“Il traduttore giurato”: teoria e pratica
[Abstract della relazione tenuta alle Giornate di formazione: Il mercato dell’interpretariato e della traduzione, 5-6 marzo 2012, ore 9.30 - Università Ca’ Foscari, Aula Magna S. Trentin, Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/e, Venezia]
Cominciamo dicendo che il Traduttore giurato non esiste in Italia nel senso in cui è inteso in altri paesi europei, nei quali per ottenere questa qualifica è necessario sostenere un esame “di Stato”che consente poi di svolgere la professione e di effettuare traduzioni giurate, per così dire, in proprio, cioè senza bisogno di andare in tribunale ad asseverare, con conseguente dispendio di tempo e denaro.
In realtà, la figura di chi coadiuva il giudice nello svolgimento di operazioni per le quali il giudice stesso non ha strumenti conoscitivi sufficienti (lingue straniere nel nostro caso, ma anche tutta una serie di altre specialità: medicina, contabilità, agronomia e molte altre ancora) è definita dalla normativa come CTU, cioè consulente tecnico d’ufficio, o Perito, a seconda dei casi. Vedremo in seguito la differenza.
Allora perché si dice traduttore giurato?
Probabilmente questa definizione deriva dal fatto che prima di svolgere il proprio incarico di consulenza, il traduttore, in veste di CTU, “giura di adempiere bene e fedelmente al compito affidatogli, al solo scopo di far conoscere la verità”.
Secondo la definizione data da Piero Calamandrei “il CTU è l’occhiale del giudice”, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali.
Può essere interessante accennare brevemente al modo in cui è nata e si è evoluta questa figura di “aiutante del giudice”.
Occorre partire dal Codice di procedura civile del 1865, che disciplina, fra le altre prove, la PERIZIA intesa come una sorta di testimonianza tecnica. Il perito poteva essere nominato dalle parti e veniva citato da queste ultime a comparire per prestare giuramento. Non era richiesta alcuna speciale competenza. Il perito poteva anche essere analfabeta. Il Codice del 1865 vede dunque la perizia come una prova testimoniale, con la differenza che la perizia accerta fatti permanenti mentre la prova testimoniale accerta fatti transeunti.
Il Regio Decreto del 26 febbraio 1928 (poi RD 21/5/34) previde la facoltà del giudice di nominare uno o più CONSULENTI TECNICI che lo assistessero per l’istruzione del procedimento o durante tutta la controversia.
Con il codice del 1940 si verificò un mutamento radicale della concezione di perito, consistente nella variazione della tipologia di supporto fornito al giudice e nel diverso ruolo assolta dal CTU. Dalla produzione di un atto (perizia) si passa a una collaborazione di tipo fiduciario.
Il consulente tecnico è infatti:
1. Ausiliario del giudice
2. Indipendente dalle parti
3. Particolarmente esperto
Si caratterizza in due tipologie: CTU in senso stretto, allorché il suo compito consiste nell’accertare e valutare fatti utilizzando regole scientifiche, e MERO ESPERTO o ESTIMATORE, allorché il suo compito consiste nell’assistere il giudice durante lo svolgimento di determinate attività, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze. In quest’ultima categoria rientrano i traduttori. Tuttavia, all’atto pratico, si parla sempre di CTU.
Siamo dunque arrivati al nocciolo della questione. Quando lavoriamo per il tribunale, in che veste ci troviamo? Chi è oggi il CTU? Chi è oggi il perito? Chi è l’ausiliario di PG?
Occorre innanzitutto distinguere fra processo civile e processo penale.
La norma “base”che individua la figura del consulente tecnico nel processo civile, è l’art. 61 c.p.c., denominata “Consulente tecnico”, che recita nel primo comma: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.”
Gli aspetti procedurali della nomina e del conferimento dell’incarico al CTU, sono regolati dagli artt. 191 e ss., c.p.c.
Art. 191, primo comma, c.p.c.: “Nomina del consulente tecnico”
“Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore […omissis], nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.”
Art. 193 c.p.c.: “Giuramento del consulente”
“All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.”
La norma specifica sulla figura dell’interprete è l’Art. 122 c.p.c. “Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete: In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.”
La norma specifica sulla figura del traduttore è l’Art. 123 c.p.c. “Nomina del traduttore: Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.”
Nell’ambito del processo penale, la prima precisazione terminologica riguarda la differenza tra “perito”e “ausiliario di PG”(PG, lo ricordiamo, è la Polizia Giudiziaria). Quest’ultimo termine è sinonimo di “perito”in una fase di svolgimento delle indagini preliminari, quindi antecedente a un eventuale processo, mentre non è vero il contrario. Non potremmo infatti parlare di “ausiliario di PG”per un “perito”il cui intervento viene richiesto dal giudice durante lo svolgimento del processo, ambito nel quale la PG ha esaurito la sua attività, legata esclusivamente alla fase delle indagini preliminari. La perizia è un’attività che può essere richiesta sia nel corso delle indagini preliminari che dal giudice durante il processo, ed è regolata dagli Artt. 220 e ss. del codice di procedura penale.
Art. 220 c.p.p., primo comma: “Oggetto della perizia: La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.”
Art. 225 c.p.p., primo comma “Nomina del consulente tecnico: Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare i propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.”
Art. 226 c.p.p., primo comma: “Conferimento dell’incarico: Il giudice, accertate le generalità del perito, […omissis], lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”.”
Quali passi deve compiere dunque un traduttore-interprete che voglia intraprendere l’attività di CTU/Perito di Tribunale? In primo luogo deve iscriversi agli appositi Albi tenuti dal Tribunale. Una volta iscritto, potrà essere convocato per il conferimento dell’incarico da parte dei Giudici o dei Magistrati, i quali attingono i nominativi dall’elenco degli iscritti all’Albo.
La descrizione dettagliata dell’iter da seguire, a partire dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo dei CTU/Periti, passando per il conferimento dell’incarico e l’esecuzione della consulenza o perizia, fino ad arrivare alla richiesta del compenso e alla liquidazione del medesimo, è disponibile online: su www.ferrotraduzioni.it “VADEMECUM DEL TRADUTTORE GIURATO”.
Le opportunità operative del Traduttore giurato non si esauriscono col mettere le proprie competenze a servizio dell’Autorità Giudiziaria. Il libero mercato offre la possibilità di proporsi ad aziende, studi legali, studi notarili e soggetti privati per l’esecuzione di traduzioni asseverate.
L’asseverazione di una traduzione comporta, come accennato all’inizio, la necessità di recarsi presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione o presso gli Uffici del Giudice di Pace.
Infatti, secondo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.12.1980:
“…non esistendo in Italia la figura professionale del traduttore ufficiale, viene di norma richiesta dai Paesi esteri la traduzione da parte di traduttori giurati iscritti all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) esistenti presso ogni Tribunale. Poiché la decisione di accettare o meno una traduzione giurata/ufficiale/asseverata è del Paese dove il documento deve essere presentato, sarà quindi necessario accertarsi caso per caso se viene accettata anche una traduzione effettuata da altri soggetti.
[omissis] Per traduttori ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)”.
Dal confronto con colleghi “traduttori giurati” operanti sull’intero territorio nazionale è emerso che esistono differenze a volte sostanziali fra un Tribunale e un altro in relazione ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo e, soprattutto, in merito alle procedure di asseverazione delle traduzioni.
Ciò è servito da spunto per la realizzazione di un’indagine pilota dal titolo “Le asseverazioni in Italia: Tribunali a confronto”, di cui esaminiamo e commentiamo qui solo una parte dei risultati.
L’e-book contenente la totalità dei dati, con relativa analisi e commento, sarà pubblicato nei prossimi giorni da FILODIRITTO EDITORE. Invito quindi i presenti a iscriversi alla newsletter di Filodiritto, sul sito www.filodiritto.com per essere tempestivamente informati sull’uscita di questa pubblicazione che rappresenta una novità nell’ambito dell’editoria giuridica e che vorrebbe costituire il punto di partenza per una disamina più approfondita delle problematiche emerse.
[Abstract della relazione tenuta alle Giornate di formazione: Il mercato dell’interpretariato e della traduzione, 5-6 marzo 2012, ore 9.30 - Università Ca’ Foscari, Aula Magna S. Trentin, Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/e, Venezia]
Cominciamo dicendo che il Traduttore giurato non esiste in Italia nel senso in cui è inteso in altri paesi europei, nei quali per ottenere questa qualifica è necessario sostenere un esame “di Stato”che consente poi di svolgere la professione e di effettuare traduzioni giurate, per così dire, in proprio, cioè senza bisogno di andare in tribunale ad asseverare, con conseguente dispendio di tempo e denaro.
In realtà, la figura di chi coadiuva il giudice nello svolgimento di operazioni per le quali il giudice stesso non ha strumenti conoscitivi sufficienti (lingue straniere nel nostro caso, ma anche tutta una serie di altre specialità: medicina, contabilità, agronomia e molte altre ancora) è definita dalla normativa come CTU, cioè consulente tecnico d’ufficio, o Perito, a seconda dei casi. Vedremo in seguito la differenza.
Allora perché si dice traduttore giurato?
Probabilmente questa definizione deriva dal fatto che prima di svolgere il proprio incarico di consulenza, il traduttore, in veste di CTU, “giura di adempiere bene e fedelmente al compito affidatogli, al solo scopo di far conoscere la verità”.
Secondo la definizione data da Piero Calamandrei “il CTU è l’occhiale del giudice”, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali.
Può essere interessante accennare brevemente al modo in cui è nata e si è evoluta questa figura di “aiutante del giudice”.
Occorre partire dal Codice di procedura civile del 1865, che disciplina, fra le altre prove, la PERIZIA intesa come una sorta di testimonianza tecnica. Il perito poteva essere nominato dalle parti e veniva citato da queste ultime a comparire per prestare giuramento. Non era richiesta alcuna speciale competenza. Il perito poteva anche essere analfabeta. Il Codice del 1865 vede dunque la perizia come una prova testimoniale, con la differenza che la perizia accerta fatti permanenti mentre la prova testimoniale accerta fatti transeunti.
Il Regio Decreto del 26 febbraio 1928 (poi RD 21/5/34) previde la facoltà del giudice di nominare uno o più CONSULENTI TECNICI che lo assistessero per l’istruzione del procedimento o durante tutta la controversia.
Con il codice del 1940 si verificò un mutamento radicale della concezione di perito, consistente nella variazione della tipologia di supporto fornito al giudice e nel diverso ruolo assolta dal CTU. Dalla produzione di un atto (perizia) si passa a una collaborazione di tipo fiduciario.
Il consulente tecnico è infatti:
1. Ausiliario del giudice
2. Indipendente dalle parti
3. Particolarmente esperto
Si caratterizza in due tipologie: CTU in senso stretto, allorché il suo compito consiste nell’accertare e valutare fatti utilizzando regole scientifiche, e MERO ESPERTO o ESTIMATORE, allorché il suo compito consiste nell’assistere il giudice durante lo svolgimento di determinate attività, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze. In quest’ultima categoria rientrano i traduttori. Tuttavia, all’atto pratico, si parla sempre di CTU.
Siamo dunque arrivati al nocciolo della questione. Quando lavoriamo per il tribunale, in che veste ci troviamo? Chi è oggi il CTU? Chi è oggi il perito? Chi è l’ausiliario di PG?
Occorre innanzitutto distinguere fra processo civile e processo penale.
La norma “base”che individua la figura del consulente tecnico nel processo civile, è l’art. 61 c.p.c., denominata “Consulente tecnico”, che recita nel primo comma: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.”
Gli aspetti procedurali della nomina e del conferimento dell’incarico al CTU, sono regolati dagli artt. 191 e ss., c.p.c.
Art. 191, primo comma, c.p.c.: “Nomina del consulente tecnico”
“Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore […omissis], nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.”
Art. 193 c.p.c.: “Giuramento del consulente”
“All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.”
La norma specifica sulla figura dell’interprete è l’Art. 122 c.p.c. “Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete: In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.”
La norma specifica sulla figura del traduttore è l’Art. 123 c.p.c. “Nomina del traduttore: Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.”
Nell’ambito del processo penale, la prima precisazione terminologica riguarda la differenza tra “perito”e “ausiliario di PG”(PG, lo ricordiamo, è la Polizia Giudiziaria). Quest’ultimo termine è sinonimo di “perito”in una fase di svolgimento delle indagini preliminari, quindi antecedente a un eventuale processo, mentre non è vero il contrario. Non potremmo infatti parlare di “ausiliario di PG”per un “perito”il cui intervento viene richiesto dal giudice durante lo svolgimento del processo, ambito nel quale la PG ha esaurito la sua attività, legata esclusivamente alla fase delle indagini preliminari. La perizia è un’attività che può essere richiesta sia nel corso delle indagini preliminari che dal giudice durante il processo, ed è regolata dagli Artt. 220 e ss. del codice di procedura penale.
Art. 220 c.p.p., primo comma: “Oggetto della perizia: La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.”
Art. 225 c.p.p., primo comma “Nomina del consulente tecnico: Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare i propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.”
Art. 226 c.p.p., primo comma: “Conferimento dell’incarico: Il giudice, accertate le generalità del perito, […omissis], lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”.”
Quali passi deve compiere dunque un traduttore-interprete che voglia intraprendere l’attività di CTU/Perito di Tribunale? In primo luogo deve iscriversi agli appositi Albi tenuti dal Tribunale. Una volta iscritto, potrà essere convocato per il conferimento dell’incarico da parte dei Giudici o dei Magistrati, i quali attingono i nominativi dall’elenco degli iscritti all’Albo.
La descrizione dettagliata dell’iter da seguire, a partire dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo dei CTU/Periti, passando per il conferimento dell’incarico e l’esecuzione della consulenza o perizia, fino ad arrivare alla richiesta del compenso e alla liquidazione del medesimo, è disponibile online: su www.ferrotraduzioni.it “VADEMECUM DEL TRADUTTORE GIURATO”.
Le opportunità operative del Traduttore giurato non si esauriscono col mettere le proprie competenze a servizio dell’Autorità Giudiziaria. Il libero mercato offre la possibilità di proporsi ad aziende, studi legali, studi notarili e soggetti privati per l’esecuzione di traduzioni asseverate.
L’asseverazione di una traduzione comporta, come accennato all’inizio, la necessità di recarsi presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione o presso gli Uffici del Giudice di Pace.
Infatti, secondo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.12.1980:
“…non esistendo in Italia la figura professionale del traduttore ufficiale, viene di norma richiesta dai Paesi esteri la traduzione da parte di traduttori giurati iscritti all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) esistenti presso ogni Tribunale. Poiché la decisione di accettare o meno una traduzione giurata/ufficiale/asseverata è del Paese dove il documento deve essere presentato, sarà quindi necessario accertarsi caso per caso se viene accettata anche una traduzione effettuata da altri soggetti.
[omissis] Per traduttori ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)”.
Dal confronto con colleghi “traduttori giurati” operanti sull’intero territorio nazionale è emerso che esistono differenze a volte sostanziali fra un Tribunale e un altro in relazione ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo e, soprattutto, in merito alle procedure di asseverazione delle traduzioni.
Ciò è servito da spunto per la realizzazione di un’indagine pilota dal titolo “Le asseverazioni in Italia: Tribunali a confronto”, di cui esaminiamo e commentiamo qui solo una parte dei risultati.
L’e-book contenente la totalità dei dati, con relativa analisi e commento, sarà pubblicato nei prossimi giorni da FILODIRITTO EDITORE. Invito quindi i presenti a iscriversi alla newsletter di Filodiritto, sul sito www.filodiritto.com per essere tempestivamente informati sull’uscita di questa pubblicazione che rappresenta una novità nell’ambito dell’editoria giuridica e che vorrebbe costituire il punto di partenza per una disamina più approfondita delle problematiche emerse.