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Giudice di Pace di Salerno: danno da vacanza rovinata

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4796-08 riservata all’udienza del 4.2.2010

TRA

TIZIO, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dagli Avv.ti Marida e Riccardo Nicodemo presso il cui studio elettivamente domicilia in Via G.De Caro n.6 Salerno

ATTORE

E

CAIO E SEMPRONIO rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di intervento dagli Avv.ti Marida e Riccardo Nicodemo presso il cui studio elettivamente domicilia in Via G.De Caro n.6 Salerno

INTERVENTORI

CONTRO

ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.), con sede in … persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa giusta procura in atti.

CONVENUTA

NONCHÈ

IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A. Direzione generale per l’Italia con sede in Roma alla Via Basento n.27 in persona legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa come da delega in calce all’atto di chiamata in giudizio dagli avv.ti Matteo Ghisalberti e Francesco Trotta del Foro di Roma e dall’avv. Teresa Sammuri del Foro di Nocera Inferiore ed el.te dom.ta, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest’ultima in Scafati alla Via Giovanni XXIII n.62

TERZA CHIAMATA IN GIUDIZIO

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione debitamente notificato in data 12.5.08, Tizio conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, il TOUR OPERATOR Alfa Tours s.p.a (ora Alfa Italia s.p.a. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di aver al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati (patrimoniali e non patiti in occasione di un soggiorno a Cuba svoltosi nel periodo compreso tra l’11 ed il 20 Novembre del 2007 a causa di gravi carenze organizzative, per il mancato imbarco in aereo a Madrid per una situazione di c.d. “overbooking” (si erano presentati all’aeroporto un numero di passeggeri superiore al numero di posti disponibili), per una diversa sistemazione rispetto al pattuito nell’Hotel Occidental (una camera doppia anzichè una tripla), e la conseguente perdita di un giorno di soggiorno a Cuba non potendo così partecipare ad un’importante fiera prevista nel soggiorno ed alle ulteriori spese sostenute.

L’attore precisava altresì di aver sottoscritto un contratto con l’Agenzia Beta Viaggi sas di Salerno e di aver corrisposto l’importo complessivo di Euro 4500,00 anche per conto dei sigg. CAIO E SEMPRONIO e di aver comunicato le inadempienze contrattuali e la richiesta di risarcimento danni direttamente all’agenzia durante il viaggio ed al ritorno come da fax del 12 e 15 Novembre 2007 e di aver poi chiesto il risarcimento al Tour Operator.

Si costituiva in giudizio la Alfa Italia s.p.a. la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’attore per quanto concerne il risarcimento degli altri compagni di viaggio Caio e Sempronio, nonchè la decadenza per aver inoltrato il reclamo oltre il termine perentorio di gg.10 dal rientro così come previsto dall’art.19 d. l.gvo 11/95 oggi art.98 del codice del consumo. In ogni caso chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio il vettore: la Iberia Lineas Aereas De Espana S.A. per farsi manlevare in ipotesi di condanna.

Si costituiva in giudizio chiamata in giudizio IBERIA S.A., la quale precisava di aver già risarcito l’attore per l’overbooking con il versamento della somma di Euro 600,00 (per tratta superiore ai 3500 km.) nel pieno rispetto delle norme internazionali dettate dal regolamento CE 261/04 artt.4,7 avendo provveduto alla congrua assistenza ed alla prenotazione su di un volo alternativo rispetto a quello originariamente previsto.

Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il presunto ed ulteriore danno da vacanza rovinata attinente esclusivamente a rapporti tra il cliente e l’organizzatore.

All’udienza del 22-1-2009 proponevano domanda di intervento CAIO E SEMPRONIO i quali aderendo alla domanda attorea, proponevano autonoma domanda di risarcimento danni esclusivamente nei confronti della convenuta Alfa Tours s.p.a (ora Alfa Italia s.p.a. ).

Rinviata la causa ai sensi dell’art.320 IV comma c.p.c., veniva ammesso ed espletato l’interrogatorio formale dell’attore che confermava le circostanze dedotte in atto di citazione e di aver tempestivamente informato l’agenzia di viaggio delle difficoltà sorte durante il soggiorno e di averle preannunciato ed inoltrato richiesta di risarcimento danni.

Successivamente veniva assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, con il teste Beta Mario il quale confermava di essere stato contattato da uno dei viaggiatori che gli riferiva i disagi sopportati e di aver informato il Tour operator Alfa Italia s.p.a. per attivare i servizi di assistenza.

In assenza di citazione testimoniale, su espressa eccezione della controparte, la convenuta veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale.

Acquisita la documentazione prodotta da tutte le parti costituite, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all’udienza del 4.2.2010 veniva riservata a sentenza.

***********

In via preliminare si osserva quanto segue:

a) la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della convenuta, mediante raccomandata depositata agli atti.

b) dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore e degli interventori che la legittimazione passiva della convenuta Alfa Tours s.p.a (ora Alfa Italia s.p.a. ) e quella della terza chiamata in giudizio Iberia Lineas Aereas De Espana S.A. -

c) Risulta provato per tabulas che per l’episodio di c.d. “overbooking” è già stato corrisposta dal vettore Iberia all’attore Tizio la somma di Euro 600,00 e quindi il risarcimento di quanto previsto dalla normativa CE 261/04 agli artt.4,7 ed 8. Per completezza espositiva , va precisato che tale somma andava corrisposta dalla Iberia s.a. anche agli interventori Caio e Sempronio i quali, tuttavia, non hanno presentato alcuna richiesta nel presente giudizio né nei confronti del vettore né dell’organizzatore.

d) A seguito dell’avvenuto pagamento ed in assenza della relativa domanda non può quindi esservi pronuncia per l’episodio di c.d. “overbooking né nei confronti dellìorganizzatore e né nei confronti del vettore.

Nel merito la domanda è fondata e per quanto di ragione va accolta.

Delle risultanze istruttorie

Nella prova testimoniale espletata, dalla deposizione del teste, sono emerse circostanze chiare e precise, sia sulla inadempienza contrattuale e sulle “traversie” sofferte dall’attore e dagli interventori a seguito della cancellazione del volo e del notevole ritardo per raggiungere la destinazione e dei disagi sofferti per il forzato pernottamento in una camera doppia anzichè tripla all’Hotel Occidental e per la riduzione del periodo di soggiorno pattuito.

E’ emerso altresì che sono state corrisposte delle somme per i trasferimenti non previsti, e soprattutto che tutti gli inconvenienti furono prontamente segnalati all’agenzia Beta Viaggi sas la quale li aveva poi trasferiti al Tour operator.

Agli atti risultano inoltre depositati due fax inviati dalla Beta Viaggi s.a.s. alla Alfa e datati rispettivamente 12 e 15 Novembre del 2007 (quindi durante il periodo di soggiorno) con cui tra l’altro si chiede l’attivazione dell’assicurazione in vista reclamo clienti e si comunica la richiesta di risarcimento danni.

Della qualificazione della domanda

La (residua) domanda così come proposta dagli attori (Tizio, Caio e Sempronio) e comunque così come qualificata dal giudicante è relativa (soltanto) ai danni inquadrati nel contesto della più ampia configurazione del danno c.d. "da vacanza rovinata".

In sostanza, il pregiudizio materiale derivato dal ritardo nel viaggio, e la perdita di una parte del soggiorno rilevano soltanto e sono assorbiti nella più complessa configurazione del danno non patrimoniale di natura contrattuale conseguito al mancato godimento della vacanza (e non del semplice viaggio inteso come trasporto da un luogo all’altro) che gli attori avevano "acquistato" dalla Alfa Italia s.p.a. –

Nessuna domanda è stata formulata dagli attori, in quest’ultima prospettiva, nei confronti del vettore Iberia, chiamato in causa dalla Alfa Italia s.p.a. solo ai fini della eventuale "manleva" o "garanzia" per le somme che essa Alfa Italia s.p.a. fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori per i titoli e le ragioni di cui all’atto di citazione.

In realtà, il ritardato viaggio non è stato considerato dagli attori in sé stesso, come evento di per sé idoneo a produrre un danno (che pure ha prodotto), ma come evento "scatenante" dal quale è derivata la serie delle condotte, tutte riferibili a Alfa Italia s.p.a. che hanno - esse - prodotto l’effetto complessivo della "vacanza rovinata".

In sostanza gli attori non si dolgono di un evento (tutto sommato frequente o comunque non raro) quale l’overbooking, ma della negligenza, trascuratezza, incapacità dimostrate da Alfa Italia s.p.a. nel gestire le conseguenze dell’evento nonostante i solleciti inviati alla propria agenzia.

Da un punto di vista normativo, la fattispecie così individuata trova la sua disciplina negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell’art. 93 (mancato o inesatto adempimento) a norma del quale "... in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile".

"L’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti". Ciò significa:

a) che grava sull’organizzatore l’onere della prova della non imputabilità a sé dell’impossibilità della prestazione;

b) che è all’organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l’organizzatore stesso si è avvalso;

c) che l’organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo.

Della domanda di manleva

Il rapporto con il "prestatore esterno" di servizi rileva dunque, esclusivamente, in via di rivalsa da parte dell’organizzatore del viaggio e solo nei limiti in cui il danno sia in tutto o in parte riferibile al prestatore esterno.

Nello stesso senso dispone l’art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles, a norma del quale:

"L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente".

Anche in questa prospettiva, spetta sempre all’organizzatore l’onere di provare di essersi comportato con diligenza (e, quindi, la non riferibilità a se stesso dell’inadempimento, totale o parziale).

Né pare possibile invocare in contrario, con riferimento alle prestazioni fatte effettuare da terzi, la clausola di esonero di cui all’art. 15 n. 1 della legge 1084/77 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles) in base al quale "L’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto... relativi all’esecuzione del viaggio... risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi”.

Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, “salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio".

La clausola di esonero così formulata non è applicabile al caso in esame, prima di tutto perché è dell’inadempimento diretto dell’organizzatore ai propri obblighi che gli attori si dolgono (e non del mero inadempimento del vettore di puntualità nel cambio di aereo a Madrid): è a Alfa, infatti, e non ad Iberia che essi imputano la "vacanza rovinata".

D’altra parte va rilevato che parte convenuta nulla ha provato nel presente giudizio essendo decaduta dalla prova testimoniale ammessa e non espletata.

La domanda di manleva va quindi respinta.

Della decadenza di cui all’art.98 codice del consumo

Alfa Italia s.p.a. ha tuttavia eccepito, in via preliminare, la decadenza degli attori dal diritto di far valere l’invocato inadempimento da parte dell’organizzatore, sulla base del disposto di cui all’art. 98 Codice del Consumo.

A bene vedere, tuttavia, l’articolo 98 regola una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata, come si è detto, non da una singola, specifica "mancanza" nell’esecuzione del contratto (l’overbooking), ma dalla contestazione di un comportamento complessivo tradottosi nell’aver fornito un servizio turistico (la "vacanza" ) rivelatosi parzialmente inidoneo rispetto a quanto pattuito.

Non, beninteso, nel senso che l’organizzatore debba garantire il buon esito della vacanza, ma - piuttosto - nel senso che esso non debba tenere comportamenti o incorrere in omissioni che privino il servizio turistico della sua funzione essenziale, che è pur sempre quella di creare condizioni favorevoli alla realizzazione della dimensione propria di una "vacanza".

L’articolo 98, al contrario, pone dei termini di decadenza per il caso di singole mancanze nell’esecuzione del contratto, mancanze che devono essere contestate o immediatamente (perché si provveda a porvi rimedio, proprio al fine di salvaguardare il bene "vacanza") o, dopo il rientro, nelle forme e nei termini di cui al punto 2 dell’art. 98.

Ora, al di là del fatto che la richiesta di assistenza inoltrata all’agenzia Beta Viaggi integra in pieno la contestazione di cui al n. 1 dell’art. 98, si osserva e si richiama l’orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Genova, Sez. VI, 5 aprile 2007) secondo cui in ipotesi di doglianza di vacanza rovinata non si applica l’art. 98, e nessuna decadenza specifica diversa dalla prescrizione ordinaria è posta quando - come nel caso in esame - il soggetto che ha già adempiuto chiede il risarcimento per il danno derivatole dall’inadempimento della controparte, ex art. 1453 c.c.

Legittimamente dunque gli attori hanno proposto la loro domanda, con la messa in mora del 6.12.2007 e con l’atto di citazione o intervento in atti.

Del merito e della quantificazione del danno da “vacanza rovinata”

Occorre a questo punto valutare se effettivamente la vacanza sia stata "rovinata" e se questo esito sia da riferirsi, in tutto o in parte, alla violazione da parte di Alfa Italia s.p.a. di specifici obblighi di professionalità e diligenza ad essa facenti capo nell’ambito del contratto turistico in questione. E’ evidente a questo proposito che la cattiva riuscita della vacanza non può dipendere - per dar luogo a risarcimento per quel titolo - da elementi soggettivi e personali del cliente, quali il suo stato d’animo, o di salute, o i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili. Occorre, invece, che vi sia un diretto (anche se non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o più "mancanze" da parte dell’organizzatore del viaggio e il risultato negativo di esso.

Nella specie, non vi è dubbio che il ritardo nel viaggio, il forzato pernottamento a Madrid, la disponibilità di una camera più piccola rispetto al numero di persone, e la riduzione di un giorno della complessiva vacanza, sia addebitabile all’organizzatore il quale ha omesso, come è suo dovere professionale e giuridico, di adottare le opportune iniziative, ed abbia comportato gravi disagi superando il limite della normale tollerabilità, e tali da compromettere la stessa buona riuscita del viaggio.

In realtà, una volta "rovinata", molto difficilmente una vacanza recupera il suo valore sul finire, né va scordato che Alfa non tenne conto dell’accaduto nemmeno in via "compensativa" o riparatoria, al termine del viaggio. L’offerta di uno sconto o di un "buono" a valere per un altro viaggio avrebbe con ogni probabilità contribuito a rasserenare gli animi e ad evitare il presente contenzioso.

Sotto tale profilo deve ritenersi che Alfa non abbia fornito (né offerto di fornire) la prova della propria diligenza, come sarebbe stata tenuta a fare in base alla legge (art. 93 Codice del Consumo, art. 13 Legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles).

Privo di pregio è infine il tentativo posto in essere da Alfa di escludere la propria legittimazione, sostenendo che gli attori avrebbero dovuto rivolgersi al vettore: questo sia in considerazione del fatto che il danno lamentato può farsi valere solo nei confronti dell’organizzatore del viaggio, sia in considerazione del fatto che il vettore ha adempiuto al pagamento nei confronti del richiedente dell’indennizzo nella misura dovuta.

Su tali basi, deve essere riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta dagli attori nei confronti di Alfa Italia s.p.a.

L’entità del danno può essere determinata in via equitativa, tenendo conto del fatto che, almeno per gli ultimi sei giorni, gli attori poterono comunque pienamente usufruire della vacanza acquistata. I danni possono quindi determinarsi nella misura di Euro 500,00 per ciascuno degli attori.

Sulla somma così liquidata e determinata a titolo di risarcimento del danno sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire ed a compensare l’ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene; tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell’arricchimento, (e quindi dal 20.11.2007), e fino all’effettivo soddisfo.

Delle spese del giudizio

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della convenuta e vanno liquidate a favore dei procuratori dell’attore e degli interventori i quali hanno dichiarato di averle anticipate.

Invece, per le ragioni della decisione sussistono, a parere del giudicante, giusti ed equi motivi per disporre la totale compensazione delle spese tra la convenuta Alfa Italia s.p.a. ed il terzo chiamato in giudizio Iberia Lineas Aereas De Espana S.A.-.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da Tizio, Caio e Sempronio nei confronti di ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A. con atto di citazione notificato il 12/05/2008 e con atto di intervento del 22.1.2009, e della domanda di manleva proposta da ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.) nei confronti di IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A. con atto del 12.11.2008, così provvede:

1) Dichiara l’inadempimento e l’esclusiva responsabilità della ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.) relativamente al contratto per cui è causa;

2) Condanna ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A. ) in persona del legale rappresentante p. t., al risarcimento dei danni in favore di Tizio, Caio e Sempronio quantificato nella misura di complessivi Euro 500,00 cadauno oltre gli interessi legali dalla data del viaggio (20.11.2007) e fino al saldo;

3) Condanna ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante p. t., alla rifusione in favore di Tizio, Caio e Sempronio delle spese processuali da questi ultimi sostenute per il presente procedimento, che liquida (con la maggiorazione di cui alla tariffa professionale in ipotesi di cause connesse) in complessivi €. 1300,00, di cui €. 100,00 per spese, €. 600,00 per diritti ed €. 600,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e successive modificazioni (sull’importo di diritti ed onorari), nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo.

4) Rigetta la domanda di manleva proposta da ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A. ) nei confronti di IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A.

5) Compensa interamente tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa le spese del giudizio in ordine alla domanda di manleva.

Così deciso in SALERNO lì 10.5.2010

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4796-08 riservata all’udienza del 4.2.2010

TRA

TIZIO, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dagli Avv.ti Marida e Riccardo Nicodemo presso il cui studio elettivamente domicilia in Via G.De Caro n.6 Salerno

ATTORE

E

CAIO E SEMPRONIO rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di intervento dagli Avv.ti Marida e Riccardo Nicodemo presso il cui studio elettivamente domicilia in Via G.De Caro n.6 Salerno

INTERVENTORI

CONTRO

ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.), con sede in … persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa giusta procura in atti.

CONVENUTA

NONCHÈ

IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A. Direzione generale per l’Italia con sede in Roma alla Via Basento n.27 in persona legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa come da delega in calce all’atto di chiamata in giudizio dagli avv.ti Matteo Ghisalberti e Francesco Trotta del Foro di Roma e dall’avv. Teresa Sammuri del Foro di Nocera Inferiore ed el.te dom.ta, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest’ultima in Scafati alla Via Giovanni XXIII n.62

TERZA CHIAMATA IN GIUDIZIO

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione debitamente notificato in data 12.5.08, Tizio conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, il TOUR OPERATOR Alfa Tours s.p.a (ora Alfa Italia s.p.a. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di aver al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati (patrimoniali e non patiti in occasione di un soggiorno a Cuba svoltosi nel periodo compreso tra l’11 ed il 20 Novembre del 2007 a causa di gravi carenze organizzative, per il mancato imbarco in aereo a Madrid per una situazione di c.d. “overbooking” (si erano presentati all’aeroporto un numero di passeggeri superiore al numero di posti disponibili), per una diversa sistemazione rispetto al pattuito nell’Hotel Occidental (una camera doppia anzichè una tripla), e la conseguente perdita di un giorno di soggiorno a Cuba non potendo così partecipare ad un’importante fiera prevista nel soggiorno ed alle ulteriori spese sostenute.

L’attore precisava altresì di aver sottoscritto un contratto con l’Agenzia Beta Viaggi sas di Salerno e di aver corrisposto l’importo complessivo di Euro 4500,00 anche per conto dei sigg. CAIO E SEMPRONIO e di aver comunicato le inadempienze contrattuali e la richiesta di risarcimento danni direttamente all’agenzia durante il viaggio ed al ritorno come da fax del 12 e 15 Novembre 2007 e di aver poi chiesto il risarcimento al Tour Operator.

Si costituiva in giudizio la Alfa Italia s.p.a. la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’attore per quanto concerne il risarcimento degli altri compagni di viaggio Caio e Sempronio, nonchè la decadenza per aver inoltrato il reclamo oltre il termine perentorio di gg.10 dal rientro così come previsto dall’art.19 d. l.gvo 11/95 oggi art.98 del codice del consumo. In ogni caso chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio il vettore: la Iberia Lineas Aereas De Espana S.A. per farsi manlevare in ipotesi di condanna.

Si costituiva in giudizio chiamata in giudizio IBERIA S.A., la quale precisava di aver già risarcito l’attore per l’overbooking con il versamento della somma di Euro 600,00 (per tratta superiore ai 3500 km.) nel pieno rispetto delle norme internazionali dettate dal regolamento CE 261/04 artt.4,7 avendo provveduto alla congrua assistenza ed alla prenotazione su di un volo alternativo rispetto a quello originariamente previsto.

Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il presunto ed ulteriore danno da vacanza rovinata attinente esclusivamente a rapporti tra il cliente e l’organizzatore.

All’udienza del 22-1-2009 proponevano domanda di intervento CAIO E SEMPRONIO i quali aderendo alla domanda attorea, proponevano autonoma domanda di risarcimento danni esclusivamente nei confronti della convenuta Alfa Tours s.p.a (ora Alfa Italia s.p.a. ).

Rinviata la causa ai sensi dell’art.320 IV comma c.p.c., veniva ammesso ed espletato l’interrogatorio formale dell’attore che confermava le circostanze dedotte in atto di citazione e di aver tempestivamente informato l’agenzia di viaggio delle difficoltà sorte durante il soggiorno e di averle preannunciato ed inoltrato richiesta di risarcimento danni.

Successivamente veniva assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, con il teste Beta Mario il quale confermava di essere stato contattato da uno dei viaggiatori che gli riferiva i disagi sopportati e di aver informato il Tour operator Alfa Italia s.p.a. per attivare i servizi di assistenza.

In assenza di citazione testimoniale, su espressa eccezione della controparte, la convenuta veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale.

Acquisita la documentazione prodotta da tutte le parti costituite, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all’udienza del 4.2.2010 veniva riservata a sentenza.

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In via preliminare si osserva quanto segue:

a) la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della convenuta, mediante raccomandata depositata agli atti.

b) dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore e degli interventori che la legittimazione passiva della convenuta Alfa Tours s.p.a (ora Alfa Italia s.p.a. ) e quella della terza chiamata in giudizio Iberia Lineas Aereas De Espana S.A. -

c) Risulta provato per tabulas che per l’episodio di c.d. “overbooking” è già stato corrisposta dal vettore Iberia all’attore Tizio la somma di Euro 600,00 e quindi il risarcimento di quanto previsto dalla normativa CE 261/04 agli artt.4,7 ed 8. Per completezza espositiva , va precisato che tale somma andava corrisposta dalla Iberia s.a. anche agli interventori Caio e Sempronio i quali, tuttavia, non hanno presentato alcuna richiesta nel presente giudizio né nei confronti del vettore né dell’organizzatore.

d) A seguito dell’avvenuto pagamento ed in assenza della relativa domanda non può quindi esservi pronuncia per l’episodio di c.d. “overbooking né nei confronti dellìorganizzatore e né nei confronti del vettore.

Nel merito la domanda è fondata e per quanto di ragione va accolta.

Delle risultanze istruttorie

Nella prova testimoniale espletata, dalla deposizione del teste, sono emerse circostanze chiare e precise, sia sulla inadempienza contrattuale e sulle “traversie” sofferte dall’attore e dagli interventori a seguito della cancellazione del volo e del notevole ritardo per raggiungere la destinazione e dei disagi sofferti per il forzato pernottamento in una camera doppia anzichè tripla all’Hotel Occidental e per la riduzione del periodo di soggiorno pattuito.

E’ emerso altresì che sono state corrisposte delle somme per i trasferimenti non previsti, e soprattutto che tutti gli inconvenienti furono prontamente segnalati all’agenzia Beta Viaggi sas la quale li aveva poi trasferiti al Tour operator.

Agli atti risultano inoltre depositati due fax inviati dalla Beta Viaggi s.a.s. alla Alfa e datati rispettivamente 12 e 15 Novembre del 2007 (quindi durante il periodo di soggiorno) con cui tra l’altro si chiede l’attivazione dell’assicurazione in vista reclamo clienti e si comunica la richiesta di risarcimento danni.

Della qualificazione della domanda

La (residua) domanda così come proposta dagli attori (Tizio, Caio e Sempronio) e comunque così come qualificata dal giudicante è relativa (soltanto) ai danni inquadrati nel contesto della più ampia configurazione del danno c.d. "da vacanza rovinata".

In sostanza, il pregiudizio materiale derivato dal ritardo nel viaggio, e la perdita di una parte del soggiorno rilevano soltanto e sono assorbiti nella più complessa configurazione del danno non patrimoniale di natura contrattuale conseguito al mancato godimento della vacanza (e non del semplice viaggio inteso come trasporto da un luogo all’altro) che gli attori avevano "acquistato" dalla Alfa Italia s.p.a. –

Nessuna domanda è stata formulata dagli attori, in quest’ultima prospettiva, nei confronti del vettore Iberia, chiamato in causa dalla Alfa Italia s.p.a. solo ai fini della eventuale "manleva" o "garanzia" per le somme che essa Alfa Italia s.p.a. fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori per i titoli e le ragioni di cui all’atto di citazione.

In realtà, il ritardato viaggio non è stato considerato dagli attori in sé stesso, come evento di per sé idoneo a produrre un danno (che pure ha prodotto), ma come evento "scatenante" dal quale è derivata la serie delle condotte, tutte riferibili a Alfa Italia s.p.a. che hanno - esse - prodotto l’effetto complessivo della "vacanza rovinata".

In sostanza gli attori non si dolgono di un evento (tutto sommato frequente o comunque non raro) quale l’overbooking, ma della negligenza, trascuratezza, incapacità dimostrate da Alfa Italia s.p.a. nel gestire le conseguenze dell’evento nonostante i solleciti inviati alla propria agenzia.

Da un punto di vista normativo, la fattispecie così individuata trova la sua disciplina negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell’art. 93 (mancato o inesatto adempimento) a norma del quale "... in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile".

"L’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti". Ciò significa:

a) che grava sull’organizzatore l’onere della prova della non imputabilità a sé dell’impossibilità della prestazione;

b) che è all’organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l’organizzatore stesso si è avvalso;

c) che l’organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo.

Della domanda di manleva

Il rapporto con il "prestatore esterno" di servizi rileva dunque, esclusivamente, in via di rivalsa da parte dell’organizzatore del viaggio e solo nei limiti in cui il danno sia in tutto o in parte riferibile al prestatore esterno.

Nello stesso senso dispone l’art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles, a norma del quale:

"L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente".

Anche in questa prospettiva, spetta sempre all’organizzatore l’onere di provare di essersi comportato con diligenza (e, quindi, la non riferibilità a se stesso dell’inadempimento, totale o parziale).

Né pare possibile invocare in contrario, con riferimento alle prestazioni fatte effettuare da terzi, la clausola di esonero di cui all’art. 15 n. 1 della legge 1084/77 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles) in base al quale "L’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto... relativi all’esecuzione del viaggio... risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi”.

Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, “salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio".

La clausola di esonero così formulata non è applicabile al caso in esame, prima di tutto perché è dell’inadempimento diretto dell’organizzatore ai propri obblighi che gli attori si dolgono (e non del mero inadempimento del vettore di puntualità nel cambio di aereo a Madrid): è a Alfa, infatti, e non ad Iberia che essi imputano la "vacanza rovinata".

D’altra parte va rilevato che parte convenuta nulla ha provato nel presente giudizio essendo decaduta dalla prova testimoniale ammessa e non espletata.

La domanda di manleva va quindi respinta.

Della decadenza di cui all’art.98 codice del consumo

Alfa Italia s.p.a. ha tuttavia eccepito, in via preliminare, la decadenza degli attori dal diritto di far valere l’invocato inadempimento da parte dell’organizzatore, sulla base del disposto di cui all’art. 98 Codice del Consumo.

A bene vedere, tuttavia, l’articolo 98 regola una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata, come si è detto, non da una singola, specifica "mancanza" nell’esecuzione del contratto (l’overbooking), ma dalla contestazione di un comportamento complessivo tradottosi nell’aver fornito un servizio turistico (la "vacanza" ) rivelatosi parzialmente inidoneo rispetto a quanto pattuito.

Non, beninteso, nel senso che l’organizzatore debba garantire il buon esito della vacanza, ma - piuttosto - nel senso che esso non debba tenere comportamenti o incorrere in omissioni che privino il servizio turistico della sua funzione essenziale, che è pur sempre quella di creare condizioni favorevoli alla realizzazione della dimensione propria di una "vacanza".

L’articolo 98, al contrario, pone dei termini di decadenza per il caso di singole mancanze nell’esecuzione del contratto, mancanze che devono essere contestate o immediatamente (perché si provveda a porvi rimedio, proprio al fine di salvaguardare il bene "vacanza") o, dopo il rientro, nelle forme e nei termini di cui al punto 2 dell’art. 98.

Ora, al di là del fatto che la richiesta di assistenza inoltrata all’agenzia Beta Viaggi integra in pieno la contestazione di cui al n. 1 dell’art. 98, si osserva e si richiama l’orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Genova, Sez. VI, 5 aprile 2007) secondo cui in ipotesi di doglianza di vacanza rovinata non si applica l’art. 98, e nessuna decadenza specifica diversa dalla prescrizione ordinaria è posta quando - come nel caso in esame - il soggetto che ha già adempiuto chiede il risarcimento per il danno derivatole dall’inadempimento della controparte, ex art. 1453 c.c.

Legittimamente dunque gli attori hanno proposto la loro domanda, con la messa in mora del 6.12.2007 e con l’atto di citazione o intervento in atti.

Del merito e della quantificazione del danno da “vacanza rovinata”

Occorre a questo punto valutare se effettivamente la vacanza sia stata "rovinata" e se questo esito sia da riferirsi, in tutto o in parte, alla violazione da parte di Alfa Italia s.p.a. di specifici obblighi di professionalità e diligenza ad essa facenti capo nell’ambito del contratto turistico in questione. E’ evidente a questo proposito che la cattiva riuscita della vacanza non può dipendere - per dar luogo a risarcimento per quel titolo - da elementi soggettivi e personali del cliente, quali il suo stato d’animo, o di salute, o i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili. Occorre, invece, che vi sia un diretto (anche se non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o più "mancanze" da parte dell’organizzatore del viaggio e il risultato negativo di esso.

Nella specie, non vi è dubbio che il ritardo nel viaggio, il forzato pernottamento a Madrid, la disponibilità di una camera più piccola rispetto al numero di persone, e la riduzione di un giorno della complessiva vacanza, sia addebitabile all’organizzatore il quale ha omesso, come è suo dovere professionale e giuridico, di adottare le opportune iniziative, ed abbia comportato gravi disagi superando il limite della normale tollerabilità, e tali da compromettere la stessa buona riuscita del viaggio.

In realtà, una volta "rovinata", molto difficilmente una vacanza recupera il suo valore sul finire, né va scordato che Alfa non tenne conto dell’accaduto nemmeno in via "compensativa" o riparatoria, al termine del viaggio. L’offerta di uno sconto o di un "buono" a valere per un altro viaggio avrebbe con ogni probabilità contribuito a rasserenare gli animi e ad evitare il presente contenzioso.

Sotto tale profilo deve ritenersi che Alfa non abbia fornito (né offerto di fornire) la prova della propria diligenza, come sarebbe stata tenuta a fare in base alla legge (art. 93 Codice del Consumo, art. 13 Legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles).

Privo di pregio è infine il tentativo posto in essere da Alfa di escludere la propria legittimazione, sostenendo che gli attori avrebbero dovuto rivolgersi al vettore: questo sia in considerazione del fatto che il danno lamentato può farsi valere solo nei confronti dell’organizzatore del viaggio, sia in considerazione del fatto che il vettore ha adempiuto al pagamento nei confronti del richiedente dell’indennizzo nella misura dovuta.

Su tali basi, deve essere riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta dagli attori nei confronti di Alfa Italia s.p.a.

L’entità del danno può essere determinata in via equitativa, tenendo conto del fatto che, almeno per gli ultimi sei giorni, gli attori poterono comunque pienamente usufruire della vacanza acquistata. I danni possono quindi determinarsi nella misura di Euro 500,00 per ciascuno degli attori.

Sulla somma così liquidata e determinata a titolo di risarcimento del danno sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire ed a compensare l’ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene; tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell’arricchimento, (e quindi dal 20.11.2007), e fino all’effettivo soddisfo.

Delle spese del giudizio

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della convenuta e vanno liquidate a favore dei procuratori dell’attore e degli interventori i quali hanno dichiarato di averle anticipate.

Invece, per le ragioni della decisione sussistono, a parere del giudicante, giusti ed equi motivi per disporre la totale compensazione delle spese tra la convenuta Alfa Italia s.p.a. ed il terzo chiamato in giudizio Iberia Lineas Aereas De Espana S.A.-.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da Tizio, Caio e Sempronio nei confronti di ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A. con atto di citazione notificato il 12/05/2008 e con atto di intervento del 22.1.2009, e della domanda di manleva proposta da ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.) nei confronti di IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A. con atto del 12.11.2008, così provvede:

1) Dichiara l’inadempimento e l’esclusiva responsabilità della ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.) relativamente al contratto per cui è causa;

2) Condanna ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A. ) in persona del legale rappresentante p. t., al risarcimento dei danni in favore di Tizio, Caio e Sempronio quantificato nella misura di complessivi Euro 500,00 cadauno oltre gli interessi legali dalla data del viaggio (20.11.2007) e fino al saldo;

3) Condanna ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante p. t., alla rifusione in favore di Tizio, Caio e Sempronio delle spese processuali da questi ultimi sostenute per il presente procedimento, che liquida (con la maggiorazione di cui alla tariffa professionale in ipotesi di cause connesse) in complessivi €. 1300,00, di cui €. 100,00 per spese, €. 600,00 per diritti ed €. 600,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e successive modificazioni (sull’importo di diritti ed onorari), nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo.

4) Rigetta la domanda di manleva proposta da ALFA TOURS SPA (ORA ALFA ITALIA S.P.A. ) nei confronti di IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A.

5) Compensa interamente tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa le spese del giudizio in ordine alla domanda di manleva.

Così deciso in SALERNO lì 10.5.2010

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani