Giudice di Pace: comunicazione all’autorità con il nome del conducente dell’autoveicolo
Nel caso in esame l’opponente aveva inviato tempestivamente al Comando Vigili Urbani una raccomandata con cui comunicava che il veicolo era nella disponibilità di più persone e che, in considerazione anche del lasso di tempo trascorso, non era in grado di comunicare le generalità del conducente.
Il Comando Vigili Urbani di Gragnano aveva ritenuto che tale comunicazione non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 180 Codice della Strada ed aveva notificato il verbale irrogando la sanzione di Euro 362,60.
Il Giudice di pace nell’accogliere il ricorso, con pregevole ed esauriente motivazione, ha dapprima richiamato la decisione della Corte Costituzionale n.27/2005 ed in applicazione dei principi generali secondo cui quanto una prestazione è in parte impossibile, l’obbligato è liberato dopo aver eseguito la prestazione possibile, ha stabilito che è sufficiente effettuare la comunicazione nei termini, ma che non vi è alcun obbligo giuridico di ricordare chi fosse alla guida del veicolo. Ad impossibilia nemo tenetur !
La decisione si riferisce ad un caso abbastanza frequente. Dopo l’accertamento di violazioni in assenza del trasgressore od in cui non è possibile accertare il trasgressore, (eccessi di velocità rilevati con autovelox, passaggi col rosso ai semafori, guida senza casco, uso di telefoni cellulari eccetera) i proprietari solidali dei veicoli dopo circa cinque mesi "sono costretti" a comunicare le generalità del conducente.
E’ del tutto evidente che in considerazione del lasso di tempo, non sempre si è in grado di conoscere l’effettivo conducente.
Ebbene nella condivisibile decisione in commento il Giudice di pace ha ritenuto comunque necessaria una comunicazione all’autorità per consentire alla stessa e poi al Giudice in caso di opposizione di vagliare di volta in volta la fondatezza delle giustificazioni.
[Avv. Luigi Vingiani]
Nel caso in esame l’opponente aveva inviato tempestivamente al Comando Vigili Urbani una raccomandata con cui comunicava che il veicolo era nella disponibilità di più persone e che, in considerazione anche del lasso di tempo trascorso, non era in grado di comunicare le generalità del conducente.
Il Comando Vigili Urbani di Gragnano aveva ritenuto che tale comunicazione non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 180 Codice della Strada ed aveva notificato il verbale irrogando la sanzione di Euro 362,60.
Il Giudice di pace nell’accogliere il ricorso, con pregevole ed esauriente motivazione, ha dapprima richiamato la decisione della Corte Costituzionale n.27/2005 ed in applicazione dei principi generali secondo cui quanto una prestazione è in parte impossibile, l’obbligato è liberato dopo aver eseguito la prestazione possibile, ha stabilito che è sufficiente effettuare la comunicazione nei termini, ma che non vi è alcun obbligo giuridico di ricordare chi fosse alla guida del veicolo. Ad impossibilia nemo tenetur !
La decisione si riferisce ad un caso abbastanza frequente. Dopo l’accertamento di violazioni in assenza del trasgressore od in cui non è possibile accertare il trasgressore, (eccessi di velocità rilevati con autovelox, passaggi col rosso ai semafori, guida senza casco, uso di telefoni cellulari eccetera) i proprietari solidali dei veicoli dopo circa cinque mesi "sono costretti" a comunicare le generalità del conducente.
E’ del tutto evidente che in considerazione del lasso di tempo, non sempre si è in grado di conoscere l’effettivo conducente.
Ebbene nella condivisibile decisione in commento il Giudice di pace ha ritenuto comunque necessaria una comunicazione all’autorità per consentire alla stessa e poi al Giudice in caso di opposizione di vagliare di volta in volta la fondatezza delle giustificazioni.
[Avv. Luigi Vingiani]