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Impugnazione della cartella di pagamento per vizio di notifica della contravvenzione al Codice della Strada

Commento a Giudice di pace di Gela - Dott.ssa Concetta Lirosi, Sentenza 1 agosto 2014, n.479

1. La cornice normativa di riferimento e la fattispecie

L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento essere notificato” (estratto, articolo più volte modificato, ora il termine è di novanta giorni, n.d.r.).

Nel caso in esame si contesta al ricorrente la sosta in area contrassegnata dalle strisce blu senza esporre il ticket di pagamento, richiedendosi, tramite la cartella esattoriale notificata da Riscossione Sicilia S.p.A., l’importo di € 126,34.

Insorge avverso la suddetta intimazione il contribuente, il quale, dinanzi il competente Giudice di Pace, si oppone all’esecuzione deducendo l’omessa notifica del verbale, risalente peraltro a circa tre anni prima dalla notifica della cartella ed eccependo, altresì, la perenzione del diritto a riscuotere il credito erariale de quo.

L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, produce copia conforme del verbale di contestazione e della ricevuta postale attestante la consegna presso il domicilio del destinatario. Tuttavia la relata di notifica, nella copia del verbale di contravvenzione depositato dall’ente locale, non risulta né sottoscritta né compilata, sicché il ricorrente deduce l’inesistenza della notifica stessa ai sensi dei  principi già dettati dalla Suprema Corte in subiecta materia:

L’atto di notifica compilato dal Messo notificatore del Comune che non reca alcuna sottoscrizione priva di un elemento costitutivo essenziale un atto giuridico come l’atto di notifica, determinandone la  giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità ” (Cassazione, Sez. V, sentenza n.24442 del 2/10/2008).

2. La decisione della pronuncia in commento

Il Giudice di pace, con la sentenza in esame, analizzati gli atti, constata che la relata di notifica è stilata in bianco, ossia senza l’indicazione di alcun elemento e senza la sottoscrizione da parte del Pubblico Ufficiale notificante, sebbene l’articolo 201 del Codice della Strada, al primo comma, imponga ”Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento essere notificato”.

Indi, analizzando il dato testuale della norma suddetta, il decidente aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…la notifica, per essere valida, deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile e, in caso di notifica a mezzo posta, anche nel rispetto della legge n.890/82 e successive modifiche”.

3. La presa di posizione della sentenza in commento

A questo punto è d’uopo richiamare l’articolo 148 c.p.c., a norma del quale l’Ufficiale Giudiziario deve certificare l’eseguita notificazione mediante relazione di notificazione da lui datata e sottoscritta, in calce all’originale ed alla copia dell’atto da notificare.

Nella fattispecie, difettando la relata di notifica sulla copia conforme dell’atto prodotta dalla stessa amministrazione convenuta, “la notifica del verbale deve essere considerata inesistente e non semplicemente nulla”, risultando irrilevante la giustificazione addotta dal Comune in base alla quale la relata, anche se non contenuta sull’originale del verbale, sarebbe stata invece stilata sulla copia notificata (cfr. sentenza n.479/2014 del Giudice di Pace di Gela).

Di conseguenza, sia il verbale di contravvenzione al Codice della Strada sia la cartella di pagamento emessa, sono stati annullati.

I suddetti principi, come emerge dalla motivazione della sentenza in commento, recepiscono l’indirizzo già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 2.10.2008, n.24442, resa in tema di avviso di accertamento in materia tributaria, la quale aveva ritenuto insuscettibile di sanatoria la notificazione degli atti amministrativi in ipotesi di omessa sottoscrizioone della relata di notifica da parte del messo notificatore.

1. La cornice normativa di riferimento e la fattispecie

L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento essere notificato” (estratto, articolo più volte modificato, ora il termine è di novanta giorni, n.d.r.).

Nel caso in esame si contesta al ricorrente la sosta in area contrassegnata dalle strisce blu senza esporre il ticket di pagamento, richiedendosi, tramite la cartella esattoriale notificata da Riscossione Sicilia S.p.A., l’importo di € 126,34.

Insorge avverso la suddetta intimazione il contribuente, il quale, dinanzi il competente Giudice di Pace, si oppone all’esecuzione deducendo l’omessa notifica del verbale, risalente peraltro a circa tre anni prima dalla notifica della cartella ed eccependo, altresì, la perenzione del diritto a riscuotere il credito erariale de quo.

L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, produce copia conforme del verbale di contestazione e della ricevuta postale attestante la consegna presso il domicilio del destinatario. Tuttavia la relata di notifica, nella copia del verbale di contravvenzione depositato dall’ente locale, non risulta né sottoscritta né compilata, sicché il ricorrente deduce l’inesistenza della notifica stessa ai sensi dei  principi già dettati dalla Suprema Corte in subiecta materia:

L’atto di notifica compilato dal Messo notificatore del Comune che non reca alcuna sottoscrizione priva di un elemento costitutivo essenziale un atto giuridico come l’atto di notifica, determinandone la  giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità ” (Cassazione, Sez. V, sentenza n.24442 del 2/10/2008).

2. La decisione della pronuncia in commento

Il Giudice di pace, con la sentenza in esame, analizzati gli atti, constata che la relata di notifica è stilata in bianco, ossia senza l’indicazione di alcun elemento e senza la sottoscrizione da parte del Pubblico Ufficiale notificante, sebbene l’articolo 201 del Codice della Strada, al primo comma, imponga ”Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento essere notificato”.

Indi, analizzando il dato testuale della norma suddetta, il decidente aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…la notifica, per essere valida, deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile e, in caso di notifica a mezzo posta, anche nel rispetto della legge n.890/82 e successive modifiche”.

3. La presa di posizione della sentenza in commento

A questo punto è d’uopo richiamare l’articolo 148 c.p.c., a norma del quale l’Ufficiale Giudiziario deve certificare l’eseguita notificazione mediante relazione di notificazione da lui datata e sottoscritta, in calce all’originale ed alla copia dell’atto da notificare.

Nella fattispecie, difettando la relata di notifica sulla copia conforme dell’atto prodotta dalla stessa amministrazione convenuta, “la notifica del verbale deve essere considerata inesistente e non semplicemente nulla”, risultando irrilevante la giustificazione addotta dal Comune in base alla quale la relata, anche se non contenuta sull’originale del verbale, sarebbe stata invece stilata sulla copia notificata (cfr. sentenza n.479/2014 del Giudice di Pace di Gela).

Di conseguenza, sia il verbale di contravvenzione al Codice della Strada sia la cartella di pagamento emessa, sono stati annullati.

I suddetti principi, come emerge dalla motivazione della sentenza in commento, recepiscono l’indirizzo già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 2.10.2008, n.24442, resa in tema di avviso di accertamento in materia tributaria, la quale aveva ritenuto insuscettibile di sanatoria la notificazione degli atti amministrativi in ipotesi di omessa sottoscrizioone della relata di notifica da parte del messo notificatore.