alla cui applicazione è chiamata, è in contrasto con la Costituzione federale, il procedimento deve essere interrotto ed iniziato – dinanzi alla Corte costituzionale – il “Gesetzesprüfungsverfahren”; la pregiudizialità della norma costituzionale è un presupposto processuale. Alle parti del procedimento dinanzi al suddetto organo giudiziario non spetta un diritto di chiedere l’inizio del “Normenkontrollverfahren”; hanno soltanto il diritto di sollecitare l’autorità giudiziaria procedente.
Da notare è che le autorità giudiziarie – ai sensi dell’art. 89, 1°c., Cost. fed. – sono obbligate all’applicazione soltanto delle leggi ritualmente pubblicate; in caso contrario, vanno semplicemente disapplicate.
Come già sopra accennato, il “Gesetzesprüfungsverfahren” può essere iniziato anche a seguito di un “Individualantrag”; trattasi di una “unmittelbare Anfechtung”, di una “direkte Verfassungsklage”. I presupposti per l’ammissibilità di un “Individualantrag” sono, tra l’altro, che deve trattarsi di una legge che, a causa del contrasto della medesima con la Cost. fed., viola direttamente e concretamente la sfera giuridica del ricorrente. L’”Individualantrag” costituisce un “subsidiären Rechtsbehelf” in quanto si può fare ricorso allo stesso soltanto qualora la questione di costituzionalità non possa essere sollevata in altro modo oppure se un altro “Rechtsweg ist unzumutbar”.
Ogni istanza (“Antrag”) di “Gesetzesprüfung” deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esatta esposizione dei motivi per i quali si chiede la – totale o parziale – “Aufhebung” della legge di cui si denuncia l’illegittimità costituzionale risp. la constatazione dell’illegittimità quando si tratta di una norma non più in vigore. I motivi di censura indicati nell’“Antrag” delimitano anche il perimetro della cognizione da parte della Corte costituzionale.
Nei casi di “konkreter Normenkontrolle”, il presupposto della pregiudizialità sussiste se l’autorità giudiziaria o amministrativa è chiamata ad applicare la norma. Non è proponibile la richiesta di “Gesetzesprüfung”, se la norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e se i motivi a sostegno dell’asserita incostituzionalità sono identici.
Se la Corte costituzionale reputa fondata l’asserita incostituzionalità emana “Erkenntnis auf Aufhebung”. Qualora al momento della decisione la norma non sia più in vigore, la Corte costituzionale si limita a constatarne l’incostituzionalità; ciò soltanto nei casi di “konkreter Normenkontrolle”.
Come sopra accennato, la cognizione della Corte costituzionale è delimitata dai motivi contenuti nell’istanza di “Gesetzesprüfung”; in due casi però questo limite non opera: 1) se la legge è stata emanata dal legislatore privo della relativa competenza (si parla in proposito di “Kompetenzwidrigkeit”) e 2) se la pubblicazione della legge è avvenuta senza il rispetto della relativa normativa costituzionale (“Kundmachungsmän gel”).
La “Aufhebung”, da parte della Corte costituzionale, ha effetti a decorrere dallo scadere del giorno nel quale l’“Erkenntnis” è stata pubblicata, a meno che la Corte costituzionale stessa non indichi una decorrenza diversa. La pubblicazione, in caso di leggi federali, va disposta dal “Bundeskanzler”; dal “Landeshauptmann” quando si tratta di “Landesgesetze”. La legge di cui è stata dichiarata l’incostituzionalità non può più essere applicata dall’autorità giudiziaria e dalla pubblica amministrazione, fatta eccezione per il caso in cui la Corte costituzionale abbia indicato un termine per l’“Außerkrafttreten”.
L’art. 140, 7° c., Cost. fed. prevede un’eccezione al principio di non retroattività delle sentenze dichiarative, con le quali viene sancita l’incostituzionalità di una norma di legge. Si tratta dei c.d. Ausnahmefälle, cioè quando la richiesta di “Gesetzesprüfung” è stata avanzata da un’autorità giudiziaria o amministrativa che ha ritenuto la pregiudizialità della decisione della Corte costituzionale rispetto a quella propria. In questi casi la norma ritenuta incostituzionale, non trova più applicazione da parte della suddetta autorità. È stato detto che la mancata applicazione della norma portata al vaglio della Corte costituzionale costituirebbe una specie di premio per colui che ha proposto – fondatamente – la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità.
Una specie di “Anlassfall” si verifica anche nel caso in cui viene richiesto un “Verordnungsprüfungsverfahren”, nel corso del quale, ai fini della decisione sulla fondatezza del medesimo, si rende necessario esaminare la costituzionalità o meno della norma di legge sulla quale è basata quella regolamentare.
Un’ulteriore eccezione al principio di non retroattività delle “Erkenntnisse” del “Verfassungsgerichtshof” è costituita dalla facoltà – riconosciuta a questa Corte – di dichiarare espressamente la retroattività della propria pronunzia.
L’art. 140, 5°c., Cost. fed. conferisce alla Corte costituzionale la facoltà di disporre che gli effetti della propria “Erkenntnis auf Aufhebung” non si producano, come di regola, a decorrere dal termine del giorno di pubblicazione, ma soltanto con una decorrenza notevolmente differita; ciò al fine di evitare un vuoto legislativo e di consentire al legislatore di provvedere a colmare tempestivamente la lacuna che altrimenti si sarebbe prodotta (si parla in proposito di “Aufhebung unter Fristensetzung”). La determinazione della “Frist” viene disposta tenendo conto del tempo presumibilmente necessario al legislatore per l’emanazione di una “Ersatzregelung”. In ogni caso il termine assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore per il suo intervento “riparatore”, non può superare i diciotto mesi, ma fino alla scadenza del termine (stranamente) la norma – incostituzionale – trova applicazione.
La facoltà della “Fristensetzung” è esclusa se la Corte costituzionale rileva l’incostituzionalità di una norma austriaca perché in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950.
La dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha per conseguenza che “rivive” la disposizione normativa abrogata per effetto di quella oggetto della “Aufhebung” da parte della Corte costituzionale. La Corte indica, di regola, nel proprio provvedimento dichiarativo di incostituzionalità, le norme che “ riprendono vigore”, ma ha anche la facoltà di disporre che norme anteriormente in vigore non trovino più applicazione.
Pare che molti si siano dimenticati che giustizia e libertà sono la sostanza della democrazia e che il rispetto per le cose rispettabili fa parte della civiltà. Chi doveva contrastare efficacemente la corruzione, ha fatto finta di non vedere e di non sentire, salvo poi “combatterla” a cose fatte, quando ormai non vi è più rimedio. Per progettare e per preparare un futuro civile, è necessario porre fine a prevaricazioni, favoritismi, faziosità e alla corruzione dilagante (il cui costo, in termini monetari, supera i 50.000.000 di Euro in alcuni Stati dell´U.E.); all’acquiescenza a certi “poteri”, all’impunità, all’incertezza, al “tutto è possibile”. Per quanto concerne la giustizia, è necessario che le sentenze e gli altri provvedimenti vengano sempre decisi in camera di consiglio e non nei corridoi (o, peggio ancora, al di fuori dei palazzi di giustizia).
Diderot ha definito – e non gli si può di certo dare torto – la corruzione come inosservanza delle leggi scritte ed osservanza di quelle non scritte; consiste nell’accontentare tutti ed impedire che a qualcuno venga voglia di denunciare l’illecito. Se osa farlo, il “colpevole” poi risulta essere non il corrotto, ma chi ha avuto il coraggio di opporsi alla corruzione.(**) c.d. abstrakte Normenkontrolle.
(***) c.d. konkrete Normenkontrolle.
Il “Gesetzesprüfungsverfahren” è previsto dall’art. 140 della Costituzione federale austriaca e viene indicato anche con l’espressione “judicial review”. Il “Gesetzesprüfungsrecht” risale in parte al 1920 ed è espressione della Costituzione federale quale “norma della norma” nonché del principio fondamentale secondo il quale “Recht steht über Macht” (o almeno così dovrebbe essere (*). In tal modo si intende garantire non soltanto che leggi federali e “Landesgestze”, in contrasto con la Costituzione federale, vengano dichiarate incostituzionali e cessino di aver vigore, ma anche che venga constatata l’incostituzionalità di leggi non più in vigore. È stato detto che la Corte costituzionale austriaca è un “negativer Gesetzgeber” in quanto la sua competenza è soltanto quella di procedere alla “Aufhebung” di leggi in contrasto (attuale e non) con la Carta fondamentale.
La “Gesetzesprüfungstätigkeit” della Corte costituzionale ha registrato un considerevole aumento negli anni in quanto, mentre, per esempio, nel 1970, delle 19 leggi sottoposte al vaglio di quest’organo, di 12 ne è stata disposta la “Aufhebung”, nel 2007, ben 42 leggi sono state oggetto di “Gesetzesprüfung” e di esse ben 25 sono state ritenute “verfasungwidrig”.
Non possono essere sottoposte all’esame della Corte costituzionale norme che appartengono al c.d. Unionsrecht; se esse sono in contrasto con norme austriache, queste ultime devono essere disapplicate.
Legittimati, ai sensi dell’art. 140, 1°comma, Cost., a chiedere l’instaurazione di un “Gesetzesprüfungsverfahren” sono:
1) il Governo federale con riferimento a “Landesgesetze” (leggi emanate dai singoli “Länder”)
2) il Governo di un Land con riferimento a leggi federali
3) un terzo del “Nationalrat” o del “Bundesrat” con riferimento a leggi federali nonché, qualora tale facoltà sia prevista dallo Statuto, un terzo dei membri del “Landtag” con riferimento a “Landesgesetze” (c.d. Drittelanträge (**)
4) il “Verwaltungsgerichtshof”, l’OGH ed ogni organo giudiziario di secondo grado nonché l´”Asylgerichtshof” (***)
5) i c. d., unabhängigen Verwaltungssenate“ ed il “Bundesvergabeamt” (*)
6) la stessa Corte costituzionale, d’ufficio
7) a certe condizioni che saranno specificate in ulteriore prosieguo di quest’articolo, il singolo cittadino (c.d. Individualantrag).
Se una delle autorità suddette reputa che una norma, alla cui applicazione è chiamata, è in contrasto con la Costituzione federale, il procedimento deve essere interrotto ed iniziato – dinanzi alla Corte costituzionale – il “Gesetzesprüfungsverfahren”; la pregiudizialità della norma costituzionale è un presupposto processuale. Alle parti del procedimento dinanzi al suddetto organo giudiziario non spetta un diritto di chiedere l’inizio del “Normenkontrollverfahren”; hanno soltanto il diritto di sollecitare l’autorità giudiziaria procedente.
Da notare è che le autorità giudiziarie – ai sensi dell’art. 89, 1°c., Cost. fed. – sono obbligate all’applicazione soltanto delle leggi ritualmente pubblicate; in caso contrario, vanno semplicemente disapplicate.
Come già sopra accennato, il “Gesetzesprüfungsverfahren” può essere iniziato anche a seguito di un “Individualantrag”; trattasi di una “unmittelbare Anfechtung”, di una “direkte Verfassungsklage”. I presupposti per l’ammissibilità di un “Individualantrag” sono, tra l’altro, che deve trattarsi di una legge che, a causa del contrasto della medesima con la Cost. fed., viola direttamente e concretamente la sfera giuridica del ricorrente. L’”Individualantrag” costituisce un “subsidiären Rechtsbehelf” in quanto si può fare ricorso allo stesso soltanto qualora la questione di costituzionalità non possa essere sollevata in altro modo oppure se un altro “Rechtsweg ist unzumutbar”.
Ogni istanza (“Antrag”) di “Gesetzesprüfung” deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esatta esposizione dei motivi per i quali si chiede la – totale o parziale – “Aufhebung” della legge di cui si denuncia l’illegittimità costituzionale risp. la constatazione dell’illegittimità quando si tratta di una norma non più in vigore. I motivi di censura indicati nell’“Antrag” delimitano anche il perimetro della cognizione da parte della Corte costituzionale.
Nei casi di “konkreter Normenkontrolle”, il presupposto della pregiudizialità sussiste se l’autorità giudiziaria o amministrativa è chiamata ad applicare la norma. Non è proponibile la richiesta di “Gesetzesprüfung”, se la norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e se i motivi a sostegno dell’asserita incostituzionalità sono identici.
Se la Corte costituzionale reputa fondata l’asserita incostituzionalità emana “Erkenntnis auf Aufhebung”. Qualora al momento della decisione la norma non sia più in vigore, la Corte costituzionale si limita a constatarne l’incostituzionalità; ciò soltanto nei casi di “konkreter Normenkontrolle”.
Come sopra accennato, la cognizione della Corte costituzionale è delimitata dai motivi contenuti nell’istanza di “Gesetzesprüfung”; in due casi però questo limite non opera: 1) se la legge è stata emanata dal legislatore privo della relativa competenza (si parla in proposito di “Kompetenzwidrigkeit”) e 2) se la pubblicazione della legge è avvenuta senza il rispetto della relativa normativa costituzionale (“Kundmachungsmän gel”).
La “Aufhebung”, da parte della Corte costituzionale, ha effetti a decorrere dallo scadere del giorno nel quale l’“Erkenntnis” è stata pubblicata, a meno che la Corte costituzionale stessa non indichi una decorrenza diversa. La pubblicazione, in caso di leggi federali, va disposta dal “Bundeskanzler”; dal “Landeshauptmann” quando si tratta di “Landesgesetze”. La legge di cui è stata dichiarata l’incostituzionalità non può più essere applicata dall’autorità giudiziaria e dalla pubblica amministrazione, fatta eccezione per il caso in cui la Corte costituzionale abbia indicato un termine per l’“Außerkrafttreten”.
L’art. 140, 7° c., Cost. fed. prevede un’eccezione al principio di non retroattività delle sentenze dichiarative, con le quali viene sancita l’incostituzionalità di una norma di legge. Si tratta dei c.d. Ausnahmefälle, cioè quando la richiesta di “Gesetzesprüfung” è stata avanzata da un’autorità giudiziaria o amministrativa che ha ritenuto la pregiudizialità della decisione della Corte costituzionale rispetto a quella propria. In questi casi la norma ritenuta incostituzionale, non trova più applicazione da parte della suddetta autorità. È stato detto che la mancata applicazione della norma portata al vaglio della Corte costituzionale costituirebbe una specie di premio per colui che ha proposto – fondatamente – la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità.
Una specie di “Anlassfall” si verifica anche nel caso in cui viene richiesto un “Verordnungsprüfungsverfahren”, nel corso del quale, ai fini della decisione sulla fondatezza del medesimo, si rende necessario esaminare la costituzionalità o meno della norma di legge sulla quale è basata quella regolamentare.
Un’ulteriore eccezione al principio di non retroattività delle “Erkenntnisse” del “Verfassungsgerichtshof” è costituita dalla facoltà – riconosciuta a questa Corte – di dichiarare espressamente la retroattività della propria pronunzia.
L’art. 140, 5°c., Cost. fed. conferisce alla Corte costituzionale la facoltà di disporre che gli effetti della propria “Erkenntnis auf Aufhebung” non si producano, come di regola, a decorrere dal termine del giorno di pubblicazione, ma soltanto con una decorrenza notevolmente differita; ciò al fine di evitare un vuoto legislativo e di consentire al legislatore di provvedere a colmare tempestivamente la lacuna che altrimenti si sarebbe prodotta (si parla in proposito di “Aufhebung unter Fristensetzung”). La determinazione della “Frist” viene disposta tenendo conto del tempo presumibilmente necessario al legislatore per l’emanazione di una “Ersatzregelung”. In ogni caso il termine assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore per il suo intervento “riparatore”, non può superare i diciotto mesi, ma fino alla scadenza del termine (stranamente) la norma – incostituzionale – trova applicazione.
La facoltà della “Fristensetzung” è esclusa se la Corte costituzionale rileva l’incostituzionalità di una norma austriaca perché in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950.
La dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha per conseguenza che “rivive” la disposizione normativa abrogata per effetto di quella oggetto della “Aufhebung” da parte della Corte costituzionale. La Corte indica, di regola, nel proprio provvedimento dichiarativo di incostituzionalità, le norme che “ riprendono vigore”, ma ha anche la facoltà di disporre che norme anteriormente in vigore non trovino più applicazione.
Pare che molti si siano dimenticati che giustizia e libertà sono la sostanza della democrazia e che il rispetto per le cose rispettabili fa parte della civiltà. Chi doveva contrastare efficacemente la corruzione, ha fatto finta di non vedere e di non sentire, salvo poi “combatterla” a cose fatte, quando ormai non vi è più rimedio. Per progettare e per preparare un futuro civile, è necessario porre fine a prevaricazioni, favoritismi, faziosità e alla corruzione dilagante (il cui costo, in termini monetari, supera i 50.000.000 di Euro in alcuni Stati dell´U.E.); all’acquiescenza a certi “poteri”, all’impunità, all’incertezza, al “tutto è possibile”. Per quanto concerne la giustizia, è necessario che le sentenze e gli altri provvedimenti vengano sempre decisi in camera di consiglio e non nei corridoi (o, peggio ancora, al di fuori dei palazzi di giustizia).
Diderot ha definito – e non gli si può di certo dare torto – la corruzione come inosservanza delle leggi scritte ed osservanza di quelle non scritte; consiste nell’accontentare tutti ed impedire che a qualcuno venga voglia di denunciare l’illecito. Se osa farlo, il “colpevole” poi risulta essere non il corrotto, ma chi ha avuto il coraggio di opporsi alla corruzione.(**) c.d. abstrakte Normenkontrolle.
(***) c.d. konkrete Normenkontrolle.