Giudice di Pace: condanna al risarcimento telefonate per navigazione internet con prefisso 709

La Telecom condannata alla restituzione delle somme per le telefonate verso i prefissi 709. Il giudice di pace di Gragnano ha sancito che la prova delle telefonate è a carico del gestore del servizio telefonico.

Si segnala all’attenzione dei lettori e degli utenti una recente sentenza emessa dal Giudice di pace di Gragnano dott.Carmela Benigno in materia di servizi telefonici non attivati e dialer ai numeri 709 ...- Nella interessante e motivata decisione il Giudice dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda ha condannato il gestore telefonico alla restituzione della somma di Euro 528,16 corrisposte dall’utente per servizi non richiesti. In particolare il Giudicante preso atto del disconoscimento di tutte le telefonate per la navigazione internet verso la numerazione 709 e della presentazione di querela per truffa contro ignoti sporta presso l’Autorità di Polizia Postale, ha ritenuto che spettasse alla convenuta società telefonica , in virtù del contratto dei relativi obblighi derivanti, compresi quelli della correttezza e lealtà, di provare che le somme pagate dall’attore trovavano la sua origine nel contratto stesso anche in considerazione del fatto che la legge prevede che i servizi connessi alla numerazione 709 devono pagarsi solo con carte di credito o bollettini postali, od altro equipollente, purché siano separati dalla bolletta telefonica. E’ chiaro che la ratio di questa norma é quella di evitare truffe ai danni degli utenti che, grazie a ciò non si vedono automaticamente addebitate in fattura costi per connessioni mai richieste. Alla luce delle suesposte considerazioni è stato sancito che la convenuta non poteva addebitare sulla bolletta dell’attore le connessioni al dialer 709, che avrebbero dovuto essere oggetto di un separato pagamento, salvo che le parti non avessero diversamente convenuto, ma di ciò la convenuta non ha fornito nessuna prova.

(Ufficio del giudice di pace di Gragnano, Avv. Carmela Benigno, Sentenza 14 novembre 2005).

[Avv. Luigi Vingiani]

La Telecom condannata alla restituzione delle somme per le telefonate verso i prefissi 709. Il giudice di pace di Gragnano ha sancito che la prova delle telefonate è a carico del gestore del servizio telefonico.

Si segnala all’attenzione dei lettori e degli utenti una recente sentenza emessa dal Giudice di pace di Gragnano dott.Carmela Benigno in materia di servizi telefonici non attivati e dialer ai numeri 709 ...- Nella interessante e motivata decisione il Giudice dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda ha condannato il gestore telefonico alla restituzione della somma di Euro 528,16 corrisposte dall’utente per servizi non richiesti. In particolare il Giudicante preso atto del disconoscimento di tutte le telefonate per la navigazione internet verso la numerazione 709 e della presentazione di querela per truffa contro ignoti sporta presso l’Autorità di Polizia Postale, ha ritenuto che spettasse alla convenuta società telefonica , in virtù del contratto dei relativi obblighi derivanti, compresi quelli della correttezza e lealtà, di provare che le somme pagate dall’attore trovavano la sua origine nel contratto stesso anche in considerazione del fatto che la legge prevede che i servizi connessi alla numerazione 709 devono pagarsi solo con carte di credito o bollettini postali, od altro equipollente, purché siano separati dalla bolletta telefonica. E’ chiaro che la ratio di questa norma é quella di evitare truffe ai danni degli utenti che, grazie a ciò non si vedono automaticamente addebitate in fattura costi per connessioni mai richieste. Alla luce delle suesposte considerazioni è stato sancito che la convenuta non poteva addebitare sulla bolletta dell’attore le connessioni al dialer 709, che avrebbero dovuto essere oggetto di un separato pagamento, salvo che le parti non avessero diversamente convenuto, ma di ciò la convenuta non ha fornito nessuna prova.

(Ufficio del giudice di pace di Gragnano, Avv. Carmela Benigno, Sentenza 14 novembre 2005).

[Avv. Luigi Vingiani]