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I requisiti della contestazione all’ente dell’illecito da reato

The requirements of the notification to entities of an admnistrative offense
Berlino
Ph. Massimo Golfieri / Berlino

Articolo pubblicato nella sezione Gli input esterni alla compliance del numero 1/2021 della Rivista "Sistema 231".

 

Abstract

L’autore ritiene che l’atto di contestazione dell’illecito ammnistrativo agli enti debba contenere non solo l’indicazione del reato presupposto ma anche la descrizione della colpa di organizzazione.

The author argues that the notification to entities of an administrative offense must include not only the predicate crime but also the description of the organizational fault.

 

Sommario

1. Premessa

2. Le norme che regolano la contestazione della responsabilità da reato degli enti

3. Le indicazioni offerte dalla relazione ministeriale di accompagnamento allo schema del Decreto 231

4. Le ulteriori disposizioni normative rilevanti

5. Le conseguenze della violazione dell’obbligo di enunciare in forma chiara e precisa del fatto da cui può derivare l’applicazione delle sanzioni amministrative

 

Summary

1. Introduction

2. The rules governing the notification of the liability of entities for crime

3. The indications offered by the ministerial report accompanying the outline of Decree 231

4. Further relevant regulatory provisions

5. The consequences of the violation of the obligation to state in a clear and precise form the fact which may result in the application of administrative sanctions

 

1. Premessa

È giunto alle battute finali il giudizio penale in corso dinanzi al tribunale di Milano nei confronti, fra gli altri, di esponenti di alto rango del management di ENI S.p.A. (d’ora in avanti ENI) e ROYAL DUTCH SHELL PLC (d’ora in avanti SHELL), accusati di concorso in corruzione transnazionale aggravata.

Il fatto, nella prospettiva accusatoria, sarebbe avvenuto allo scopo di acquisire illecitamente a favore di ENI e SHELL i diritti di esplorazione sul cosiddetto blocco 245 in Nigeria in cambio del pagamento di un importo di oltre un miliardo di dollari statunitensi alla società pretesa titolare dei diritti su quel blocco.

Congiuntamente a questa fattispecie, la Procura milanese ha contestato a ENI e SHELL l’illecito previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 25 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 231/2001, assumendo come reato presupposto l’ipotesi corruttiva di cui si è appena detto e considerandola avvenuta nell’interesse e a vantaggio delle due società e compiuta sia da esponenti apicali che da sottoposti delle stesse.

Nel decreto che dispone il giudizio le contestazioni di tale illecito contengono il mero rinvio all’imputazione di corruzione, l’identificazione nominativa degli imputati che avrebbero agito a vantaggio e nell’interesse delle due società, la loro qualifica di esponenti apicali o sottoposti e la data di commissione dell’asserito illecito che coincide con quella della corruzione.

Nei paragrafi che seguono si proverà a comprendere se questa configurazione “minimalista” dell’illecito degli enti sia corretta oppure no.

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sISTEMA 231