Giudice di Pace di Lecce: partecipazione al giudizio del responsabile civile del sinistro
Per il G.d.P. adito, infatti, non vi è dubbio che la mancata partecipazione al giudizio del presunto responsabile civile comporti una serie di problemi di grande rilevanza ,quali, a titolo esemplificativo:
- la mancata partecipazione del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto comporta il rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui anche il danneggiante coinvolto nello stesso sinistro attivi la stessa procedura nei confronti della Compagnia di assicurazione che garantisce il proprio veicolo;
- la mancata partecipazione del danneggiante impedirebbe allo stesso di difendersi in giudizio per evitare gli effetti negativi consistenti ad esempio nell’aumento del premio assicurativo e nell’eventuale superamento del massimale;
- l’assenza del responsabile civile nel giudizio renderebbe impossibile l’accertamento pregiudiziale della sussistenza dei presupposti di fatto su cui si fonda l’azione risarcitoria ex art. 149 d. lgs. n. 209/05 e cioè il fatto che si sia verificato il sinistro;
- il fatto che dal sinistro diano derivati danni alle cose e lesioni personali inferiori a 9 punti del grado percentuale del danno biologico;
- l’esistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi i veicoli;
- la mancanza di responsabilità in capo al conducente del veicolo danneggiato (ecc.).
D’altra parte, ha concluso il Giudice, il tenore letterale del sesto comma dell’art. 149 del codice delle assicurazioni esclude dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del responsabile civile.
(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Raffaele Carluccio, Sentenza 26 giugno 2008).
[Avv. Alfredo Matranga e Dott. Graziano Garrisi]
Per il G.d.P. adito, infatti, non vi è dubbio che la mancata partecipazione al giudizio del presunto responsabile civile comporti una serie di problemi di grande rilevanza ,quali, a titolo esemplificativo:
- la mancata partecipazione del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto comporta il rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui anche il danneggiante coinvolto nello stesso sinistro attivi la stessa procedura nei confronti della Compagnia di assicurazione che garantisce il proprio veicolo;
- la mancata partecipazione del danneggiante impedirebbe allo stesso di difendersi in giudizio per evitare gli effetti negativi consistenti ad esempio nell’aumento del premio assicurativo e nell’eventuale superamento del massimale;
- l’assenza del responsabile civile nel giudizio renderebbe impossibile l’accertamento pregiudiziale della sussistenza dei presupposti di fatto su cui si fonda l’azione risarcitoria ex art. 149 d. lgs. n. 209/05 e cioè il fatto che si sia verificato il sinistro;
- il fatto che dal sinistro diano derivati danni alle cose e lesioni personali inferiori a 9 punti del grado percentuale del danno biologico;
- l’esistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi i veicoli;
- la mancanza di responsabilità in capo al conducente del veicolo danneggiato (ecc.).
D’altra parte, ha concluso il Giudice, il tenore letterale del sesto comma dell’art. 149 del codice delle assicurazioni esclude dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del responsabile civile.
(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Raffaele Carluccio, Sentenza 26 giugno 2008).
[Avv. Alfredo Matranga e Dott. Graziano Garrisi]