Governo: disegno di legge delega regolamentazione sciopero
In particolare, il disegno di legge prevede la revisione della legge 146/1990, che dovrà uniformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi da recepire anche negli accordi e codici di autoregolamentazione ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:
- previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento dei lavoratori e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;
- previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;
- predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;
- semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;
- potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;
- divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.
Sempre mediante revisione della Legge 146, il Governo è altresì delegato a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei.
(Consiglio dei Ministri, Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone).
In particolare, il disegno di legge prevede la revisione della legge 146/1990, che dovrà uniformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi da recepire anche negli accordi e codici di autoregolamentazione ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:
- previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento dei lavoratori e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;
- previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;
- predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;
- semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;
- potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;
- divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.
Sempre mediante revisione della Legge 146, il Governo è altresì delegato a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei.
(Consiglio dei Ministri, Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone).