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Illeggibilità dell’offerta in una gara telematica e pubblicità delle sedute di gara

Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

Trattiamo la questione in due parti distinte, anche se ci sono alcuni punti di contatto.

a) Il Tar Firenze, con Sentenza del 21 Aprile 2021 n. 557, si è espresso su uno degli argomenti che destano maggiori dubbi in merito all’utilizzo delle piattaforme telematiche, ovvero la possibilità di esclusione dell’operatore economico causa illeggibilità dell’offerta caricata a sistema.

Nella fattispecie trattata la ricorrente impugnava la sua esclusione dalla gara, affermando di aver regolarmente caricato l’offerta tecnica ed economica sulla piattaforma, ricevendone conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema e, tuttavia, di essere poi stata esclusa perché la proposta economica sarebbe risultata illeggibile per ragioni ignote e ad essa non imputabili.

La Stazione appaltante, di contro, produceva la dichiarazione del gestore della piattaforma sulla quale la gara aveva luogo, da cui si evince come il ricorrente, pur avendo caricato il modello di offerta economica in piattaforma, aveva omesso di inserire la percentuale di ribasso nell’apposito modulo, presente nella sezione “Offerta Economica”, nonché di confermare l’offerta premendo sul pulsante presente in fondo alla schermata del pannello di gara. Tale dichiarazione, secondo i Giudici, aveva efficacia probatoria a tutti gli effetti, in primis  in quanto proveniente  da soggetto incaricato di pubblico servizio, e in secondo luogo alla luce delle difese svolte dalla ricorrente, basate essenzialmente sulle comunicazioni di conferma ad essa pervenute dal sistema le quali, tuttavia, attestano l’avvenuto caricamento del documento contenente l’offerta economica (mai messo  in discussione) ma non  il fatto che il contenuto dello stesso sia stato inserito nelle forme previste dai documenti di gara.

Il TAR ha dunque concluso su come la illeggibilità della offerta presentata dalla concorrente sia dipesa da errori dalla stessa commessi nella esecuzione degli adempimenti digitali necessari al suo perfezionamento e non ad una falla della piattaforma digitale.

 

b) Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 4343 del 7 giugno 2021 è stato nuovamente interpellato sulla questione della pubblicità delle sedute di gara svolte in modalità telematica.

Nella fattispecie, il ricorrente contestava che vi fosse stata effettiva tracciabilità delle operazioni di gara in quanto non venivano messe a disposizione degli operatori interessati le registrazioni del sistema. Altro argomento di doglianza risulta essere il fatto che il RUP avesse agito in seduta riservata con funzioni aggiuntive di segretario.

I Giudici, con la sentenza in oggetto, non hanno accolto e tantomeno condiviso alcuna delle richieste di parte appellante, tant’è che in riferimento alla prima contestazione, si legge in sentenza come “i motivi addotti dal giudice di primo grado, al fine di escludere la cogenza dei principi di pubblicità con riferimento alla tipologia di gara de qua, alla luce delle sue specifiche caratteristiche tecniche, non sono inficiati dal rilievo secondo cui essa non sarebbe stata posta nelle condizioni di verificare la corrispondenza tra gli atti di gara e le relative registrazioni telematiche, afferendo tale aspetto (non alla conformità in generale della gara alle esigenze di trasparenza ed imparzialità, ma) all’eventuale sussistenza di concreti elementi di turbamento e alterazione del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in ordine ai quali nessuna deduzione viene formulata dalla parte appellante (che non ha nemmeno allegato di aver inutilmente presentato istanza di accesso avente ad oggetto le suddette “registrazioni”, che infatti non sono menzionate nell’istanza ad exhibendum dell’11 maggio 2020)”.

Per quanto concerne la contestazione alla figura del RUP, i Giudici del Consiglio di Stato hanno tenuto a rimarcare “i rilievi formulati dal T.A.R. (e, per quanto detto, immuni alle censure attoree) al fine di escludere, alla luce delle specifiche modalità di conduzione delle gara (mediante piattaforma telematica), la valenza invalidante della mancata rigorosa osservanza dell’invocato principio di pubblicità”.