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Il Trust è fiscalmente inesistente, ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust (de iure) e non in base a elementi di mero fatto (de facto)

Trust is non existent under the tax law according to art. 37 subsection 3, D.P.R. 29
September 1973 nr. 600 due to the rules of the trust instrument (de iure) and not in
consideration of the de facto situation
Maurizio Tangerini Bologna, Motorizzazione acrilico e catramina su tela 40x40, 2014
Maurizio Tangerini Bologna, Motorizzazione acrilico e catramina su tela 40x40, 2014

Abstract

Il giudice rileva le prove dell’inesistenza fiscale del trust da presunzioni gravi precise e concordanti relative solo all’atto istitutivo del trust senza la dovuta considerazione alla situazione de facto.

The judge points out the non existence of the trust considering heavy, precise and concordant presumptions only based on the trust instrument without the due attention to the de facto situation.

 

Sommario

1. Introduzione

2. La normativa tributaria e la prassi applicativa

3. Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate che ritengono che il trust sia fiscalmente inesistente

4. La pronuncia in esame

5. Considerazioni finali

 

Summary

1. Introduction

2. Tax law and the normal procedure

3. The Revenue Agency Circulars that state that trust is non existent under the tax law

4. The judgment

5. Final considerations

 

 

1. Introduzione

La pronuncia in esame ha ritenuto che il Trust T (di seguito, “Trust”) sia fiscalmente inesistente, ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, “DPR n. 600/1973”), per i motivi delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust e non in base a elementi di mero fatto. Sul tema, che risulta particolarmente complesso, ci sono pochissime pronunce, anche discordanti tra loro (v. Comm. trib. prov. Novara, Sez. VI, 21 maggio 2013, in Trusts, 2014, 68 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XX, 25 gennaio 2017, n. 160; Comm trib., II grado, Trentino-Alto Adige Trento, Sez. II, 6 maggio 2019, n. 48, con nota di FERRARI, F., La soggettività passiva del trust per le imposte dirette, in Trusts, 2020, 160 ss.).

 

2. La normativa tributaria e la prassi applicativa

Sotto il profilo dell’imposizione diretta, l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, “Legge Finanziaria 2007”) ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento tributario, disposizioni in materia di trust nell’ambito del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”). L’articolo 73 del TUIR, ha definitivamente sancito l’appartenenza del trust ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

Questo articolo individua, ai fini della tassazione, tre principali tipologie di trust (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007):

(i)    trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);

(ii)  trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi);

(iii) trust con beneficiari di reddito individuati e senza beneficiari di reddito individuati (trust misti).

Nella pronuncia di cui sopra, non viene specificato di quale natura sia il Trust. Se esso fosse stato considerato trasparente (o misto), ci sarebbe stata una imposizione proporzionale in capo ai beneficiari, che avrebbe dovuto essere provata ai sensi dell’art. 73, comma 2, terzo periodo, del TUIR.

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