Giudice di Pace: sosta a pagamento con regolare titolo
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Aventaggiato, con sentenza pubblicata il 13.02.07, con cui ha accolto il ricorso proposto da un cittadino avverso il verbale, emesso dalla Polizia Municipale di Lecce, con il quale gli è stato richiesto il pagamento di euro 43,00 quale sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7 comma 1, lett. F) e 14 del C.d.S. per aver sostato in area regolamentata senza esporre il titolo di pagamento.
Con la richiamata pronuncia il Giudice di Pace di Lecce ha accolto le tesi prospettate dal ricorrente secondo cui non corrispondeva al vero la circostanza di cui al verbale perché, alla data ed orario contestati, lo stesso aveva provveduto regolarmente a munirsi dell’obbligatorio tagliando.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio depositando la documentazione richiestagli, rilevando la regolarità e legittimità della violazione impugnata.
Con la citata sentenza il Giudice di Pace ha accolto il ricorso statuendo che “risulta pacifico dagli atti di causa che il ricorrente, il giorno 15.03.2006, alle ore 19,45, prima di sostare in area regolamentata, si era munito del relativo tagliando, come si evince dal documento in atti in cui è riportato l’orario di inizio sosta alle ore 19,37, con fine sosta alle ore 20,29, per il costo di euro 0,90 e, pertanto, la sosta essendo stata regolarmente pagata, copriva necessariamente anche il periodo contestato in verbale e cioè le ore 19,45”.
Ciò dimostra, ha concluso il Giudice, che il ricorrente ha sostato regolarmente, essendo in possesso del titolo richiesto per la sosta regolamenta, esposto sul cruscotto e, pertanto, non può che ritenersi il comportamento dello stesso osservante delle norme del codice della strada con conseguente annullamento dell’illegittimo verbale emesso.
(Giudice di Pace di Lecce, Sentenza 22 gennaio 2007)
[Avv. Alfredo Matranga]
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Aventaggiato, con sentenza pubblicata il 13.02.07, con cui ha accolto il ricorso proposto da un cittadino avverso il verbale, emesso dalla Polizia Municipale di Lecce, con il quale gli è stato richiesto il pagamento di euro 43,00 quale sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7 comma 1, lett. F) e 14 del C.d.S. per aver sostato in area regolamentata senza esporre il titolo di pagamento.
Con la richiamata pronuncia il Giudice di Pace di Lecce ha accolto le tesi prospettate dal ricorrente secondo cui non corrispondeva al vero la circostanza di cui al verbale perché, alla data ed orario contestati, lo stesso aveva provveduto regolarmente a munirsi dell’obbligatorio tagliando.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio depositando la documentazione richiestagli, rilevando la regolarità e legittimità della violazione impugnata.
Con la citata sentenza il Giudice di Pace ha accolto il ricorso statuendo che “risulta pacifico dagli atti di causa che il ricorrente, il giorno 15.03.2006, alle ore 19,45, prima di sostare in area regolamentata, si era munito del relativo tagliando, come si evince dal documento in atti in cui è riportato l’orario di inizio sosta alle ore 19,37, con fine sosta alle ore 20,29, per il costo di euro 0,90 e, pertanto, la sosta essendo stata regolarmente pagata, copriva necessariamente anche il periodo contestato in verbale e cioè le ore 19,45”.
Ciò dimostra, ha concluso il Giudice, che il ricorrente ha sostato regolarmente, essendo in possesso del titolo richiesto per la sosta regolamenta, esposto sul cruscotto e, pertanto, non può che ritenersi il comportamento dello stesso osservante delle norme del codice della strada con conseguente annullamento dell’illegittimo verbale emesso.
(Giudice di Pace di Lecce, Sentenza 22 gennaio 2007)
[Avv. Alfredo Matranga]