La Corte Costituzionale “legittima” la nuova Authority per i trasporti
Una sentenza della Corte Costituzionale “salva” la nuova dell’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (istituita con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), sancendo l’insussistenza di alcun conflitto di competenza con le Regioni.
L’art. 36 del citato decreto legge n. 1/12, sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva attribuito alla costituenda Authority numerose competenze nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione.
La disposizione sopra citata è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., incidendo nella materia del trasporto pubblico locale, rientrante nell’ambito delle competenze residuali regionali.
La Corte Costituzionale con la sentenza 15 marzo 2013, n. 41, nel respingere le censure di illegittimità costituzionale, ha posto in risalto la ratio dell’istituzione dell’Authority dei trasporti, la quale si inserisce nel sistema di regolazione indipendente dei servizi di pubblica utilità, in un settore a rischio di concentrazioni di posizioni dominanti.
Come per le altre autorità amministrative indipendenti operanti nei settori di pubblica utilità, il legislatore ha affidato la regolazione ad una Authority per garantire pari opportunità a tutti gli operatori del settore.
La funzionalizzazione delle attività di tale Authority (“l’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori (lettera b del comma 2 dell’art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011”) ha “salvato” la stessa da un punto di vista costituzionale; è stato affermato dalla Corte, infatti, che tali funzioni, rientrando nelle finalità di promozione della concorrenza, afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e dunque non ledono le competenze delle Regioni.
Non sussiste dunque alcun conflitto di competenze con le Regioni, dato che le competenze attribuite alla Autorità dei trasporti non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano: esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l’indipendenza dell’organo (cfr. Corte Cost. sent. n. 482 del 1995).
In sostanza, tale Authority dovrà dettare una cornice di regolazione economica, all’interno della quale Governo, Regioni e enti locali svilupperanno le politiche pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo ambito.
Una sentenza della Corte Costituzionale “salva” la nuova dell’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (istituita con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), sancendo l’insussistenza di alcun conflitto di competenza con le Regioni.
L’art. 36 del citato decreto legge n. 1/12, sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva attribuito alla costituenda Authority numerose competenze nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione.
La disposizione sopra citata è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., incidendo nella materia del trasporto pubblico locale, rientrante nell’ambito delle competenze residuali regionali.
La Corte Costituzionale con la sentenza 15 marzo 2013, n. 41, nel respingere le censure di illegittimità costituzionale, ha posto in risalto la ratio dell’istituzione dell’Authority dei trasporti, la quale si inserisce nel sistema di regolazione indipendente dei servizi di pubblica utilità, in un settore a rischio di concentrazioni di posizioni dominanti.
Come per le altre autorità amministrative indipendenti operanti nei settori di pubblica utilità, il legislatore ha affidato la regolazione ad una Authority per garantire pari opportunità a tutti gli operatori del settore.
La funzionalizzazione delle attività di tale Authority (“l’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori (lettera b del comma 2 dell’art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011”) ha “salvato” la stessa da un punto di vista costituzionale; è stato affermato dalla Corte, infatti, che tali funzioni, rientrando nelle finalità di promozione della concorrenza, afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e dunque non ledono le competenze delle Regioni.
Non sussiste dunque alcun conflitto di competenze con le Regioni, dato che le competenze attribuite alla Autorità dei trasporti non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano: esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l’indipendenza dell’organo (cfr. Corte Cost. sent. n. 482 del 1995).
In sostanza, tale Authority dovrà dettare una cornice di regolazione economica, all’interno della quale Governo, Regioni e enti locali svilupperanno le politiche pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo ambito.