Il subappalto nel Decreto semplificazioni
Subappalto: il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Semplificazioni, il DL 31 maggio 2021, n. 77, in edizione straordinaria in Gazzetta ufficiale 31 maggio 2021, n. 129 (già soggetto a correzioni della Gazzetta del giorno seguente, n. 130/2021), recante la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Subappalto: le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni
Tra i provvedimenti adottati ne spiccano alcuni relativi all’istituto del subappalto, relativamente al quale dalla data di entrata in vigore del decreto, in estrema sintesi:
- si innalza, fino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto. Sono vietati l’integrale cessione del contratto e l’affidamento a terzi della intera esecuzione delle prestazioni, nonché l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Inoltre il subappaltatore deve garantire gli stessi standard previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- dal 1° novembre 2021 vengono eliminati i limiti quantitativi al subappalto, ma verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle stazioni appaltanti in ragione della loro specificità e sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Va sottolineato come l’eliminazione dei limiti quantitativi al subappalto pare discendere dalla procedura di infrazione n. 20218/2273 trasmessa dalla Commissione Europea al Governo Italiano nonché dalla nota sentenza della CGUE, sez. V, C-63/18 del 26.11.2019, più che da una vera e propria necessità/opportunità legata al PNRR.
Le direttive europee, infatti, non contengono alcun limite quantitativo generalizzato al subappalto se non la facoltà concessa alle stazioni appaltanti di introdurlo “in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara”, mentre in Italia un preciso limite alla subappaltabilità delle prestazioni oggetto del contratto era stato previsto fin dal 1990 (art. 18. Legge n. 55/1990), al fine di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.
Al momento, peraltro, sull’argomento regna una grave incertezza, tra prese di posizione ANAC (Comunicato del Presidente del 23.10.2019 e atto di segnalazione n. 8 del 13.11.2019), indicazioni giurisprudenziali (in particolare vedasi CdS, sez V, 17.12.2020 n. 8101, che ribadisce che la norma del D.Lgs. 50/2016 che pone limiti al subappalto va disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, e TAR Lazio, sez. III ter, 8.2.2021 n. 1575, che afferma che le norme della Direttiva UE 2014/24 trovano applicazione solo per gli appalti soprasoglia e che quindi i limiti imposti dalla normativa italiana nel sottosoglia sono legittimi), e previsioni normative, ora nuovamente modificate, che già, in ogni caso, consentirebbero di prevenire le infiltrazioni della criminalità (ad es. attraverso l’istituto della White list).
Sarà questo l’ultimo episodio della trentennale vicenda degli italici limiti quantitativi del subappalto?
Come scrisse il Manzoni… ai posteri l’ardua sentenza.