Giudice di Pace: nulla ordinanza ingiunzione emessa trascorsi cinque anni dalla notificazione del verbale
In particolare, il Giudice adito ha accolto il ricorso ritenendo l’ordinanza impugnata illegittima in quanto emessa oltre i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 203-204 d.lgs. 295/92 e successive modificazioni che fissano in 5 anni il termine massimo entro il quale adottare l’ordinanza ingiunzione. Inoltre il Giudice ha condannato altresì il Comune di Brindisi alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in € 200,00 comprensive delle maggiorazioni di legge.
(Giudice di Pace di Brindisi, Sentenza 14 novembre 2006).
[Avv. Alfredo Matranga]
In particolare, il Giudice adito ha accolto il ricorso ritenendo l’ordinanza impugnata illegittima in quanto emessa oltre i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 203-204 d.lgs. 295/92 e successive modificazioni che fissano in 5 anni il termine massimo entro il quale adottare l’ordinanza ingiunzione. Inoltre il Giudice ha condannato altresì il Comune di Brindisi alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in € 200,00 comprensive delle maggiorazioni di legge.
(Giudice di Pace di Brindisi, Sentenza 14 novembre 2006).
[Avv. Alfredo Matranga]