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Inquinamento acustico da “mala movida”: stop dal Tar di Milano

Tribunale Amministrativo Regionale, Lombardia – Milano, Sezione 1, Sentenza 19 maggio 2021 n. 1214
Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

L’inquinamento acustico da movida molesta è tema largamente ed estremamente sentito soprattutto in concomitanza dell’arrivo della bella stagione e, allo steso tempo, al viscerale desiderio, forse largamente condiviso, di ritornare a popolare le strade e di tornare a vivere dopo le ormai stremanti limitazioni dovute al contenimento del contagio da Covid-19.

Così, il Tar lombardo è stato chiamato da un gruppo di condomìni residenti in zona centrale di Milano, ad intervenire con urgenza al fine di porre fine agli insopportabili disturbi alla quiete notturna dovuti alla “mala movida”. Il Tribunale mediante l’interessante sentenza n. 1214/2021 emessa il 19 maggio scorso, ha riconosciuto le ragioni del Condominio ricorrente, il quale, si aggiunge, aveva agito per l’ottemperanza di due precedenti pronunce (la 1979/2019 e la 2054/2020) già ad Esso favorevoli emesse sempre dalla medesima Corte.

 

Inquinamento acustico: i rilievi dell’Arpa

Per inquinamento acustico si intende l’esistenza, all’interno di un ambiente, di una fonte rumorosa intensa tale da causare, con il tempo, disturbi o dei veri e propri danni al sistema psicofisico delle persone. A lottare contro l’inquinamento acustico è l’Arpa - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – la quale si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente.

Nella sentenza in rassegna, il Tar lombardo osservava come due relazioni dell’Arpa – assunte in via istruttoria prima e dopo le chiusure degli esercizi commerciali a causa del “lockdown” – mettessero in evidenza che nella zona di residenza dei ricorrenti si registravano dati di superamento di tollerabilità delle immissioni sonore molto rilevanti; al punto che, in particolare nelle ore notturne tra il venerdì e sabato, si registrava «un valore che eccederebbe anche il limite massimo previsto per le zone esclusivamente industriali» e che il dato più rilevante era determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti.

 

Inquinamento acustico: la posizione del Comune di Milano

Quanto rilevato dall’Arpa nelle due relazioni cristallizzava una situazione di intollerabile e rilevante inquinamento acustico e, allo stesso tempo, rilevava le fonti dell’inquinamento stesso così contrastando le difese del Comune di Milano, il quale propendeva preliminarmente ad escludere qualsivoglia responsabilità dell’attività commerciali ivi insistenti.

Con la sentenza n. 2054/2020 il Tar di Milano, chiarita l’intollerabilità delle immissioni acustiche cui è sottoposto il condominio e l’entità del superamento dei limiti massimi consentiti, dichiarava l’inadempienza dell’Ente comunale mentre, con la sentenza n. 1979/2020 lo condannava all’adozione dei provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti ed ha nominato, in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, Commissario ad acta il Prefetto di Milano.

Il Comune di Milano emanava ordinanza sindacale, in ritenuta ottemperanza alle sentenze richiamate, mediale la quale disponeva il divieto, per tutti gli esercizi pubblici ivi locati, di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive, rimanendo, invece consentita la consumazione di bevande alcoliche all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa”.

 

Inquinamento acustico: la posizione del Condominio

Il Condominio ha impugnato il provvedimento appena richiamato deducendone la nullità per sostanziale violazione del giudicato ed ha richiesto l'ottemperanza di quanto statuito dal Tribunale. Secondo i condomìni, infatti, le limitazioni imposte dall’ordinanza del comune erano circoscritto entro limiti spazio temporali ingiustificatamente (le sole notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive) atteso che i rilievi tecnici dell’Arpa non prendevano in considerazione esclusivamente il livello di inquinamento acustico esistente solo nel fine settimana o nelle giornate festive e prefestive ma, al contrario, ne verificavano l'intensità durante l'intero arco settimanale, attestando in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, un costante superamento dei valori soglia in tutti i giorni della settimana. Premesso ciò, i condomìni lamentavano che il Comune di Milano avesse sia posto in essere una violazione del giudicato, che omesso di adottare misure riferite a tutti i giorni della settimana e dunque idonee, in quanto l'introduzione del solo divieto riferito alla vendita di bevande alcoliche non può ritenersi coerente con l'esigenza di contenere le immissioni sonore ed integrante una corretta esecuzione della decisione giurisdizionale.

 

Inquinamento acustico: la decisione del Tar di Milano

Ritenute valide le argomentazioni del Condominio, secondo il Tar lombardo la pronuncia del Comune di Milano doveva ritenersi contraria a quanto disposto dalle precedenti pronunce della medesima Corte, ragione per cui ne pronunciava la nullità ex  articolo 21 septies della legge 1990 n. 241; ordinava nuovamente l'obbligo per l'amministrazione di adottare, entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, provvedimenti tali da ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti, parimenti, confermava la nomina del Prefetto di Milano, quale Commissario ad acta, tenuto ad intervenire in luogo dell'amministrazione e su segnalazione del Condominio ricorrente, una volta decorso inutilmente detto termine.