PNRR e potere sostitutivo statale: nuovo accentramento statale e governance multilivello

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PNRR e potere sostitutivo statale: nuovo accentramento statale e governance multilivello

 

Indice

1) Premessa

2) Il piano di RRF ed i principi di sussidiarietà e proporzionalità

3) La base giuridica del piano di RRF 

4) IL potere sostitutivo delineato dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021.

5) I limiti del potere sostitutivo nel quadro Regolamentare del RFF

6) ll Recovery fund e le implicite modifiche ordinamentali

7) Conclusioni

 

Abstract

Le sfide poste dalla situazione pandemica hanno portato alla necessità di affrontare un nuovo contesto che imponga non la ripetizione di vecchi schemi ma la capacità di innovazione e integrazione anche di strumenti come il potere sostitutivo. L’attuazione del PNRR è quindi subordinata all’individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività degli enti territoriali considerati nel loro complesso e alla contestuale necessità di individuare misure specifiche per risolvere le difficili situazioni dei singoli territori. Monitorando le esperienze dei Fondi Strutturali, ad esempio, è possibile individuare i contesti territoriali in cui l’andamento della spesa è tradizionalmente più lento per focalizzarsi immediatamente su possibili interventi per monitorare il proprio intervento e individuare strumenti per favorire l’uso efficace e tempestivo delle risorse. L’analisi dei Fondi strutturali mostra che all’interno delle stesse regioni vi sono cluster in cui l’andamento della spesa è stato più avanzato rispetto alle situazioni in cui il ritardo è preoccupante. Per questo motivo, non sembra possibile replicare vecchi modelli di esercizio del potere sostitutivo statale ma è necessario individuare soluzioni che trovino gli strumenti normativi più adatti nell’approccio sussidiario e multilivello basato sull’azione dell’Unione Europea.

Abstract

The challenges posed by the pandemic situation has led to the need to deal with a new context that imposes not the repetition of old patterns but the capacity for innovation and integration also of tools such as substitute power.  The implementation of the PNRR is therefore subject to the identification of mechanisms for simplifying the activities of the territorial authorities considered as a whole and to the simultaneous need to identify specific measures to resolve the difficult situations of individual territories. By monitoring the experiences of the Structural Funds, for example, it is possible to identify the territorial contexts in which the progress of expenditure is traditionally slower in order to focus immediately on possible interventions to monitor their intervention and identify tools to promote the effective and timely use of resources. The analysis of the Structural Funds shows that within the same regions there are clusters in which the progress of expenditure was more advanced than in situations where the delay is worrying. For this reason, it does not seem possible to replicate old models of exercise of state substitutive power but it is necessary to identify solutions that find the most suitable regulatory solutions in the subsidiary and multilevel approach based on the action of the European Union.  

 

1. Premessa

L’Unione Europea ha affrontato l’emergenza pandemica attraverso il ricorso a mezzi ordinari e straordinari ma sempre nell’ambito del quadro normativo delineato nei trattati.

A fronte di un’emergenza globale, il tessuto normativo dell’Unione non solo ha tenuto ma ha dimostrato una capacità di resistenza e adattamento particolari in virtù dei principi in cui si articola la distribuzione dei poteri della comunità.

Il programma Next Generation EU (NGEU), di cui fanno parte il Recovery and Resilience Facility (RRF) e altri dispositivi nuovi o già esistenti (ReactEU, InvestEU e Just Transition Fund), ha rappresentato l’intervento più ingente e innovativo sotto il profilo delle risorse coinvolte, delle condizionalità di accesso e delle modalità di finanziamento. Next Generation è quindi un programma di finanziamenti finalizzati al sostegno della ripresa economica nei paesi dell’Unione, con una dotazione di risorse, garantite dall’Unione europea, per un importo complessivo di 806,9 miliardi a prezzi correnti (750 miliardi a prezzi del 2018) da utilizzare nel periodo 2021-2026.

L’accesso alle risorse è, tuttavia, subordinato al rispetto di precise condizionalità articolate su tre livelli:

  • il perseguimento di obiettivi comuni a livello europeo in termini di sostenibilità ambientale e transizione digitale,
  • l’adozione di riforme volte a corrispondere alle raccomandazioni del Consiglio specifiche per paese e
  • la programmazione e rendicontazione delle risorse secondo obiettivi di performance oltre che di spesa. 

La finalità del RRF è quello di "promuovere l’obiettivo economico, sociale e territoriale dell’Unione coesione’ rafforzandone la resilienza, la preparazione alle crisi e la capacità di aggiustamento, promuovendo le pari opportunità, in particolare tra uomini e donne, nonché sostenendo le transizioni verde e digitale – la cosiddetta "transizione gemella". L’obiettivo è fornire agli Stati membri opportunità e finanziamenti per elaborare e promuovere un nuovo modello di sviluppo più sostenibile per il futuro delle nuove Generazioni.

Dal punto di vista procedurale il Regolamento definitivo del RRF è stato approvato dal Parlamento europeo il 10 febbraio 2021, ed è stato adottato dal Consiglio europeo due giorni dopo e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio come Regolamento (UE) 2021/241. Seguendo le disposizioni del regolamento citato e le linee guida della Commissione[1] il legislatore italiano ha previsto un sistema di governance del PNNR[2] in cui la responsabilità di indirizzo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), mentre quella di controllo e rendicontazione è affidata al Ministero dell’economia e delle finanze. Infine, in tale articolazione multilivello l’attuazione degli interventi è affidata alle Amministrazioni centrali e locali e agli altri enti preposti.

2. Il piano di RRF ed i principi di sussidiarietà e proporzionalità
 

I principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà hanno fornito la base giuridica necessaria per introdurre risposte efficaci e adeguate al fine di supportare i paesi membri nell’affrontare gli aspetti emergenziali della pandemia.

Durante la pandemia il ricorso ai fondi strutturali delineato per fornire risposte di lungo periodo ha permesso di fornire risposte in tempi brevi e coperture finanziarie importanti per i provvedimenti di emergenza. La tempestività dell’azione è stata garantita comunque dal ricorso ai poteri (anche impliciti) secondo quanto delineato nell’articolo 5 del trattato sui principi della comunità.

Gli stessi scostamenti di bilancio in deficit a cui hanno fatto ricorso molti paesi trovano fondamento proprio nelle disposizioni dei trattati. La rimodulazione degli articoli 81 e 97 della costituzione operata con la legge 243/2021 e con la legge costituzione l. 1 n 2012 ha permesso di ricorrere al deficit proprio perché la possibilità di scostamenti di bilancio era prevista nel Fiscal Compact. In quei casi eccezionali contemplati dal Fiscal Compact – e recepiti dall’art. 81 Cost. e dalla l. n. 243/2012[3] il sistema di rigido controllo sui conti pubblici può tranquillamente allentarsi ed ammettere scostamenti. La stessa Commissione, nella sua risposta all’Italia del 6 marzo, ha infatti dichiarato che “il quadro delle regole di bilancio contiene gli elementi di flessibilità necessari ad affrontare gli eventi eccezionali al di fuori del controllo del governo, pur nell’ambito del mantenimento delle condizioni di sostenibilità della finanza pubblica.”.

La tenuta del sistema trae le sue giustificazioni da un impianto ordinamentale basato sul principio di sussidiarietà che si presta a modulare l’azione della comunità a seconda delle esigenze permettendo una flessibilità d’azione e l’attivazione un coinvolgimento dei livelli di governo più idonei a rispondere ad una precisa entità e minaccia.

Non è pertanto un caso che il parlamento spagnolo[4] a fronte dell’emergente necessità di un’azione diretta della comunità anche in ambiti di competenza statale si sia espresso sulla compatibilità della proposta di regolamento sul Recovery Fund con il principio di sussidiarietà[5]. Il protocollo addizionale[6] sul principio di sussidiarietà ha, infatti, stabilito un procedimento di controllo da parte dei parlamenti nazionali sul rispetto del principio da parte delle iniziative legislative europee.

Tale procedura prevede che ogni il parlamento nazionale può entro otto settimane dalla ricezione della proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Nel caso di specie l’intervento spagnolo sembra aver avuto la funzione di riaffermare e avvallare la scelta della Commissione circa la compatibilità del principio con l’intervento europeo. Il meccanismo adottabile per evidenziare lesioni del principio di sussidiarietà è stato in qualche modo utilizzato per ribadire la compatibilità dell’intervento con il principio stesso.

Nella deliberazione parlamentare testualmente si precisa che “l’esame del rispetto del principio di sussidiarietà da parte della presente proposta deve limitarsi a valutare se gli obiettivi possono essere raggiunti dagli Stati membri. In particolare, se gli Stati membri possano conseguire l’obiettivo di accompagnare i territori hanno subito un profondo impatto sanitario, economico e sociale dopo la crisi. La crisi del Covid-19 ha dimostrato che la crisi viene prima di tutto e che avrà un impatto sui cittadini, sulle economie e sulle società nel loro complesso nell’Unione Europeo. Oggi le economie sono interconnesse, dipendono l’una dall’altra, e quindi non è realistico pensare che questo compito, quello di ricostruire i paesi separatamente, è possibile realizzarlo senza coordinamento e una chiara azione di dimensione comune europeo. Indubbiamente, quindi, l’obiettivo della proposta, che è fondamentalmente la riattivazione dell’economia europea nel suo insieme, ha logicamente una dimensione comune nella risposta che non può che essere di natura europea, congiunta, coordinata, e che consentire una soluzione comune alla crisi attuata nel tempo da tutti i paesi. Una risposta nazionale sarebbe una sciocchezza oggi, dal momento che questa crisi non ha precedenti, a causa dell’effetto sull’insieme e allo stesso tempo perché ha toccato, direttamente o indirettamente, a tutti i paesi dell’Unione del Covid-19, una situazione senza precedenti nella storia europea”.

Pertanto, alla fine di questo percorso motivazionale il parere spagnolo si conclude riaffermando che “la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza è conforme al principio di sussidiarietà sancita dall’attuale trattato sull’Unione europea[7]”.

Al di là della valenza politica del parere del parlamento spagnolo risulta chiaro come il principio di sussidiarietà non solo legittimi a monte l’intervento comunitario ma che ne condizioni necessariamente la successiva implementazione. La motivazione del Parlamento spagnolo è poi conforme alla giurisprudenza della  corte di giustizia europea che in merito al principio di sussidiarietà “nelle sue sentenze relative alle cause C-84/94 e C-233/94, ha stabilito che il rispetto del principio figura tra le circostanze soggette all’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE. Tale obbligo è già soddisfatto quando il rispetto del principio si evince dall’insieme dei considerando. In una sentenza più recente (causa C-547/14, Philipp Morris, punto 218), la Corte ha ribadito che essa deve verificare "se il legislatore dell’Unione poteva ritenere, sulla base di elementi circostanziati, che l’obiettivo perseguito dall’azione considerata potesse essere meglio realizzato a livello dell’Unione". Per quanto riguarda le garanzie procedurali e, in particolare, l’obbligo di motivazione in ordine alla sussidiarietà, la Corte ha ricordato che il rispetto di tale obbligo "deve essere valutato non soltanto con riferimento alla lettera dell’atto contestato, ma anche del suo contesto e delle circostanze del caso di specie"[8]

Pertanto, diventa premessa ineludibile la previsione di un livello di condivisione ampio per identificare le strategie da intraprendere nell’ambito della riposta alla pandemia attraversa trasversalmente tutti i sistemi di Governance introdotti dai paesi europei anche se con diverse modalità. Tuttavia, così come già avvenuto per quanto riguarda gli obblighi intrapresi dagli stati membri nell’ambito del fiscal compact la precisa individuazione dei livelli di compartecipazione e delle conseguenti responsabilità legata all’implementazione del PNRR è oggetto di dibattito in considerazione dei diversi apporti e dei diversi soggetti chiamati a concorrervi.

Tuttavia, la base giuridica del RFF non legittima la sola fase ascendente di programmazione del regolamento 241/2021 ma necessariamente deve interessare anche le modalità di gestione e monitoraggio del PNRR e le vare interrelazioni tra amministrazioni centrali e locali chiamate all’implementazione.

A questo proposito appare fondamentale ricercare i fondamenti del RFF a livello comunitario per poi verificare il livello di coerenza che il sistema ha mantenuto per quanto riguarda l’effettiva implementazione dei piani nazioni nazionali.   

3. La base giuridica del Recovery and Resilience facility        
 

Nella proposta di regolamento effettuata dalla Commissione al Parlamento Europeo per disciplinare l’intervento del “Recovery and Resilience Facility” le basi giuridiche del progetto vengono identificate nell’articolo 175, terzo paragrafo del TFUE e nei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L’articolo citato prevede che nell’ambito della politica economica dell’unione “le azioni specifiche necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle altre politiche dell’Unione, possano essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni”.

Nello specifico lo strumento regolatorio del RRF (Recovery Resilience Facility) viene considerato in linea con l’articolo 175 in ragione dell’intrinseca finalità diretta a rafforzare la coesione attraverso misure che permettono agli stati membri di avviare un processo di ricostruzione resilienza dopo la crisi legata alla pandemia. La previsione dell’impiego dei fondi del RFF è a giudizio della Commissione e come si legge nell’explanatory memorandum[9] rispettosa del principio di sussidiarietà e del principio del valore aggiunto/addizionale del valore a giudizio della Commissione giacché i finanziamenti previsti vengono a concentrarsi su attività i cui obiettivi non possono esser sufficientemente raggiunti dagli stati membri e dove si ritiene che l’intervento dell’unione porti un valore aggiuntivo/addizionale  rispetto a quanto potrebbe essere realizzato dal singolo stato membro.

La logica del RRF si basa su un’attivazione volontaria da parte dei singoli membri che possono decidere se l’azione dell’unione è necessaria alla luce delle possibili disponibilità a livello regionale nazionale o locale. L’azione dell’unione è quindi necessaria per coordinare una forte risposta alla pandemia e per mitigare gli effetti della crisi economica conseguente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità la Commissione ha sottolineato come l’azione del Recovery europea non vada oltre il minimo richiesto per raggiungere gli obbiettivi previsti a livello europeo implementando solo quello che è necessario per raggiungere le finalità dell’intervento. Inoltre, proprio il carattere volontario dell’intervento e la natura consensuale e cooperativa dello stesso caratterizzando l’intera procedura costituiscono un addizionale garanzia per il rispetto del principio di proporzionalità e diventano modalità per accrescere la fiducia tra Commissione e stati membri. Per quanto riguarda la scelta dei mezzi di intervento la Commissione ha chiarito come l’obiettivo non possa essere raggiunto attraverso lo strumento dell’armonizzazione o attraverso un’azione del singolo stato membro non coordinata.

Solo lo strumento regolamentare si presta ad una distribuzione dei fondi. In altri termini nell’illustrare la proposta di regolamento la Commissione fa riferimento al test di necessità ed al [10]principio del valore addizionale dell’intervento dell’Unione per provare la compatibilità del regolamento con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, nel corso dell’illustrazione del rapporto il ricorso al principio d’attribuzione ed al principio dei poteri impliciti come elementi costitutivi dell’intervento sembra essere sottinteso. La Commissione esplicitamente cita il principio di sussidiarietà e quello di proporzionalità come elementi legittimanti l’intervento e l’articolo 175 TFUE, invece, viene menzionato per qualificare la natura degli interessi che giustificano un determinato intervento di politica economica.

La compatibilità dell’intervento con il principio di sussidiarietà è comunque stato oggetto anche di una pronuncia specifica del parlamento spagnolo che si è pronunciato sulla compatibilità dell’intervento con l’articolo 5. La già citata  pronuncia è tanto più importante  qualora  si consideri che la motivazione sulla compatibilità del principio con l’emanando regolamento è stata oggetto non di preventive ordinarie consultazioni ma motivata contestualmente alla sua presentazione in applicazione dell’articolo 2 del Protocollo addizionale (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità[11].

In un contesto emergenziale, la pronuncia del Parlamento  spagnolo[12] ha in pratica contribuito a legittimare e riconoscere il tipo di intervento adottato dalla Commissione anche alla luce di quanto stabilito dall’articolo 6 del Protocollo[13]. Per questo motivo nell’ambito della procedura di approvazione del Regolamento il pronunciamento spagnolo acquista particolare valore e rilevanza perché rappresenta il contributo specifico sul punto nell’ambito degli interventi che hanno visto i parlamenti degli stati nazionali pronunciarsi  sulla proposta del meccanismo del RRF.

Si può tuttavia rilevare come nell’ambito di un quadro ordinamentale europeo definito l’attuazione del principio nell’ambito della fase applicativa del regolamento è stata rimessa ai singoli stati. Proprio in considerazione di tale necessaria conseguenza della natura e del significato del principio non sembra essere un caso che in sede consultiva il Comitato delle regioni[14], abbia lamentato un differente grado di coinvolgimento[15] delle varie autorità locali nei diversi stati membri e proposto alcuni emendamenti correttivi per rendere più efficiente e rispettosa delle prerogative degli enti i locali la realizzazione del PNRR.

Tra questi emendamenti proposti dal Comitato delle regioni si può segnalare la proposta in cui si sottolinea  che[16] “al fine di garantire la corretta attuazione del piano e  quindi un adeguato utilizzo dei fondi  del RRF, gli Stati membri, in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali, ove applicabile, possono facilitare la creazione e/o l’estensione della capacità amministrativa degli enti locali e regionali al fine di conseguire un uso efficiente dei fondi pubblici sviluppando e sostenendo congiuntamente meccanismi di coordinamento delle politiche di  cooperazione, trasferimento di informazioni e programmi di formazione specifici e continui”.

Tale posizione però nell’ambito dell’ordinamento italiano trova conferma nel documento della Conferenza delle Regioni del 28 maggio in cui a proposito del decreto legge 77/2021 si afferma che il testo presenta criticità in ordina alla compatibilità costituzionale delle norme introdotte. Non può non ritenersi che lo sviluppo economico e sociale dei territori sia in maniera indiscutibile attribuito alla competenza delle regioni e delle province autonome e in questo testo esse sono di fatto escluse da tutti i meccanismi decisionali e dalle sedi più rilevanti, peraltro in assoluto contrasto con quanto precisato dall’ Unione Europea che ha rilevato la necessità di una governance multilivello dei piani nazionali. [17]

Pertanto, già nella definizione del processo ascendente si auspicava in sede europea un esercizio dei poteri di allocazione delle risorse e di scelta dei progetti che coinvolgesse in modo diretto le autonomie. Ad  un anno dall’approvazione del regolamento 241/21 nella mozione del parlamento europeo  REPORT on the implementation of the Recovery and Resilience Facility (2021/2251(INI)) [18]  si esprime rammarico  riguardo al fatto che in tutti gli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, il mondo accademico o altre parti interessate non siano state sufficientemente coinvolte nell’elaborazione e nell’attuazione dei NRRP, conformemente al quadro giuridico nazionale, e chiede il loro coinvolgimento, sulla base di principi chiari e trasparenti, nell’attuazione dei NRRP nella massima misura possibile ai sensi della legislazione nazionale. “   

Nell’ambito della medesima iniziativa, in attesa di discussione, nella propria opinione[19] il comitato per gli affari costituzionali del Comitato delle ha sottolineato “la necessità di coinvolgere in maniera efficiente nel processo di attuazione e monitoraggio del RRF la più ampia gamma di parti interessate, comprese le organizzazioni locali e regionali, le parti sociali e le ONG”.

L’auspicato coinvolgimento[20] del sistema delle autonomie[21] nell’attività di monitoraggio del RFF’ non avrebbe senso qualora gli enti locali non potessero partecipare all’individuazione delle soluzioni ai problemi e ai ritardi riscontrati con l’attività di controllo. Per questa via risulta chiaro come l’esercizio del potere sostitutivo come esclusiva prerogativa statale pare di fatto perdere centralità acquistando sempre di più le caratteristiche di una potestà condivisa. Tanto più che il sistema procedurale seguito per il RRF è modellato sullo schema d’azione dei fondi strutturali che come segnalato più volte nei vari documenti e degli emendamenti del comitato invece è basato sul coinvolgimento effettivo del sistema delle autonomie nello svolgimento delle attività di monitoraggio.                                                                                                                

4. Il potere sostitutivo delineato dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021   
 

L’articolo 12 del decreto 77/21 [22] disciplina le modalità dell’intervento sostitutivo statale qualora l’ente attuatore risulti inadempiente.

La procedura è diretta a identificare le omissioni e i ritardi e a delineare un procedimento di messa in mora dell’ente locale con il conseguente automatico intervento statale in causa di perdurante inerzia della questione che blocca l’intervento proposto dal PNRR. L’intervento è adottato dal presidente del Consiglio dei ministri su proposta della cabina di regia o del Ministro competente. L’esercizio del potere è subordinato ad un vero e proprio atto di diffida ad eseguire gli atti di propria competenza entro 30 giorni allo scadere dei quali si prevede la nomina dei commissari ad acta al fine di rispettare i target e milestone previsti dal RFF.

L’ampiezza di tale potere sostitutivo è stato criticato in dottrina in quanto ritenuto lesivo del riparto di competenze legislativamente e amministrativamente previsto. Vien messa in discussione l’indeterminatezza dei casi in cui il meccanismo possa essere attivato temendo probabilmente che la mancata indicazione tassativa delle condizioni abilitanti l’esercizio possa autorizzare un abnorme uso della prerogativa statale[23].

Strumento utilizzabile sia in un’ottica di progressivo accentramento statale che, come elemento di garanzia per rispettare il principio di collaborazione tra stato e regioni, il potere sostitutivo può essere ascrivibile all’una o l’altra finalità a seconda delle modalità procedurali con cui viene concretamente designato.

È chiaro però che l’attuale situazione depone per un meccanismo diretto a garantire l’effettiva realizzazione della politica economica europea in una condivisa dimensione comunitaria. Nell’attuale contesto il meccanismo non sembrerebbe essere ascrivibile immediatamente all’interesse nazionale ma ad un interesse comunitario condiviso che al massimo deve rispondere alla logica di una governance multilivello completa che interessi tutte le componenti dell’unione secondo il principio di sussidiarietà. Tutto ciò perché a prescindere dai riferimenti dell’ordinamento nazionale al preminente interesse nazionale l’attuazione del RRF comporta di fatto una partecipazione e responsabilità condivisa nella realizzazione degli obiettivi di tutte le componenti dell’Unione.

5. I limiti del potere sostitutivo nel quadro Regolamentare del RFF
 

Come già accennato sopra, il decreto 77/2021 individua nell’esercizio del potere sostituivo il mezzo per superare le difficoltà applicative del RRF. Tuttavia, seppur ad una sommaria ed iniziale valutazione la previsione dell’articolo 12 sembrerebbe affidarsi ad una visione del potere sostitutivo non conforme alla base giuridica che caratterizza l’ordinamento europeo né alle evidenze fattuali ed alle reali esigenze del RFF.

Dal punto di vista giuridico il RRF come visto sopra, si basa sul principio dell’effetto utile addizionale e sul principio di sussidiarietà. Su queste basi un intervento sostitutivo non può non tener conto di tali principi. È nota la questione relativa alla diversa portata del principio di sussidiarietà nell’ambito delle fonti europee e di quelle del singolo stato membro. Tuttavia, il regolamento comunitario influenza il procedimento italiano conformandolo tanto da costituire una sorta di trasposizione delle procedure europee dei fondi strutturali in una procedura “interna che delineata sulla falsariga di quella utilizzata per i fondi strutturai rientra a pieno titolo nell’ordinamento italiano”.

La stessa attuazione del regolamento non vede il singolo stato membro come unico destinatario delle regolamentazioni giacché per fare un esempio la stessa ripartizione dei progetti a titolarità e di quelli a regia implica che alcuni interventi disciplinati dal regolamento 241/21 rientrano nella competenza esclusiva delle autorità centrali, mentre quelli a regia richiedono l’azione condivisa degli enti centrali e territoriali. Nell’ambito di tale rapporto tra enti disciplinato dal regolamento che si rifà espressamente al principio di sussidiarietà l’attuazione de meccanismi di coordinamento tra gli attori coinvolti non può che avere come fonte e criterio il principio del valore utile e quello già richiamato dell’articolo 5 terzo paragrafo del trattato sull’unione europea. Pertanto, il potere sostitutivo prefigurato sembrerebbe dover essere interpretato, tarato e attuato secondo i principi comunitari di cui in ultima analisi è strumento per renderne effettiva l’attuazione.

Dall’applicazione in questi termini del principio scaturirebbero almeno due effetti. Il potere sostitutivo di competenza statale non dovrebbe essere automatico ma solo eventuale esercitabile cioè dopo che sia stata effettuata un’attenta verifica dell’effettivo valore aggiunto di una effettiva sostituzione del potere statale a quello locale. Il carattere non automatico ed ineluttabile dell’esercizio del potere sostitutivo presuppone in alternativa di disegnare l’esercizio di tale attività attraverso nuovi moduli concertativi con il coinvolgimento diretto del sistema degli enti locali che potrebbe cioè intervenire in sostituzione dell’ente locale inadempiente nel caso di ritardi del PNRR. In assenza di prova certa riguardo alla reale efficacia dell’intervento statale solo tale tipo di soluzione sembrerebbe in linea con il principio di sussidiarietà.

A questo proposito si rileva come Il Comitato delle Regioni abbia espressamente proposto un emendamento[24] “in cui si invitava la Commissione europea a consultare regolarmente gli Stati membri e le regioni e a garantire che tutti i requisiti e i principi, in particolare i principi di sussidiarietà e di governance multilivello, siano rispettati il più fedelmente possibile nell’attuazione dei PNRRP e fungano da punto di riferimento nelle discussioni sulle relazioni semestrali sui progressi compiuti.”.

Inoltre, nel rapporto realizzato dalla Commissione per la politica economica del comitato delle regioni avente ad oggetto l’analisi comparativa dei vari piani nazionali è stato sottolineato come la mancanza di coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nella definizione dei piani abbia rappresentato un arretramento nel processo di decentralizzazione iniziato da più di trent’anni[25]. In linea generale, il rapporto evidenzia come in maniera paradossale la mancanza di effettivo coinvolgimento del sistema delle autonomie locali abbia interessato i paesi con un certo grado decentralizzazione come “Germania Spagna e Italia “mentre in paesi come la Romania la Polonia si sia invece registrato un reale intervento concertato con gli enti territoriali. Pertanto, il mancato coinvolgimento del sistema delle autonomie non sembra dipendere dall’assetto istituzionale ma piuttosto da motivazioni più politiche e temporanee che sembrano disconoscere i progressi in tema di decentramento effettuati dagli ordinamenti citati. Sempre secondo il rapporto il rischio[26] è quello di un riaccentramento dei poteri nella definizione e implementazione dei PNRR con una violazione o mancata applicazione del principio di sussidiarietà        

Inoltre, anche da un punto di vista meramente fattuale si può rilevare come all’accentramento dell’organo decisionale non corrisponde la necessaria riunificazione in capo ad unico soggetto di tutte le funzioni e competenze necessarie allo svolgimento degli interventi del PNRR. Il ricorso automatico a tale tipo di potere non sembra perciò rispondere al principio del valore addizionale/ aggiunto in merito alla qualità dell’intervento statale e al principio di sussidiarietà non paiono essere soddisfacenti. La deliberazione n. 18 ottobre del 2021 n 172021/G della Corte dei conti avente “ad oggetto gli interventi delle amministrazioni statali per la mitigazione del rischio idrogeologico ha messo in evidenza come le numerose strutture di indirizzo gestione e coordinamento, nel corso del tempo istituite non abbiano contribuito finora in maniera determinate ad effettuare il necessario cambio di passo verso una gestione ordinaria ed efficace del contrasto al dissesto”.

La Corte individua una delle cause della situazione nel cattivo funzionamento delle gestioni commissariali specificando che “tra le molte cause dell’inefficacia del sistema si aggiunge la complessità delle procedure e più in particolare i tempi di progettazione e approvazione dei progetti in capo ai Commissari straordinari/Presidenti delle Regioni. Dal punto di vista della governance, l’attribuzione della responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Commissari straordinari/Presidenti delle Regioni non sembra aver consentito di raggiungere i risultati auspicati, anche a causa della carenza di strutture tecniche dedicate all’attuazione degli interventi”[27].

Per quanto riguarda la soluzione di tali problematiche la deliberazione della corte specifica “che sul fronte della Governance, occorre semplificare le strutture e i processi decisionali, riducendo i tempi concertativi e attribuendo compiti e responsabilità specifiche alle strutture coinvolte, siano esse di coordinamento che di attuazione. La governance adottata fino ad oggi per contrastare il dissesto idrogeologico ha mostrato tutte le debolezze esposte nel capitolo ad essa dedicato, evidenziando che il numero di strutture nazionali e locali coinvolte non ha prodotto l’accelerazione né della spesa né degli interventi e ha frammentato i processi decisionali e le relative responsabilità. L’introduzione del nuovo assetto organizzativo di governo del PNRR dovrà contribuire a superare tale criticità, semplificando le strutture e le procedure di attuazione”.         

In una tale situazione il ricorso ad un potere sostitutivo delineato per un diverso contesto storico e per lo più diretto ad essere una sorta di clausola di salvaguardia a fronte di possibili frizioni tra stato centrale e sistema delle autonomie non può prestarsi a risolvere problemi per lo più attuativi legati alla tempestiva progettazione e realizzazione di opere su cui almeno formalmente esiste l’accordo di tutte le componenti della Repubblica realizzatosi con l’approvazione del PNNR.

La previsione del potere sostitutivo nei termini “tralatizi” del decreto 77/2021 sembra allo stato rientrare più tra gli elementi svolgenti una funzione general preventiva di ammonizione che una reale strumento per superare i problemi concreti legati all’attuazione degli interventi. Altro aspetto rilevante sotteso alla rappresentazione del ricorso al potere sostitutivo nei termini sopra descritti è la generale sottovalutazione del contesto. In altri termini richiamare il potere sostitutivo nei confronti del singolo ente impedisce, invece di considerare i problemi di realizzazione sistema che non riguardano il singolo ente ma piuttosto riguardano una particolare area territoriale o una particolare tematica.

Tutto ciò comporta non la rinuncia al potere sostitutivo ma la ricerca di modalità diverse semplificate ed efficaci in cui semplicemente all’inerzia/impotenza del singolo ente nella realizzazione di un intervento non si sostituisca semplicemente l’inerzia/impotenza di un organo sovraordinato. In questo senso la posizione del comitato delle regioni circa la necessità di creare nell’ambito di una efficiente implementazione del RFF meccanismi per il coordinamento delle politiche la cooperazione e il trasferimento delle informazioni tra stati membri e regioni non sembra non solo attuale ma necessaria[28]. In fine si può segnalare come le difficolta di individuare un innovativo ed efficace meccanismo di sostituzione che sia realmente efficace e non avvertito/considerato dal sistema delle autonomie come oppressivo delle proprie  prerogative costituzionale sembra in qualche modo “preconizzato” dallo stesso rapporto sull’attuazione del PNRR[29]   quando si osservava che “poiché i principi della governance multilivello e del partenariato non erano intrinseci elementi della preparazione NRRP, c’era un interesse limitato per la condivisione soluzioni di gestione tra i livelli di governo”.

6. Il Recovery fund e le implicite modifiche ordinamentali
 

Delineato sinteticamente il contesto e rappresentate le motivazioni formali e sostanziali che giustificano una possibile reinterpretazione del potere sostitutivo occorre accennare agli effetti impliciti che l’approvazione del regolamento 241/2021 ha su alcuni aspetti procedimentali dell’ordinamento italiano.

Originatosi come trasposizione dei regolamenti adottati dall’Unione per la gestione dei fondi strutturali il 241/2021 si innesta nell’ambito dei procedimenti amministrativi italiani conformandoli sulle modalità operative proprie della comunità. A fronte di tale tendenza restano alcuni riferimenti alla capacità dei singoli stati di determinare le modalità di attuazione di alcuni aspetti del Recovery. Tuttavia, tale linea di tendenza sembrerebbe poter essere necessariamente assorbita dalla prima in virtù delle necessita di attuare il programma il più tempestivamente possibile. Per quanto riguarda il sistema dei controlli l’articolo 22 del regolamento Ue 2021/241, rubricato tutela degli interessi finanziari dell’Unione prevede che gli stati membri si dotino di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente anche facendo affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio anche facendo affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio[30].

Ai fini della presente trattazione però la rimodulazione dei controlli testimonia con l’attuazione del Regolamento 241/2021 comporti modifiche all’ordinamento non sistematiche e comunque implicite la cui portata ed effetti in futuro non sono chiari. Quello che sembra apparire è comunque un’interpretazione unitaria degli istituti che comporta un maggiore livello di interconnessione tra ordinamento italiano ed europeo tanto da omogenizzazione dei contenuti e criteri d’applicazione.

In questo senso anche la l’interpretazione che legittimi l’applicazione del principio di sussidiarietà e dell’effetto addizionale utile solo nella fase ascendente della recovery e solo nei rapporti tra unione estati meriterebbe si essere riconsiderata. Nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza si afferma[31] “che le autorità regionali e locali o essere partner importanti nell’attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo esse dovrebbero essere adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico nazionale”. Tuttavia, il quadro giuridico nazionale è fortemente conformato dal regolamento stesso anzi dalla gestione delle risorse ai meccanismi di progettazione e monitoraggio finanche all’individuazione e gerarchia delle fonti per cui non può interpretarsi il secondo senza far riferimento al primo. Conseguentemente, qualsiasi applicazione del potere sostitutivo sembra doversi necessariamente adattare all’interno del quadro comunitario con l’applicazione, per esempio, del principio dell’effetto utile o addizionale come corollario del principio di sussidiarietà. 

Questo processo d’osmosi se non di stretta integrazione tra gli ordinamenti sembra essere testimoniato anche dall’inserimento di altri istituti propri dei fondi strutturali nelle modalità di attività a cui è chiamata l’amministrazione nella realizzazione del recovery plan. Infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del decreto legge n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, “ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR è tenuta a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti e riforme di pertinenza, in tale ottica, dovrà quindi dotarsi di un adeguato sistema di gestione e controllo, con l’inclusione di misure finalizzate alla prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti[32]

Il sistema di controllo e gestione deve quindi descrivere i procedimenti e le attività il tipo di monitoraggio che l’amministrazione nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità intende attuare per implementare la recovery. Tuttavia, mentre nell’ambito dei fondi strutturali il sistema di controllo e gestione trovava fondamento diretto nei regolamenti relativi la trasposizione di tale modello attraverso la norma italiana citata implicherà necessariamente la necessità di definirne la qualificazione nell’ambito delle fonti proprio per valutare gli effetti di una incompleta attuazione o di una violazione delle prescrizioni del sistema stesso. L’inserimento di tale istituto, quindi, comporta necessariamente l’inquadramento dello stesso nell’ambito dell’ordinamento e dovrà comunque avvenire alla luce dei principi comunitari indipendentemente dal fatto che allo stato è previsto per la recovery da una normativa italiana completando quel processo di osmosi che non può non interessare anche le modalità di elaborazione dell’esercizio del potere sostitutivo.      

7. Conclusioni
 

Affrontare le sfide poste dalla situazione pandemica ha comportato la necessità di confrontarsi con un nuovo contesto che impone non la ripetizione di vecchi schemi ma la capacità di innovazione ed integrazione anche di strumenti come il potere sostitutivo.  

L’attuazione del PNRR è quindi subordinata all’individuazione di meccanismi di semplificazione dell’attività degli enti territoriali complessivamente considerati ed alla contestuale necessità di individuare specifiche misure per risolvere le situazioni di difficoltà dei territori singoli. Dal monitoraggio delle esperienze dei fondi strutturali, per esempio, è possibile individuare i contesti territoriali in cui l’avanzamento della spesa è tradizionalmente più lento per focalizzarsi da subito sugli interventi possibili per monitorarne l’intervento e individuare strumenti per promuover l’effettivo e tempestivo utilizzo delle risorse.

Nell’ambito dell’analisi dei fondi strutturali emerge che all’interno delle stesse regioni esistono cluster in cui l’avanzamento della spesa era più avanzato rispetto a situazioni in cui invece il ritardo è preoccupante.

Qualsiasi intervento deve basarsi sull’analisi e valutazione di questa situazione del loro contesto amministrativo e gestionale al fine di ricercare le modalità per intervenire tempestivamente. Il ricorso a forme di concertazione e collaborazione tra enti locali anche nell’implementazione e definizione delle procedure del PNRR potrebbe essere utile.

La previsione, per esempio, di avvalersi laddove le caratteristiche dell’intervento lo consentano nel rispetto della giurisprudenza della corte di giustizia europea di affidamenti già conclusi da parte di alcuni enti territoriali permetterebbe di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi. L’assolvimento di condizioni preliminari di progetti con le stesse caratteristiche potrebbe essere in qualche modo attribuito alla redazione complessiva di associazioni di comuni in modo da facilitare gravi onerosi oneri istruttori alla realtà più piccole o comunque a quelle realtà in cui il rafforzamento amministrativa sia più necessario.  

La stessa realizzazione del meccanismo di sostituzione prefigurato nell’articolo 12 del DL  77/21 sembrerebbe avere la necessità di ulteriori specifiche al fine di garantire la tempestività dell’azione sostitutiva. La sostituzione dell’ente territoriale è prefigurata come strumento in casi di ritardi ma tuttavia non è specificato come in pratica l’intervento dovrebbe essere realizzato. Probabilmente l’individuazione di enti virtuosi che possano “sostituirsi” o meglio “affiancare” nella progettazione o esecuzione degli interventi potrebbe essere opportuna.

La prefigurazione di situazione in cui l’ente locale sprovvisto di specifiche competenze si avvalga dell’apparato amministrativo dell’ente che per lo stesso PNRR si trova in una situazione migliore potrebbe essere possibile.  Inoltre, la definizione di un albo di enti che possano essere individuati come attuatori del PNRR in funzione sussidiaria e ausiliaria potrebbe essere più efficace di un intervento spot che identifichi volta per volta una struttura commissariale che si dovrebbe confrontare con un progetto dalle caratteristiche e funzionalità non perfettamente definite. In tal modo gli interventi sostitutivi perderebbero il loro carattere episodico ed estemporaneo ma avrebbero carattere sistemico e generale, rinviando all’intervento statale solo situazioni episodiche ed eccezionali in cui l’intervento centrale può essere utile e appropriato.

Tale soluzione operativa, tra l’altro sembrerebbe trovare riscontro anche nelle considerazioni del Comitato delle regioni che nell’ Opinion sull’Implementation of the Recovery and Resilience Facility[33] documento 147th plenary session, 1-2 December 2021[34] invita testualmente l’Unione Europea “a supportare attivamente le autorità regionali e locali aventi esperienza sui problemi relativi all’assorbimento dei fondi europei che in passato hanno risolto questi problemi cosi che il RRF potrà essere implementato nell’ambito dell’unione europea”.

Con tale meccanismo il monitoraggio e l’esercizio del potere sostitutivo non sarebbe avvertito come un’intrusione statale nell’ambito dei profili d’autonomia del sistema delle autonome ma verrebbe a configurarsi come esercizio di una potestà condivisa nell’ambito di un sistema di competenze multilivello. Inoltre, il coordinamento e l’esercizio congiunto di tale potere sostitutivo sembrerebbe essere conforme al principio di sussidiarietà così come implementato attraverso il principio dell’effetto utile e del principio di proporzionalità limitando l’intervento statale di ultima istanza solo nel caso in cui l’intervento congiunto con il sistema delle autonomie risultasse non risolutivo.     

 

 [1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf-en.

Le linee guida individuano gli obiettivi principali, le priorità e le raccomandazioni a cui devono attenersi i paesi membri nella stesura dei piani nazionali, forniscono indicazioni sulla loro organizzazione e specificano le tipologie di controllo e monitoraggio di cui devono essere corredati. 

 

 

[2] L’unione europea ha richiesto come condizione per la distribuzione dei fondi del RFF agli stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme chiamato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si articola in sei pilastri e che rappresenta quindi l’articolazione nazionale del Recovery and Resilience facility. Il Regolamento 241/2021 e la sezione 3 delle Linee guida definiscono alcuni requisiti della governance ritenuti necessari al fine di assicurare efficienza ed efficacia nelle fasi attuative del piano e la necessaria capacità di rendicontazione.

In particolare, la struttura di governance deve essere in grado di perseguire le seguenti cinque funzioni essenziali, - la capacità amministrativa e gestionale necessaria per l’implementazione del piano;- la capacità di coordinamento; - l’attività di consultazione dei principali stakeholder; l’implementazione di un adeguato sistema di controlli e di audit; un’ampia comunicazione nei confronti dei soggetti coinvolti o cointeressati che prevede, fra l’altro, la pubblicazione dei piani approvati; vedi a tal proposito Il rapporto SeSD La risposta  delle istituzioni europee  alla pandemia di covid 19 in https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/strumenti_e_metodi/note_tematiche_SeSD_la_risposta_delle_istituzioni_europee_alla_pandemia_di_Covid/index.html

[3] Camilla Buzzacchi Scostamento di bilancio da coronavirus in www.lacostituzione.info 13 Marzo 2020.

[4] The Resolution states that the proposals is in accordance with the principle of subsidiarity.

[5] In una prospettiva generale, può precisarsi che  conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, l’intervento delle istituzioni dell’Unione a norma del principio di sussidiarietà presuppone che siano soddisfatte tre condizioni: (a) non si deve trattare di un settore di competenza esclusiva dell’Unione (competenza non esclusiva); (b) gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (necessità); (c) l’azione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguita meglio a livello di Unione (valore aggiunto). https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/7/il-principio-di-sussidiarieta.

[6] Il protocollo addizionale n. 2 sull’applicazione del Principio di Sussidiarietà e Proporzionalità prevede all’articolo 4 che “La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell’Unione.  Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali. Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali; mentre l’articolo 5 prevede che I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire relementi che consentano di valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di quest’ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire. In fine l’articolo 6 prevede che ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all’istituzione o organo interessato. https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0408/esco. “Subsidiarity scrutiny:” As part of the subsidiarity control mechanism, a national parliament may issue, in areas of shared competence, a reasoned opinion (RO) stating why it considers that a draft legislative act does not comply with the principle of subsidiarity. The RO should be sent to the European Parliament, Council and Commission within 8 weeks from the date of transmission of the draft. IPEX provides indicative deadlines for submission of Ros”.

[7] Testualmente la relazione spagnola ” Informe 5./2020 de la comisión mixta para la unión europea, de 30 de junio de 2020, sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la propuesta de regolamento del parlamento europeo y del consejo por el que se establece un mecanismo de recuperación y resiliencia” [com (2020) 408 final] [com (2020) 408 final anexo] [2020/0104 (cod)] recita: che “El examen del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de esta propuesta debe ceñirse a valorar si los objetivos pueden ser logrados por los Estados Miembros. Concretamente, si los Estados Miembros pueden alcanzar el objetivo de acompañar a los territorios han padecido un profundo impacto sanitario, económico y social tras la crisis de la Covid-19, una situación sin precedentes en la historia europea. La crisis de la Covid-19 ha mostrado que la crisis es en primer lugar, y que va a tener un impacto sobre los ciudadanos, las economías y el conjunto de las sociedades de la Unión Europea. Hoy las economías están interconectadas, son dependientes las unas de las otras, y por tanto carece de realismo pensar que esta tarea, la de reconstruir los países por separado, sea posible ser alcanzado sin coordinación y una clara acción de dimensión conjunta europea. Indudablemente, por tanto, el objetivo de la propuesta, que es en el fondo la reactivación de la economía europea en su conjunto, tiene lógicamente una dimensión común en la respuesta que únicamente puede ser de cariz europeo, conjunto, coordinado, y que permita una salida común a la crisis implementada en el tiempo por el conjunto de países. Una respuesta nacional sería hoy un sinsentido ya que esta crisis no tiene precedentes, por el efecto sobre el conjunto y a la vez porque ha tocado, directamente o indirectamente, a todos los países de la Unión. CONCLUSIÓN Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. In in https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0408/escorin

[8] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/7/il-principio-di-sussidiarietà.

[9] Explanatory memorandum “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL” establishing a Recovery and Resilience Facility in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/.-https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72134c57-a1d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1

[10]  Il Principio di effettività o valore aggiunto viene descritto in the last Better Regulation version, published in 2017, “the analysis of compliance with the principle is described as an iterative process that needs to be revisited throughout the whole policy cycle. According to the Commission, and to its interpretation of the text of Article 5, it entails a double test: the first to examine why the objectives of the proposal cannot be adequately achieved by Member States, and therefore EU action is justified; the second to examine why action at EU level, by reason of its scale or effects, would produce clear benefits as opposed to action at Member State level, also known as the effectiveness test or EU added value test”.

Gracia Vara Arribas, lawyer and consultant, Subsidiarity and EU added value: the difficulty of evaluating a legal principle in a pragmatic way in https://medium.com/ecajournal/subsidiarity-and-eu-added-value-the-difficulty-of-evaluating-a-legal-principle-in-a-pragmatic-way-b521204b92bc.

[11] L’ Articolo 2 del protocollo prevede che “prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

[12] In https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0408/escor testualmente il documento spagnolo si conclude “Per i motivi suesposti, il comitato misto per l’Unione europea comprende che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza conforme al principio di sussidiarietà sancita dall’attuale trattato sull’Unione europea”.

[13] L’articolo 6 prevede che “Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all’istituzione o organo interessato.

[14] DRAFT OPINION Implementation of the Recovery and Resilience Facility, Rappourter. Rapporteur: Rob Jonkman (NL/ECR ) si sottolinea come    that as can be seen from studies by the CoR, the EPC, the Konrad Adenauer Stiftung and the CPMR2 , LRAs have been insufficiently involved in the preparation process of national recovery and resilience plans, and that the extent to which LRA input into the plans has been incorporated in most cases cannot be ascertained; concludes that, as a result, the picture of the level of LRA involvement in preparing the NRRPs varies widely, and that, although LRAs or their associations have officially been consulted on the draft plans in several Member States, generally speaking it is unclear how these consultations have taken place in practice and what has been done with the decentralised input into the plans in https://memportal.cor.europa.eu › Handlers ›COR-2021-036;

[15] In realtà, il coinvolgimento degli enti locali è previsto dall’ articolo 18 del regolamento 241/2021- Involvement of social partners in the preparation of the RRPs and NRPs Article 18(4)(q) of the RRF Regulation of 12 February 2021 requires RRPs to set out: a summary of the consultation process, conducted in accordance with the national legal framework, of local and regional authorities, social partners, civil society organisations, and other relevant stakeholders, for the preparation and, where available, the implementation of the plan and how the inputs of the stakeholders are reflected in the plan. 6 (European Parliament and Council of the EU, 2021) This provision has been developed by the Commission in Guidance to Member States: Recovery and resilience plans – Part 2, in Part 3 (‘Complementarity and implementation of the plan’), Section 5 (‘Consultation process’): Member States should also provide a summary of the consultation process of local and regional authorities, social partners, civil society organisations, youth organisations, and other relevant stakeholders, as implemented in accordance with the national legal framework, for the preparation and, where available, the implementation of the plan. The summary should cover the scope, type, and timing of consultation activities, as well as how the views of the stakeholders are reflected in the plan. (European Commission, 2021) Therefore, when submitting the RRPs and NRPs, Member States should describe any consultation and/or contribution of social partners in the drafting and implementation of the RRP. in https://memportal.cor.europa.eu › Handlers › COR-2021-036;

16 RAPPORTEUR’S AMENDMENTS – Rule 23(3)

AMENDMENT 15R Implementation of the Recovery and Resilience Facility

ECON-VII/018

Rob JONKMAN (NL/ECR)

[17] PNRR, decreto-legge semplificazione e governance. proposte ed emendamenti pubblicato sul sito della Conferenza delle regioni e delle province autonome pubblicato sul sito della Conferenza delle regioni e delle Province autonome. 

[18] Testualmente la mozione recita:  Regrets that in all Member States, local and regional authorities, civil society organisations, social partners, academia or other relevant stakeholders were not sufficiently involved, in the design and the implementation of the NRRPs, in accordance with the national legal framework, and calls for their involvement based on clear and transparent principles, in the implementation of the NRRPs to the maximum extent possible under the national legislation;. Recalls that local and regional authorities, civil society organisations, social partners and the other relevant stakeholders are at the forefront of the local implementation of NRRPs and reminds the Commission and the Member States that proper involvement and coordination with local and regional authorities, civil society organisations, social partners and other relevant stakeholders in the implementation and monitoring of the plans is decisive for the success of the recovery in the Union and is essential for the effectiveness and broad ownership of NRRPs; invites the Commission to explore ways to establish a dialogue with representatives at the EU level of the relevant RRF stakeholders;89. Calls on the Member States to ensure clarity in the distribution of responsibilities and adequate management systems of RRF funds to take into consideration the specific needs of the citizens at regional and local levels, while respecting the principles of non-discrimination and equal treatment; recalls that implementation of NRRPs’ measures shall respect all relevant laws in accordance with national legal frameworks; 90. Expects the review report on the implementation of the RRF prepared by the Commission to provide extensive data and analysis on the contributions of NRRPs to the implementation of the European Pillar of Social Rights, including the gender impact of NRRPs and their effective contribution to gender equality, as well as their support for SMEs and strategic autonomy;91. Calls on the Commission to assess whether the legally specified spending targets of 37 % green spending and 20 % digital spending are likely to be reached as planned during the implementation phase of the RRF and, where relevant, calls on the  Member States to take the steps deemed necessary to achieve those targets where they anticipate that they may be missed, with the support of the Commission where necessary;92. Expects the review report on the implementation of the RRF prepared by the Commission to provide information on the bottlenecks, where relevant, that prevent the adequate implementation of NRRPs;93. Welcomes the launch in December 2021 of the recovery and resilience scoreboard, which will allow every citizen to monitor the implementation of the RRF; notes that, in line with the delegated act on common indicators, Member States must report on several indicators, including for the implementation of the European Pillar of Social Rights in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0171_EN.html

[19]  12.5.2022 LETTER OF THE COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AFFAIRS  dichiara che “Multi-level stakeholder consultations, with representatives or authorities at regional and local level, economic and social partners, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders, also in the preparation of the recovery and resilience plans without creating undue delays in the process, in accordance with the partnership principle”; in this regard, the Committee regrets, as stated in the Parliament’s RRF scrutiny resolution of 10 June 2021, that many Member States have not, or not adequately, involved regional and local authorities in the drafting process of national recovery and resilience plans; in accordance with Article 18(4)(q) of the RRF Regulation, the Committee insists on the need to efficiently involve the widest range of stakeholders, including local and regional organizations, social partners and NGOs, in the implementation and monitoring process of the RRF; the Committee calls therefore for the establishment of a structured dialogue with civil society at EU level, for instance through the creation of a system of local EU Councilors as a way to reduce the distance between them and the Union[40]; the Committee notes that citizens in COFOE hinted in general at the necessity to strengthen links between citizens and local institutions[41] in order to increase transparency and better communicate with them about concrete EU initiatives; “in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0171_EN.html#title2

[20] Sul coinvolgimento degli enti locali nella definizione del PNRR il Comitato delle Regioni ha commissionato un report per monitorare il fenomeno, Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans; This report examines the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester cycle and in the preparation of the national reform programmes. Within the framework of NextGenerationEU, Member States in 2021 prepared and submitted recovery and resilience plans (RRPs) aimed at making European economies and societies more sustainable and resilient, as well as better prepared for the challenges and opportunities of the green and digital transitions. Social partners reported that, despite their obligatory involvement in the preparation and implementation of the RRPs, the consultation process could have been better planned and organised, as the quality and intensity of involvement in a number of countries were quite low. This situation could be improved by ensuring more timely and meaningful involvement of social partners in the implementation of the RRPs. This would not only boost ownership in the process but also enhance the effectiveness of the policy actions and reforms envisaged.in https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56e33fab-d586-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search  . 

 

[21] A questo proposito, vedi RRF-consultation-2022.pdf  nell’ “Implementation of the Recovery and Resilience Facility: The Perspective of Local and Regional Authorities Results of the CoR-CEMR targeted consultation  si precisa a proposito del monitoraggio che “  Monitoring Turning to monitoring (see Figure 8), only around a quarter of respondents state that they will use an ad-hoc mechanism for structured dialogue with the government to monitor the implementation of the NRRP. The most common mechanism appears to be regular exchanges with the relevant ministries. A sizable share of respondents does not yet know if or how they will undertake monitoring of NRRPs implementation. One respondent highlights the notable difference between the NRRP and ESIF in this regard pointing out that LRAs have a formal role in a monitoring committee for ESIFs but this is not the case for the RRF. Another respondent states that even at national level the monitoring mechanism is not yet clear, which prevents the definition of a role for LRAs. This issue presents a clear risk for transparent assessment of the plans in the coming months.” in https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/RRF-consultation-2022.pdf

[22] L’articolo 12  del dl 7772021 dispone che “In caso di  mancato  rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati all’attuazione del  ((PNRR))  e  assunti  in  qualità  di  soggetti attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata  adozione  di  atti  e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero  nel ritardo, inerzia  o  difformità  nell’esecuzione  dei  progetti,  il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua

l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai   quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione ((dei progetti)), anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.   2. Fermo restando l’esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui  al comma 1, e  nei  casi  ivi  previsti,  il  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune  iniziative  di impulso  e  coordinamento  ((nei  riguardi))  di  regioni,   province autonome di Trento e di Bolzano,  città  metropolitane,  province  e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  nonché’ di  ((Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8   del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).   3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo, l’inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di

Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all’assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel

caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da   un   soggetto attuatore, ivi (compresi) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.   4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel ((PNRR)) non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei

ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.    5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente   indispensabile   per   garantire   il   rispetto   del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei  relativi atti mediante  ordinanza motivata, contestualmente comunicata all’Unità ((per la)) razionalizzazione e il miglioramento ((della regolazione)) di cui all’articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei principi generali dell’ordinamento,  delle  disposizioni  del  codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.   159, nonché’   dei   vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa ((intesa in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del ((decreto legislativo 28 agosto)) 1997, n. 281.  Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente   e   del patrimonio culturale, l’ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia ((...)).  Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.   6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei   soggetti individuati o nominati per l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e   le   modalità applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a   carico   dei   soggetti   attuatori inadempienti sostituiti.

[23] Matteo Trapani, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative in Rivista associazione costituzionalisti N°: 4/2021 26/10/2021

[24] 

RAPPORTEUR’S AMENDMENTS – Rule 23(3)

 

AMENDMENT 15R Implementation of the Recovery and Resilience resilience Facility ECON-VII/018 secondo cui
- stresses that local and regional authorities (LRAs) have been at the forefront of the fight against the COVID-19 crisis and its socio-economic consequences since the outbreak of the pandemic, both through their own policies and by implementing and enforcing decisions taken by national governments;
- notes that as can be seen from studies by the CoR, the EPC, the Konrad Adenauer Stiftung and the CPMR, LRAs have been insufficiently involved in the preparation process of national recovery and resilience plans, and that the extent to which LRA input into the plans has been incorporated in most cases cannot be ascertained;
- also regrets that, in most Member States, preparing the NRRPs has been a top-down process, which carries the risk of centralizing important public investment and has an impact on the ultimate success of the Recovery and Resilience Facility. This is at odds with the importance of multilevel governance, the principle of subsidiarity and the process of devolution that has taken place in many Member States in recent decades, not least with regard to the programmes under the European Structural and Investment Funds (ESIF);
- considers that for a sound implementation of the NRRPs with regularly involved LRAs, a thorough reform of the European semester is necessary, not only in the light of the lessons learned from preparing the NRRPs, but also in order to make it a genuine tool for the EU’s long-term objectives, be it in the context of Fit for 55, the digital transition, the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, or to reach climate neutrality by 2050.

in https://pes.cor.europa.eu/legislativeworks/implementation-recovery-and-resilience-facility

[25]  Secondo il rapporto a cura della Commissione for Economic Policy del Comitato delle Regioni Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans” del 2021 “The lack of involvement is a significant step backwards for decentralization. In the last thirty years, regions and municipalities in most Member States have acquired greater autonomy along with administrative and institutional capacity as managing authorities or implementing bodies of Cohesion programmes. In other words, Cohesion Policy has enhanced the role of LRAs as credible partners for national social and economic development and as direct interlocutors with the EC, while also facilitating MLG. However, this study shows that a federal state such as Germany and countries with strong regional systems such as Spain and Italy, do not incorporate the partnership principle in their NRRP enough. Surprisingly, some Member States with a more decentralized constitutional framework involved LRAs less. On the contrary, some Member States with a more centralized institutional system (Croatia and Poland) not only made progress compared to previous NRPs, but also ensured significant LRA involvement. Therefore, the governance approach of NRRPs can be seen as depending more on the current national approach rather than on the Member State’s constitution” in https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d30519fd-d950-11eb-895a- aa75ed71a1/language-en.  

[26] Sempre secondo il rapporto Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans 2021 op cit “The first risk is decentralisation of national governance. As mentioned above, the NRRPs interrupted a multidecade cycle of progressive decentralisation and MLG. This cycle was driven by Cohesion Policy and extended to other policy fields. While in some Member States such as Croatia and Poland it is possible to see more effort to involve LRAs, in Germany, Italy, Spain and France there was less LRA participation. It is important to shed light on this since it goes against a core principle of the EU: subsidiarity.”

[27] Deliberazione n. 18 ottobre del 2021 n 172021 /G della Corte dei conti www.corteconti.it

[28] Point O33 “emphasises that, in order to ensure proper implementation of the NRRP and an adequate take-up of RRF funds, Member States, in close cooperation with local and regional authorities where applicable, can facilitate the creation and/or extension of local and regional authorities’ administrative capacity in order to achieve efficient use of public funds by jointly developing and supporting mechanisms for policy coordination, cooperation, information transfer and specific and continuous training schemes;  in RAPPORTEUR’S AMENDMENTS – Rule 23(3)

AMENDMENT 18R “Implementation of the Recovery and Resilience Facility ECON-VII/018Rob JONKMAN (NL/ECR)”

This amendment relates to amendments 18 and 19 in Cor 2021- 3682 Point 33

[29] Rapporto Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans 2021 op cit. secondo cui “The NRRPs of federal-regional Member States (Germany, Spain, Italy) did not explicitly note the involvement of LRAs in implementation and monitoring, 53 Ref: art 18 (4, q) of REG(EU) 2021/241 94 despite the fact that the sub-national level is often in charge of the policy. Since the principles of multi-level governance and partnership were not intrinsic elements of the NRRP preparation, there was limited interest for shared management solutions between the levels of government. On the other hand, it should be taken into consideration that the constitutional set-up of these countries is clear and does not need to be repeated. However, in the same Member States the consultation process has been frustrating for LRAs and there is a consensus among interviewees that their role in the NRRP will be minor.”

[30] Tuttavia, tale possibilità non è neutrale perché in qualche modo condiziona e conforma il sistema dei controlli. Conseguentemente, in una recentissima deliberazione[30] la Corte dei conti ha interpretato estensivamente l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge, 77 del 2021 che prevede espressamente che “gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”. Infatti, in tali controlli secondo la corte rientra pacificamente il controllo preventivo di legittimità previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n 20 del 1994. Tuttavia tale forma di controllo pur ponendosi nell’ambito dell’ordinaria verifica controllo di legittimità avviene su atti già produttivi di effetti giuridici giacché il disposto dell’articolo 50,comma 3  del decreto legislativo 77/2021  derogando[30] al codice dei contratti prevede che  Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova applicazione l’articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18 aprile 2016 n. 50. Da ciò discende che, almeno secondo la Corte il visto legato al controllo di legittimità può essere successivo all’efficacia dei contratti e che le conseguenze dell’eventuale ricusazione del visto si tradurrebbero nella doverosa azione di revisione e autotutela che l’amministrazione sarebbe costretta ad effettuare dopo la delibera della corte. In tal modo si estende oltre misura una forma di controllo di legittimità successivo che aveva carattere residuale nell’ambito dell’ordinamento.  Tale cambiamento nelle modalità d’esercizio del controllo potrebbe avere anche effetti temporanei ma introduce comunque una diversa modalità di rapporti nel sistema dei controlli. Tale dinamica, per esempio, interviene di fatto anche sull’articolo 9 del decreto MEF del 11. Novembre 2021 che fa rientrare nell’ambito del d.lgs. 123/2011 i controlli sui contratti passivi del PNRR posti in essere dalle amministrazioni centrali. La possibilità che i contratti del PNRR abbiamo una plurima fonte di finanziamento, per esempio, comporta che interventi che prima sarebbero stati soggetto ad un controllo preventivo con efficacia successiva al visto ad oggi sarebbero invece assorbiti in una diversa forma di controllo. In tal modo, non avremmo solo una deroga al principio che subordina l’efficacia dei contratti al visto ma una possibile riduzione dell’ambito d’azione del controllo preventivo cd ordinario. Le esigenze d’attuazione del PNRR hanno quindi reinterpretato la sistematica dei controlli che si pone su un procedimento sempre più integrato interconnesso tra regolamenti comunitario e disciplina italiana tanto da creare una sorta di unicum. Rispetto ai fondi alla disciplina dei fondi strutturali l’ambito di pertinenza della disciplina comunitaria e di quella italiana rimane precisamente divisa e distinta nel meccanismo d’attuazione del 241721 tale separazione sembra scolorirsi se non perdersi del tutto. Il principio di effettività dell’ordinamento europeo sembra prender il sopravento. In questo modo quella di un controllo di legittimità successivo che era una mera possibilità residuale sembra assumere almeno per questo periodo d’applicazione un carattere fondamentale. Attenta dottrina[30] ha indicato il fondamento normativo di tale controllo, tra l’altro, nell’articolo 10 del d.lgs. 123/2011 ricostruendo in termini di necessaria doverosità la rivalutazione del proprio operato da parte dell’amministrazione che dovesse ricevere una ricusazione del visto dopo aver adottato il provvedimento.

[31] Vedi il considerato n 34 del regolamento (UE 2021/241) che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza

[32] Vedi Circolare Mef del 10 febbraio 2022 n 9   

[33] Documento 147th plenary session, 1-2 December 2021 in COR-2021-03682-00-00-AC-TRA (EN) 21/22in www.cor.europa.eu

[34] Documento cit. il Comitato delle Regioni ha invitato “the European Commission to actively support local and regional authorities that have experienced problems absorbing EU funds in the past in addressing these problems, so that the NRRPs can be successfully implemented across the European Union.”