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La capacità digitale dei minori

l’ultraquattordicenne come vero responsabile del trattamento ai propri dati personali
La città muta - Luci (V)
Ph. Anuar Arebi / La città muta - Luci (V)

Il decreto-legge 139/2021 ha esteso la normativa del Codice Privacy concedendo anche ai minori ultraquattordicenni la possibilità di fare segnalazioni al Garante Privacy per la violazione dei loro diritti.

Dalla ricerca scolastica su Wikipedia alle chat con gli amici, i ragazzi del 2021 sono sicuramente tra i più assidui “cliccatori” di «Accetto tutti i cookies», ma allo stesso tempo sono anche la generazione meno consapevole dei rischi del cattivo utilizzo delle piattaforme online.

I casi di Revenge porn, furto d’identità e cyber bullismo rappresentano infatti il lato negativo dell’utilizzo massiccio della tecnologia da parte della generazione Z.

Proprio per questi motivi, il legislatore ha voluto fornire una tutela “rafforzata” nei confronti dei minori visto il ruolo che questi ricoprono nella società virtuale come soggetti meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze che possono derivare dal trattamento dei dati personali.

 

Tutela per l’ultraquattordicenne: il nuovo articolo 144-bis del Codice Privacy

Fino ad oggi, i minori di diciotto anni potevano fare segnalazioni relative a situazioni di violazione o rischio di violazione dei loro diritti all’Autorità garante per l’infanzia e adolescenza.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 139/2021 la situazione è mutata. Il decreto ha infatti inserito un nuovo articolo al Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice Privacy”): il 144-bis, a norma del quale:
«Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo al garante».

All’ultraquattordicenne è oggi concessa la possibilità di effettuare segnalazioni al Garante privacy anche solo relative al rischio di diffusione di immagini intime senza il suo consenso, ad esempio con scopi vendicativi, estorsivi o ricattatori.

L’ultraquattordicenne può rivolgersi al Garante privacy tramite gli ordinari strumenti del reclamo a mezzo raccomandata A/R, pec oppure tramite email ordinaria identificabile.

Il Garante entro 48 ore dal ricevimento della richiesta dovrà provvedere ai sensi dell’articolo 58 del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e degli articoli 143 e 144 predisponendo indagini.

 

Tutela per l’ultraquattordicenne: il consenso del minore al trattamento dei dati tra COPPA e GDPR

Il tema del trattamento dei dati personali dei minori è al centro dell’attenzione del legislatore degli ultimi anni.

In generale, secondo il nostro Codice civile, la capacità di agire si acquista con il raggiungimento dei diciotto anni di età. Nei casi in cui siano coinvolti dei minori, è necessario chiedere il consenso a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I principali social network sul mercato richiedono l’età minima di 13 anni per l’iscrizione. Questi, essendo per la maggior parte di origine americana, devono rispettare il Children’s Online Privacy Protection Act (Legge per la protezione dell’infanzia in Rete, “COPPA”). Questa normativa del 1998 prevede che nessuno può raccogliere dati relativi a minori di 13 anni, salvo si tratti di un ente pubblico.

Il GDPR, invece, vieta l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori di 16 anni, a meno che non sia raccolto il consenso dei loro genitori.

L’articolo 8 del GDPR stabilisce infatti che:

«per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni».
Il nostro legislatore, per adeguare il Codice Privacy al GDPR, ha scelto di fissare a 14 anni quel limite di età (nuovo art. 2-quinquies del Codice Privacy, introdotto dal Decreto Legislativo 101/2018). Siamo in questo caso in presenza di una normativa speciale che introducendo una “maggiore età digitale” rende capace il minore ultraquattordicenne di esprimere un valido consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

Tutela per l’ultraquattordicenne: Il trattamento dei dati personali del minore

Combinando l’articolo 8 del GDPR con l’articolo 4 del medesimo regolamento, che fornisce la definizione di “trattamento dei dati personali”, si può arrivare alla definizione di “trattamento di dati personali del minore”.

Con questa locuzione deve intendersi la raccolta ed elaborazione delle informazioni riferibili a un minore identificato o identificabile, anche indirettamente, per tutto ciò che viene offerto sulla rete in termini di servizi: l’attivazione di un indirizzo e-mail, l’acquisto di prodotti, l’iscrizione a social network o a piattaforme di sharing.

 

Tutela per l’ultraquattordicenne: considerazioni finali

Gli interventi del legislatore (europeo e nazionale) sono stati importanti e necessari, ma allo stesso tempo non esaustivi.

Il principale problema risultante dall’attuale quadro normativo rimane la paradossale scissione creatasi tra la capacità del minore online e la sua capacità di agire nella vita reale.
Questo concetto è stato espresso dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza: “oggi un adolescente necessita del consenso genitoriale per il trattamento dei dati personali in qualsivoglia contesto off-line (ad es. per l’iscrizione in palestra o per la foto di classe) mentre, nel ben più complesso universo del trattamento dei dati on-line può prescinderne”.

Quali saranno i futuri scenari? Riuscirà il legislatore nazionale ed europeo a creare una normativa al passo con l’utilizzo della tecnologia da parte dei giovani?