Governo: Decreto Legge omnibus recante proroga di termini
Per quanto riguarda la giustizia è previsto:
- Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari: In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
- Disposizioni in materia di arbitrati: Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate (in materia di controversie relative ai diritti di proprietà industriale) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), si applicano dal 1° luglio 2008. La disposizione, in particolare consegue a quanto previsto dal citato comma 19: "E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti".
(Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007).
Per quanto riguarda la giustizia è previsto:
- Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari: In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
- Disposizioni in materia di arbitrati: Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate (in materia di controversie relative ai diritti di proprietà industriale) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), si applicano dal 1° luglio 2008. La disposizione, in particolare consegue a quanto previsto dal citato comma 19: "E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti".
(Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007).