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I contratti pendenti nel concordato preventivo

Alla luce del nuovo articolo 169 bis Legge Fallimentare a seguito del Decreto-Legge 83/2015
Contratti pendenti
Contratti pendenti

Il recente Decreto-Legge 83/2015, convertito in Legge 6 agosto 2015 n. 132, ha significativamente modificato l’articolo 169 bis della legge fallimentare fornendo una disciplina alla sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di apertura del concordato preventivo.

L’articolo in esame, ora rubricato espressamente “contratti pendenti”, vede ora la declinazione del procedimento cui dovrà attenersi il proponente il concordato per ottenere l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al beneficio del concordato preventivo.

Invero, viene espressamente indicato che unitamente alla domanda di concordato di cui all’articolo 161, o anche successivamente ad essa, il debitore possa chiedere che il tribunale o il giudice delegato (dopo il decreto di ammissione, nell’ipotesi che la richiesta sia formulata successivamente) lo autorizzi con decreto motivato, sentito l’altro contraente, nonché assunte all’occorrenza sommarie informazioni, a sciogliersi dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.

La novità della disciplina, rispetto alla precedente formulazione, risiede dunque nella espressa previsione dell’obbligo di “sentire” l’altro contraente nel caso in cui il debitore formuli la richiesta di scioglimento dal contratto pendente. La modifica, difatti, al primo comma dell’articolo sembrerebbe introdurre tale obbligo solo nell’ipotesi di richiesta di scioglimento dal contratto, non anche qualora si chieda la sospensione di esso.

Invero, il comma prosegue nella medesima precedente formulazione non risultando modificato, disponendo come prima che su richiesta del debitore possa essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

La ratio di tale distinzione sembrerebbe risiedere nella non tanto ovvia considerazione della differente incidenza sugli interessi del terzo contraente che ha lo scioglimento, evento definitivo per lo meno nel concordato, rispetto alla sola sospensione che ha dichiarato e definito (60 gg, salvo possibilità di una sola proroga) carattere temporaneo.

Sembrerebbe potersi affermare che il legislatore abbia ben tenuto in considerazione l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di rapporti pendenti nell’ambito del concordato con riserva, laddove concordemente si è ritenuto che durante tale tipologia di concordato preventivo non possa essere autorizzato lo scioglimento e, in caso di richiesta di sospensione dai contratti, il ricorrente debba effettuare una vera e propria disclosure sulle linee essenziali del piano fornendo ogni elemento necessario che possa consentire una valutazione effettiva circa la strumentalità della richiesta rispetto al piano che si prevederebbe di sottoporre ai creditori.

Peraltro, non si può negare che nel caso in cui dovesse essere valutato come interesse, ai fini della procedura da parte del debitore che abbia già ottenuto la sospensione dell’esecuzione di un contratto, chiederne poi lo scioglimento, dovrà farne richiesta esplicita e il giudice delegato dovrà “sentire” il creditore contraente mediante il procedimento semplificato previsto, nel caso dunque anche assumendo informazioni.

Uniformandosi alla concorde giurisprudenza, ancora, è esplicitamente dichiarato che gli effetti dello scioglimento o della sospensione decorrano dalla comunicazione al terzo contraente del provvedimento autorizzativo.

Parlando l’articolo di “autorizzazione” allo scioglimento o alla sospensione, di conseguenza sarà onere del proponente il concordato, qualora volesse avvalersi di tale facoltà, dare comunicazione al contraente di voler sciogliersi dal rapporto contrattuale o di volerlo sospendere.

In tali casi, prosegue invariato il comma secondo, il contraente avrà diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento: tale credito verrà soddisfatto come credito anteriore al concordato, fermo restando (e qui interviene la novella, ancora una volta recependo dottrina e giurisprudenza) la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161 Legge Fallimentare.

Precedentemente ci si è limitati - volontariamente - a riportare tra virgolette il termine introdotto dal legislatore circa l’obbligo di sentire l’altro contraente. Invero, balza all’occhio il fatto che non sia prevista esplicitamente alcuna audizione di tale soggetto, bensì viene solo introdotto l’obbligo di sentirne il parere, indi per cui se da un lato nulla sembrerebbe impedire la fissazione di una udienza per procedere alla sua audizione, dall’altro ben si potrebbe affermare che sia rispettato l’obbligo anche mediante l’assegnazione da parte del giudice al terzo contraente di un termine per la produzione di scritti e di documenti, o anche solo di una dichiarazione relativa alla istanza presentata dal debitore.

Tale lettura ben si concilia, peraltro, con la previsione del potere del giudice di ottenere informazioni sommarie: ciò di certo si potrà verificare - non solo in caso assenza di informazioni anche da parte dello stesso debitore ricorrente - dinanzi ad una inerzia del terzo il quale non compaia all’udienza o non trasmetta alcuno scritto nel termine assegnato. Ben si potrebbe ritenere valida la richiesta di informazioni anche presso terzi estranei, quali le pubbliche amministrazioni ex articolo 213 Codice Procedura Civile, oltre che ai diretti interessati.

Nessun intervento da parte del legislatore rispetto ai commi 3 e 4 dell’articolo 169 bis, che dunque permangono a prevedere che lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta (comma 3)e che le disposizioni di cui al medesimo articolo 169 bis non si applicano (comma 4): ai contratti di lavoro subordinato; ai contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile aventi ad oggetto immobili ad uno abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativi destinati a costituire sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente (si veda l’articolo 72, comma 8, Legge Fallimentare); ai contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare (si veda l’articolo 72ter Legge Fallimentare) e, infine, ai contratti di locazione di immobili (si veda l’articolo 80, comma 1, Legge Fallimentare).

Altra innovativa previsione, applicando al concordato preventivo una disciplina particolarmente simile a quella prevista in caso di fallimento, è introdotta nell’articolo 169 bis Legge Fallimentare dal Decreto-Legge 83/2015 mediante l’inserimento di un quinto comma.

Esso disciplina il caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria in caso di concordato preventivo, disponendo che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale: somma che verrà acquisita alla procedura.

Ulteriormente è previsto che il concedente abbia diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda di concordato preventivo e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene: credito che verrà soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Il recente Decreto-Legge 83/2015, convertito in Legge 6 agosto 2015 n. 132, ha significativamente modificato l’articolo 169 bis della legge fallimentare fornendo una disciplina alla sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di apertura del concordato preventivo.

L’articolo in esame, ora rubricato espressamente “contratti pendenti”, vede ora la declinazione del procedimento cui dovrà attenersi il proponente il concordato per ottenere l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al beneficio del concordato preventivo.

Invero, viene espressamente indicato che unitamente alla domanda di concordato di cui all’articolo 161, o anche successivamente ad essa, il debitore possa chiedere che il tribunale o il giudice delegato (dopo il decreto di ammissione, nell’ipotesi che la richiesta sia formulata successivamente) lo autorizzi con decreto motivato, sentito l’altro contraente, nonché assunte all’occorrenza sommarie informazioni, a sciogliersi dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.

La novità della disciplina, rispetto alla precedente formulazione, risiede dunque nella espressa previsione dell’obbligo di “sentire” l’altro contraente nel caso in cui il debitore formuli la richiesta di scioglimento dal contratto pendente. La modifica, difatti, al primo comma dell’articolo sembrerebbe introdurre tale obbligo solo nell’ipotesi di richiesta di scioglimento dal contratto, non anche qualora si chieda la sospensione di esso.

Invero, il comma prosegue nella medesima precedente formulazione non risultando modificato, disponendo come prima che su richiesta del debitore possa essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

La ratio di tale distinzione sembrerebbe risiedere nella non tanto ovvia considerazione della differente incidenza sugli interessi del terzo contraente che ha lo scioglimento, evento definitivo per lo meno nel concordato, rispetto alla sola sospensione che ha dichiarato e definito (60 gg, salvo possibilità di una sola proroga) carattere temporaneo.

Sembrerebbe potersi affermare che il legislatore abbia ben tenuto in considerazione l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di rapporti pendenti nell’ambito del concordato con riserva, laddove concordemente si è ritenuto che durante tale tipologia di concordato preventivo non possa essere autorizzato lo scioglimento e, in caso di richiesta di sospensione dai contratti, il ricorrente debba effettuare una vera e propria disclosure sulle linee essenziali del piano fornendo ogni elemento necessario che possa consentire una valutazione effettiva circa la strumentalità della richiesta rispetto al piano che si prevederebbe di sottoporre ai creditori.

Peraltro, non si può negare che nel caso in cui dovesse essere valutato come interesse, ai fini della procedura da parte del debitore che abbia già ottenuto la sospensione dell’esecuzione di un contratto, chiederne poi lo scioglimento, dovrà farne richiesta esplicita e il giudice delegato dovrà “sentire” il creditore contraente mediante il procedimento semplificato previsto, nel caso dunque anche assumendo informazioni.

Uniformandosi alla concorde giurisprudenza, ancora, è esplicitamente dichiarato che gli effetti dello scioglimento o della sospensione decorrano dalla comunicazione al terzo contraente del provvedimento autorizzativo. Parlando l’articolo di “autorizzazione” allo scioglimento o alla sospensione, di conseguenza sarà onere del proponente il concordato, qualora volesse avvalersi di tale facoltà, dare comunicazione al contraente di voler sciogliersi dal rapporto contrattuale o di volerlo sospendere.

In tali casi, prosegue invariato il comma secondo, il contraente avrà diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento: tale credito verrà soddisfatto come credito anteriore al concordato, fermo restando (e qui interviene la novella, ancora una volta recependo dottrina e giurisprudenza) la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161 Legge Fallimentare.

Precedentemente ci si è limitati - volontariamente - a riportare tra virgolette il termine introdotto dal legislatore circa l’obbligo di sentire l’altro contraente. Invero, balza all’occhio il fatto che non sia prevista esplicitamente alcuna audizione di tale soggetto, bensì viene solo introdotto l’obbligo di sentirne il parere, indi per cui se da un lato nulla sembrerebbe impedire la fissazione di una udienza per procedere alla sua audizione, dall’altro ben si potrebbe affermare che sia rispettato l’obbligo anche mediante l’assegnazione da parte del giudice al terzo contraente di un termine per la produzione di scritti e di documenti, o anche solo di una dichiarazione relativa alla istanza presentata dal debitore.

Tale lettura ben si concilia, peraltro, con la previsione del potere del giudice di ottenere informazioni sommarie: ciò di certo si potrà verificare - non solo in caso assenza di informazioni anche da parte dello stesso debitore ricorrente - dinanzi ad una inerzia del terzo il quale non compaia all’udienza o non trasmetta alcuno scritto nel termine assegnato. Ben si potrebbe ritenere valida la richiesta di informazioni anche presso terzi estranei, quali le pubbliche amministrazioni ex articolo 213 Codice Procedura Civile, oltre che ai diretti interessati.

Nessun intervento da parte del legislatore rispetto ai commi 3 e 4 dell’articolo 169 bis, che dunque permangono a prevedere che lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta (comma 3) e che le disposizioni di cui al medesimo articolo 169 bis non si applicano (comma 4): ai contratti di lavoro subordinato; ai contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile aventi ad oggetto immobili ad uno abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativi destinati a costituire sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente (si veda l’articolo 72, comma 8, Legge Fallimentare); ai contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare (si veda l’articolo 72ter Legge Fallimentare) e, infine, ai contratti di locazione di immobili (si veda l’articolo 80, comma 1, Legge Fallimentare).

Altra innovativa previsione, applicando al concordato preventivo una disciplina particolarmente simile a quella prevista in caso di fallimento, è introdotta nell’articolo 169 bis Legge Fallimentare dal Decreto-Legge 83/2015 mediante l’inserimento di un quinto comma.

Esso disciplina il caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria in caso di concordato preventivo, disponendo che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale: somma che verrà acquisita alla procedura.

Ulteriormente è previsto che il concedente abbia diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda di concordato preventivo e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene: credito che verrà soddisfatto come credito anteriore al concordato.