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Incentivo aggregazioni aziendali articolo 1 DL 178/2020

incentivo aggregazioni
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Indice:

1. Premessa e sintesi

2. Ambito oggettivo

3. Ambito soggettivo

4. Caratteristiche dell’agevolazione

 

1. Premessa e sintesi

 L’articolo 1 della L. 178/2020, commi da 233 a 243 ha introdotto un incentivo alle operazioni di aggregazione aziendale deliberate nell’anno 2021 che consente la trasformazione delle imposte anticipate (di seguito DTA) in credito d’imposta. Qui di seguito si illustra il contenuto saliente della norma.

 

2. Ambito oggettivo

L’articolo 1 della L. 178.2000 ai commi da 233 a 243 ha introdotto un incentivo alle operazioni di fusione, scissione e conferimento, lo stesso consiste nella possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate che si riferiscono a:

  • perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
  • eccedenze ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quelle in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria.

 

3. Ambito soggettivo

Le società facenti parte dell’operazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e, nei due anni precedenti:

  1. non devono far parte dello stesso gruppo societario;
  2.  non devono in ogni caso essere legate da un rapporto di partecipazione > 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, ai sensi dell'articolo 2359 c. 1 n. 1) c.c.

Sono, inoltre, escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

In deroga a quanto sopra, la normativa in parola trova applicazione anche con riferimento ai soggetti tra i quali: sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c. 1 n. 1) c.c., se il suddetto controllo sia stato acquisito attraverso operazioni, diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 a condizione che entro un anno dalla data di detta acquisizione abbia efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazioni sopra citate.

 

4. Caratteristiche dell’agevolazione

Il credito d’imposta massimo ottenibile è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all’operazione senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

La trasformazione delle imposte anticipate (di seguito anche DTA) in credito d’imposta avviene:

  • Per ¼ alla data di efficacia giuridica dell’operazione;
  • Per ¾ al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

L’efficacia della trasformazione è altresì subordinata al pagamento di una commissione del 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile per cassa ai fini delle imposte dirette e deve essere versata in due tranches, precisamente per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo.

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione:

  1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 dell’articolo 1 L. 178/2020;
  2. non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze ACE di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 dell’articolo 1 L. 178/2020.

Specifiche disposizioni sono previste in caso di conferimento d’azienda,  considerato che in tal caso è disposto che le perdite fiscali del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporazione di cui all’articolo 172 co.7, Tuir; a tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501 – quater commi 1 e 2, Codice Civile.

Allo scopo di rendere più chiara l’applicazione dell’agevolazione in esame si consideri il seguente esempio:

  • Si prenda il caso di una fusione tra la società A (incorporante con un valore di attivo pari a 8 mln di Euro e società B (incorporata, con un valore dell’attivo pari a 2,1 mln di euro);
  • Si assuma altresì un ammontare delle perdite riportabili in capo ad A post fusione pari a 1 mln;
  • In tale ipotesi, il valore DTA teoriche è pari ad € 240.000 (1mln*24%), utilizzabile nel limite massimo del 2% dell’attivo di B (determinato escludendo il valore dell’attivo di A), pari a 42.000 (2,1 mln*2%).
  • Tale ultimo valore rappresenta il credito d’imposta utilizzabile, su quale calcolare la commissione dovuta pari a 10.500

Nella Tabella qui di seguito esposta vengono riassunti i dati principali dell’esempio sopraesposto:

Attivo Società A (incorporante)

€ 8 mln

Attivo Società B (incorporata)

€ 2,1 mln

DTA “teoriche”

€ 1 mln*24% = € 240.000

Limite DTA trasformabili

€ 2,1 mln*2%= € 42.000

DTA effettivamente trasformabili

€ 42.000

Perdite da annullare

€ 42.000/0,24 = € 175.000

Commissione dovuta

€ 42.000*25%= 10.500

Letture consigliate:

  1.  “Trasformazione delle DTA per le aggregazioni aziendali deliberate nel 2021 Eutekne del 26.11.2020;
  2. La legge di bilancio premia le aggregazioni aziendali” Ipsoa del 19.11.2020;
  3. “Legge di bilancio 2021: gli incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale” – Newsletter Euroconference del 18.01.2021