x

x

Il difficile confine della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

animali
animali

Il difficile confine della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

Una preliminare premessa. La risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è un principio sdoganato dalla nota sentenza della Cassazione civile (la n. 26972/2008) per la quale se e qualora l’inadempimento di un contratto leda un diritto inviolabile del creditore, quest’ultimo all’interno del medesimo giudizio può domandare sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale se quest’ultimo abbia rilevanza costituzionale, sia grave, non immaginario o futile. Principio che manifesta la chiara consapevolezza in capo alla giurisprudenza di come la natura e le conseguenze degli interessi coinvolti all’interno di una vicenda contrattuale non siano solo di natura patrimoniale. La casistica è la più ampia.

Tra questa ho considerato due vicende.

La prima.

Immaginiamo che il fotografo scelto per immortalare i momenti più emozionanti del matrimonio tra due felici sposi non sia in grado di consegnare loro le fotografie e il video che avevano commissionato.

La seconda.

Un correntista di una certa banca deve ricorrere all’aiuto di psicofarmaci per sopportare gli effetti dello stress causato dal lungo tempo di attesa dell’accredito.

Le due vicende non sono frutto di fantasia di chi scrive ma sono state scrutinate da Cass Civ. n. 13370/2018 (la prima) e Cass.civ.  n. 24643/2021 (la seconda).

Dunque due patemi d’animo (quello degli sposi e quello del correntista) valutati diversamente sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pur essendo i rispettivi creditori titolari di un medesimo diritto di credito la cui fonte è l’obbligazione contrattuale dedotta.

La Cassazione lo ha escluso con riferimento agli sposi precisando che il pur loro grave turbamento d’animo non conducesse comunque ad un risarcimento del danno non patrimoniale posto che non vi sarebbe stata lesione di interessi di rango costituzionale. Turbamento d’animo che invece ha legittimato il risarcimento anche del danno non patrimoniale in favore di un correntista di una certa banca per il ritardato accredito – da parte della banca stessa – di una ingente somma di denaro. E manifestatosi con un patema d’animo di tale livello che ha condotto il correntista a fare uso di psicofarmaci per sopportare gli effetti dello stress causato dal lungo tempo di attesa dell’accredito.

Poiché nessuno (dottrina e giurisprudenza) ha ancora definitivamente fatto chiarezza su quale sia quel patema d’animo, angoscia o malessere interiore di un creditore tale da incidere su interessi di rango costituzionale e giustificare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, possiamo realmente immaginare di sostenere che ad ogni inadempimento segua inevitabilmente un danno non patrimoniale?

La risposta non è di poco conto, sol tenendo conto che il ristoro del danno patrimoniale tende alla reintegrazione del patrimonio del creditore mentre il ristoro del danno non patrimoniale costituisce, di fatto, un arricchimento di quello. Un abuso farebbe forse rientrare dalla finestra quei fantasmi bagatellari che le note sentenze del 2008 hanno inteso scacciare. Con conseguenze non trascurabili anche in termini di costi sociali. Dall’altra parte non può essere taciuto un particolare favore ormai acquisito verso la tutela piena del soggetto danneggiato.

Una di queste risposte individua nella causa, quale elemento essenziale del contratto, l’elemento dirimente laddove si dovesse accertare che quel diritto inviolabile di natura costituzionale sia parte di essa perché contemplato in quello specifico progetto contrattuale.

Aderendo a questa interpretazione, il diniego del riconoscimento del danno non patrimoniale in favore degli sposi potrebbe apparire ingiustificato. Prescindendo dai motivi che hanno indotto gli sposi a richiedere un servizio fotografico e video (motivi peraltro che, come noto, non sono rilevanti) è indubbio che quel richiamo finanche all’articolo 2 della Costituzione (identità personale e diritto al ricordo come richiamato dagli sposi stessi) non appare estraneo alla causa contrattuale. Appare invece del tutto estraneo il diritto alla salute del correntista ad un assetto di interessi tipico del rapporto contrattuale de quo (diritto al quale è stato invece dato credito).

Ritornando per un solo istante in un ambito di azione a me caro, queste riflessioni hanno serie conseguenze per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale per morte dell’animale d’affezione (si pensi alla responsabilità per malpratica veterinaria).

Esiste un prima e un dopo. Il prima è la vita trascorsa insieme a un animale. Il dopo è la vita senza più quell’animale. Quando il dopo arriva porta dolore, sofferenza, patimento, turbamento. Un animale d’affezione è ormai da tutti considerato parte della famiglia in cui trascorre la sua esistenza. Il suo rapporto con i componenti di essa è assimilabile a quello che vi è tra gli stessi umani, pur con le naturali, ragionevoli e differenti sfumature che ci sono e sempre ci saranno. E che sarebbe pericoloso non tenere in debita considerazione. Perché mai la sua morte non dovrebbe avere anche conseguenze giuridicamente valutabili considerato il ruolo fondamentale che l’animale ha avuto nella vita di una certa famiglia o di una determinata persona?

La domanda delle domande è se lo sconvolgimento conseguente alla perdita (parlo della perdita ma eguale discorso vale nel caso di gravi lesioni all’animale) dell’animale d’affezione costituisce una ingiustizia costituzionalmente qualificata?

La risposta è inevitabilmente determinata da come la giurisprudenza intenda la relazione uomo e animale. E se la intendiamo affrancata cioè da un mero diritto di proprietà e ricondotta invece a quella relazione con l’animale attraverso la quale la persona trova la sua piena realizzazione secondo i dettami dell’art. 2 della Costituzione italiana, non è difficile immaginare questo interesse insito nella causa contrattuale di quello che può essere, per esempio, il rapporto contrattuale con una clinica veterinaria.