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La Costituzione austriaca: i principi generali e gli organi federali - Parte I

Premessa

La costituzione austriaca è composta da 152 articoli e si ispira a principi di democrazia e rappresentatività. Il sistema parlamentare è un bicameralismo che tiene conto della struttura federale dello stato. Particolare rilevanza è attribuito allo strumento del referendum popolare, ammesso in parecchi casi e del quale la popolazione può servirsi persino per un’eventuale destituzione del presidente della repubblica. Il sistema elettivo è quello proporzionale, sia pure corretto. Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco. E’ compito dell’esercito federale non soltanto assicurare l’integrità territoriale e la neutralità dell’Austria, ma anche di difendere gli organi costituzionali e le libertà democratiche. Le regioni (Bundeslaender) possono stipulare trattati con stati o regioni confinanti. Lo elettorato attivo per il Nationalrat spetta a chi ha compiuti il 16.mo anno di età. Le competenze del Bundesrat, composto dai rappresentanti delle regioni, sono limitate, ma non sono trascurabili. Il presidente della repubblica è eletto direttamente dal popolo. Modifiche della costituzione sono relativamente frequenti e sono state apportate specialmente in occasione dell’adesione dell’Austria all’Unione europea.

A Principi generali

1) Territorio federale

L’Austria è una repubblica democratica e federale, il cui territorio è costituito dalle seguenti regioni (“Laender”): Burgenland, Kaernten, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien.

Variazioni del territorio della repubblica e variazioni del territorio di uno dei “Laender” possono essere disposti – fatti salvi eventuali trattati di pace – esclusivamente a mezzo di leggi costituzionali.

Il territorio federale costituisce un’unità dal punto di vista valutario, economico e doganale.

2) Capitale federale

Vienna è la capitale federale e sede degli organi supremi federali. Se eventi straordinari lo richiedono – e per la durata degli stessi – il presidente federale, su richiesta del governo, può disporre che la sede degli organi supremi federali venga trasferita in altro luogo compreso nello ambito del territorio federale.

3) Principio di uguaglianza

Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Sono esclusi privilegi derivanti dalla nascita, dal sesso, dallo stato sociale o dal credo religioso. A nessuno può derivare un pregiudizio a causa della sua disabilità. Stato, regioni e comuni devono salvaguardare la parità di trattamento anche delle persone disabili. Ai dipendenti pubblici, ivi compresi gli appartenenti allo esercito federale, va assicurato il pieno esercizio dei diritti politici.

Fatti salvi i diritti delle minoranze linguistiche, riconosciuti per effetto di una legge federale, la lingua ufficiale dello stato è il tedesco.

Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco.

4) L’esercito federale

L’esercito federale assicura l’indipendenza e l’integrità territoriale nonché il mantenimento e la difesa della perpetua neutralità dell’Austria; parimenti è obbligo dell’esercito di difendere gli organi costituzionali e di salvaguardare le libertà democratiche da aggressioni provenienti dallo esterno.

Ogni cittadino di sesso maschile è obbligato a prestare servizio militare. Gli obiettori di coscienza sono tenuti a svolgere un servizio sostitutivo.

Le cittadine austriache hanno facoltà di prestare servizio volontario nell’esercito federale.

5) Competenze dei Laender (regioni)

Sono di competenza dei Bundeslaender (regioni), le materie non espressamente devolute da una legge federale alla competenza statale. Nelle materie di competenza dei Laender (regioni), essi hanno la facoltà di concludere trattati con stati confinanti con l’Austria o con regioni che fanno parte di tali stati.

Il presidente della giunta regionale (Landeshauptmann), è obbligato, prima di dare inizio alle trattative, a comunicarne l’avvio al governo federale e a chiederne l’assenso prima della stipula del trattato. L’assenso s’intende (implicitamente) dato, se il governo federale non manifesta – entro 8 settimane dalla data in cui è pervenuta la richiesta di assenso – il suo dissenso.

A richiesta del governo federale, i trattati devono essere disdetti e, in caso di mancata ottemperanza da parte della regione, la competenza a provvedere alla disdetta spetta al governo federale.

B Gli organi legislativi federali

1) Il Nationalrat

La legislazione federale è di competenza del Nationalrat e del Bundesrat.

La sede del Nationalrat è a Vienna.

In caso di eventi straordinari, il presidente federale (Bundespraesident), su richiesta del governo federale, può trasferire la sede del Nationalrat in un altro luogo, ma sempre ricompresso nell’ambito del territorio federale.

Il Nationalrat viene eletto dai cittadini che hanno compiuto il 16.mo anno di età il 1° gennaio dell’anno in cui vengono tenute le elezioni. L’elezione avviene con il sistema proporzionale.

Le elezioni devono essere tenute di domenica o in un altro giorno non lavorativo.

Hanno il diritto elettorale passivo, tutti i cittadini austriaci che hanno compiuto il 19.mo anno di età il 1° gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni.

L’esclusione dal diritto elettorale attivo e passivo può avvenire esclusivamente in seguito a condanna penale.

Il Nationalrat dura in carica 4 anni a decorrere dalla data della sua prima riunione, ma comunque fino al giorno in cui si riunisce il Nationalrat eletto successivamente.

Il neoeletto Nationalrat deve essere convocato dal presidente federale entro 30 giorni dalla data dell’elezione dello stesso.

Il Nationalrat viene convocato ogni anno dal presidente federale per una sessione ordinaria. È in facoltà del presidente federale di convocare tale organo anche per sessioni straordinarie. In caso di richiesta del governo federale o di almeno un terzo dei componenti del Natioalrat o del Bundesrat, il presidente federale è obbligato a convocare il Nationalrat per una seduta straordinaria; ciò deve avvenire entro due settimane da quando la richiesta è pervenuta al presidente federale. Se la richiesta di convocazione del Nationalrat per una seduta straordinaria avviene su iniziativa di membri del Nationalrat o del Bundesrat, si prescinde dalla richiesta da parte del governo federale.

Il presidente federale può sciogliere il Nationalrat, ma soltanto una volta per lo stesso motivo. Le nuove elezioni, in tal caso, devono essere indette dal governo federale in modo che il neoeletto Nationalrat si possa riunire non oltre il centesimo giorno a decorrere dallo scioglimento della precedente assemblea.

Prima della scadenza del suo mandato, il Nationalrat può deliberare il proprio scioglimento con un provvedimento legislativo adottato dalla stessa assemblea.

Il Nationalrat elegge tra i suoi componenti il primo, secondo e terzo presidente.

Il regolamento che disciplina l’attività del Nationalrat, è deliberato con legge federale da almeno la metà dei suoi membri e con una maggioranza di due terzi dei votanti.

Fatte salve altre disposizioni di legge o di regolamento del Nationalrat, le delibere dello stesso devono essere adottate in presenza almeno di un terzo dei suoi componenti e con la maggioranza dei voti espressi.

Le sedute del Nationalrat sono pubbliche.

Il pubblico viene escluso se vi è richiesta in tal senso da parte del presidente dell’assemblea o da un numero di componenti del Nationalrat previsto dal regolamento.

2) Il Bundesrat

Il Bundesrat è la rappresentanza dei Laender (regioni) e i suoi componenti vengono eletti in proporzione al numero dei loro abitanti con riferimento all’ultimo censimento. Il Land con la maggiore popolazione ha 12 rappresentanti nel Bundesrat; quello con la popolazione minore, almeno 3. Per ogni componente effettivo, viene eletto un supplente.

I membri del Bundesrat ed i supplenti di tale assemblea vengono eletti dai consigli regionali (Landtage). Essi non devono appartenere al consiglio regionale che li nomina, ma devono essere eleggibili al consiglio regionale dal quale vengono designati.

Se il consiglio regionale viene sciolto, i membri del Bundesrat da lui eletti, restano in carica fino a quando il nuovo consiglio regionale non elegge i suoi componenti del Bundesrat.

La presidenza del Bundesrat spetta – a rotazione – ai Laender secondo l’ordine alfabetico.

Il Bundesrat viene convocato dal suo presidente presso la sede del Nationalrat.

Il presidente del Bundesrat ha l’obbligo di convocare immediatamente tale assemblea, se lo richiede un quarto dei suoi componenti o il governo federale.

I presidenti delle regioni (Landeshauptmaenner) hanno diritto di partecipare a tutte le sedute del Bundesrat e, su loro richiesta, di essere uditi dal Bundesrat se vengono trattate questioni che riguardano la regione da loro rappresentata.

Salve diverse disposizioni legislative o regolamentari, le delibere del Bundesrat devono essere adottate in presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti.

Il regolamento del Bundesrat viene deliberato in presenza di metà dei suoi membri e con la maggioranza di due terzi dei voti espressi. Il regolamento viene pubblicato dal capo del governo nel Bundesgesetzesblatt (una specie di G.U.).

Le riunioni del Bundesrat sono pubbliche. Tuttavia il pubblico può essere escluso nei casi previsti dal regolamento ed in seguito ad apposita delibera da parte di tale assemblea.

3) La Bundesversammlung

Nationalrat e Bundesrat costituiscono la Bundesversammlung che si riunisce nella sede del Nationalrat per il giuramento del presidente federale e per la deliberazione della dichiarazione di guerra.

La Bundesversammlung viene convocata dal presidente federale, fatta eccezione per i casi di giuramento dello stesso oppure se vi è in atto un procedimento per la destituzione del Bundespraesident per mezzo di un referendum o un procedimento per la messa in istato di accusa dello stesso oppure se vi è un impedimento, da parte del Bundespraesident, di esercitare le sue funzioni.

Alla presidenza della Bundesversammlung si alternano il presidente del Nationalrat e il presidente del Bundesrat.

L’attività della Bundesversammlung è disciplinata dal regolamento del Nationalrat.

Le delibere della Bundesversammlung vengono firmate da chi la presiede e controfirmate dal capo del governo; quest’ultimo pubblica anche le dichiarazioni di guerra deliberate dalla Bundesversammlung.

4) Il procedimento legislativo

Hanno facoltà di inoltrare proposte di legge, i membri del Nationalrat, del Bundesrat e del governo; inoltre ogni proposta di legge fatta da 100.000 elettori al Nationarat oppure da un sesto degli elettori di 3 regioni, deve essere presentata al Nationalrat per la discussione da parte di quest’assemblea.

Tutte le leggi deliberate dal Nationalrat devono essere immediatamente trasmesse dal suo presidente al Bundesrat e possono essere promulgate e pubblicate – fatte salve diverse disposizioni di legge – se il Bundesrat non propone la sua motivata opposizione.

Il presidente del Bundesrat deve trasmettere l’opposizione – per iscritto ed entro 8 settimane da quando è pervenuta la legge deliberata dal Nationalrat – a quest’ultimo; deve essere altresì dato avviso al capo del governo.

Se il Nationalrat conferma la legge con la maggioranza di almeno la metà dei suoi membri, la legge deve essere promulgata e pubblicata. Se il Bundesrat decide di non opporsi alla legge o se entro il termine suddetto non viene proposta opposizione motivata, deve procedersi alla promulgazione e alla pubblicazione della legge.

Non devono essere trasmessi al Bundesrat le leggi in materia finanziaria oppure aventi per oggetto il regolamento del Nationalrat, beni demaniali federali, il conto consuntivo federale.

Leggi costituzionali possono essere deliberate dal Nationalrat soltanto alla presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Se per effetto di leggi costituzionali vengono poste limitazioni alle competenze delle regioni, esse devono essere deliberate in presenza di almeno la metà dei componenti del Nationalrat e devono essere adottati dal Bundesrat a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Ogni modifica integrale della costituzione federale deve essere sottoposta, prima della promulgazione da parte del capo dello Stato, a referendum popolare. Le modifiche parziali della costituzione sono soggette al procedimento ora elencato, se vi è richiesta da parte di un terzo dei membri del Nationalrat o del Bundesrat.

Il referendum è indetto dal capo dello Stato.

La regolarità formale delle leggi federali viene attestata dalla firma del capo dello Stato. La trasmissione delle leggi approvate avviene ad opera del capo del governo, il quale appone la controfirma sulle leggi firmate dal capo dello Stato.

Leggi federali e trattati internazionali – ivi compresi quelli che hanno carattere modificativo o integrativo di norme di legge – vengono pubblicate dal capo del governo sul Bundesgesetzblatt (una specie di G.U.) con richiamo alla delibera da parte del Nationalrat o dell’esito del referendum popolare. Entrano in vigore, salva diversa disposizione, il giorno dopo la pubblicazione sul Bundesgesetzblatt e hanno efficacia, salva disposizione contraria, in tutto il territorio federale.

Il Nationalrat può deliberare che trattati internazionali o parti degli stessi non vengano pubblicati sul Bundesgestzblatt, ma resi pubblici in altro modo ritenuto idoneo.

Il capo del governo - insieme ai ministri federali competenti – ha facoltà di procedere alla ripubblicazione di leggi ed in tale occasione possono essere modificate terminologie superate, eliminate norme abrogate, modificate intitolazioni di articoli o paragrafi oppure variati i richiami ad altre disposizioni di legge nel frattempo modificate nonché emanate norme transitorie.

Un referendum popolare di fondamentale importanza per tutti i cittadini e di competenza dell’autorità federale, deve essere indetto se lo delibera il Nationalrat su richiesta dei suoi membri o del governo federale. Non possono formare oggetto di referendum popolare le materie concernenti elezioni o che sono di competenza dell’autorità giudiziaria od amministrativa.

La richiesta di referendum popolare deve contenere un quesito formulato in modo tale che gli elettori hanno da rispondere con un “si” od un “no”; è ammessa altresì la formulazione che consente di rispondere ad una di due soluzioni alternative.

Al referendum popolare può partecipare ogni cittadino avente diritto di partecipare all’elezione del Nationalrat e che ha la residenza principale in un comune del territorio federale; il referendum è indetto dal capo dello Stato ed il risultato dello stesso è da comunicare dalla commissione elettorale principale, al Nationalrat e al governo federale.

5) Guarentigie per i membri del Nationalrat e del Bundesrat

I membri del Nationalrat e del Bundesrat, nell’esercizio del loro mandato, sono pienamente liberi.

Se un membro del governo od un sottosegretario di Stato ha rinunciato al suo mandato di membro del Nationalrat, dopo la cessazione dalla carica governativa, la commissione elettorale centrale è tenuta a riassegnargli il mandato parlamentare, a meno che l’interessato non comunichi – entro 8 giorni - alla predetta commissione la sua rinuncia.

In seguito alla riassegnazione del mandato, cessa dalla carica quel membro del Nationalrat che ha esercitato provvisoriamente il mandato di chi ha fatto la rinuncia allo stesso.

I componenti del Nationalrat non possono essere chiamati a rispondere per i voti espressi nell’esercizio del loro mandato; per le loro manifestazioni del pensiero – esternate verbalmente o fatte per iscritto – sono responsabili soltanto nei confronti dell’assemblea stessa, alla quale appartengono.

Fatta eccezione per il caso di sorpresa in flagranza nella commissione di un delitto, i membri del Nationalrat possono essere arrestati soltanto con il consenso dell’assemblea di appartenenza. Parimenti occorre l’assenso di tale assemblea per l’esecuzione di perquisizioni domiciliari presso membri del Nationalrat.

Negli altri casi può procedersi penalmente nei confronti di membri del Nationalrat per un reato, se è evidente che il fatto non è stato commesso in relazione all’esercizio dell’attività politica da loro espletata. L’autorità procedente ha però l’obbligo di attendere la decisione del Nationalrat in ordine all’inesistenza di una connessione tra l’attività politica espletata ed il fatto commesso, se lo chiede chi è sospettato del fatto o un terzo dei membri della commissione permanente competente a decidere in merito.

L’assenso del Nationalrat si ha per concesso in tutti i casi in cui tale assemblea non decida sulla richiesta entro 8 settimane.

In caso di arresto in flagranza di un delitto, l’autorità che ha proceduto all’arresto, è obbligata a comunicare immediatamente lo avvenuto arresto al presidente del Nationalrat. Su richiesta del Nationalrat oppure nel caso in cui quest’assemblea non è riunita, su istanza della competente commissione permanente, l’arresto deve essere annullato oppure può essere deliberato che non debba procedersi affatto contro il membro del Nationalrat per il reato contestato.

L’immunità dei deputati al Nationalrat cessa il giorno in cui si riunisce il neoeletto Nationalrat; qualora si tratti di organi del Nationalrat, la cui funzione si protrae oltre tale termine, l’immunità termina con la cessazione dell’attività di tali organi.

Ai membri del Bundesrat è riconosciuta – durante il periodo di tempo in cui rivestono la loro carica di deputati – l’immunità spettante ai componenti del consiglio regionale (Landtag) che li ha designati.

Nessun membro del Nationalrat, del Bundesrat o del Parlamento europeo può far parte contemporaneamente di due assemblee rappresentative.

Al dipendente pubblico, candidato per il Nationalrat, deve essere concesso il tempo libero necessario per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Allo stesso membro del Nationalrat o del Bundesrat, deve essere dato, dietro sua richiesta, il tempo libero per l’espletamento del suo mandato o deve essere collocato in aspettativa; in quest’ultimo caso il dipendente pubblico non ha diritto al percepimento dello stipendio.

C La Presidenza della Repubblica

Il presidente della repubblica viene eletto direttamente dal popolo.

Il diritto di partecipare all’elezione del presidente della repubblica, spetta ad ogni cittadino in possesso dell’elettorato attivo richiesto per l’elezione del Nationalrat. L’obbligo di partecipare all’elezione del presidente della repubblica sussiste nelle regioni (Laender), nelle quali tale obbligo è sancito dalla legge regionale.

Viene proclamato eletto presidente della repubblica, chi ha ottenuto più della metà dei voti validi. In caso contrario, ha luogo un secondo turno elettorale, nel corso del quale il voto può essere espresso soltanto per i due candidati che, nel primo turno, hanno raccolto il maggior numero di voti

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Alla carica di presidente della repubblica può essere eletto chi ha il diritto di elettorato passivo per il Nationalrat e ha compiuto, entro il 1° gennaio dell’anno in cui si tiene l’elezione, il trentacinquesimo anno di età.

Sono ineleggibili alla carica di presidente della repubblica, i membri delle case regnanti e delle ex case regnanti.

Il risultato dell’elezione alla presidenza della repubblica deve essere pubblicato dal capo del governo.

Il presidente della repubblica dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.

Prima della scadenza del suo mandato, il presidente della repubblica può essere destituito in seguito a referendum popolare che deve essere tenuto su richiesta della Bundesversammlung (assemblea congiunta del Nationalrat e del Bundesrat). A tal fine la Bundesversammlung deve essere convocata dal capo del governo su richiesta del Nationalrat. Per la validità della richiesta del Nationalrat, occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e una maggioranza di due terzi dei voti espressi. In seguito ad una delibera siffatta del Nationalrat, il presidente della repubblica non può più esercitare il suo mandato.

Qualora il referendum promosso per la destituzione del presidente della repubblica abbia esito negativo per i promotori, il presidente della repubblica si considera rieletto, ma i suoi mandati non possono comunque superare complessivamente 10 anni ed il Nationalrat deve essere sciolto.

Il presidente della repubblica, durante l’espletamento del suo mandato, non può appartenere ad alcun organo rappresentativo e non può esercitare alcuna professione.

Prima dell’inizio del suo mandato, il presidente della repubblica presta il giuramento – dinanzi alla Bundesversammlung – del seguente tenore: “ Giuro di osservare fedelmente la costituzione e tutte le leggi della repubblica e di adempiere al mio dovere con coscienza” ; é ammissibile la aggiunta di un impegno di carattere religioso.

II presidente della repubblica può essere perseguito penalmente soltanto con l’assenso della Bundesversammlung.

La richiesta di procedimento nei confronti del presidente della repubblica deve esser inoltrata dalla competente autorità al Nationalrat, il quale decide se sulla richiesta deve deliberare la Bundesversammlung. Se il Nationalrat esprime parere favorevole sulla richiesta di procedimento, il capo del governo deve convocare immediatamente la Bundesversammlung.

In caso di breve impedimento del presidente della repubblica, le sue funzioni vengono esercitate dal capo del governo. Qualora la durata del suo impedimento superi i 20 giorni oppure se il presidente è stato destituito a seguito di referendum popolare, le sue funzioni sono esercitate collegialmente dal 1°, 2° e 3° presidente del Nationalrat. Idem se l’impedimento del presidente della repubblica è di carattere permanente.

Il collegio suddetto, nell’esercizio delle sue funzioni di supplente del presidente della repubblica, decide a maggioranza dei voti ed è presieduto dal primo presidente del Nationalrat che ha pure la rappresentanza verso l’esterno.

Il capo dello Stato è il rappresentante della repubblica, riceve i rappresentanti diplomatici esteri, nomina i rappresentanti consolari allo estero e firma i trattati internazionali.

Sono inoltre di sua competenza:

1) la nomina dei funzionari federali, ivi inclusi gli ufficiali dell’esercito

2) l’istituzione di titoli professionali

3) la concessione della grazia a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato

4) la riduzione e la conversione di pene inflitte dall’autorità giudiziaria

5) la dichiarazione di legittimazione – su istanza dei genitori – di figli nati fuori dal matrimonio.

La facoltà di conferimento – da parte del presidente della repubblica – di onorificenze, è disciplinata da leggi speciali.

E’ in facoltà del presidente della repubblica delegare le sue prerogative in materia di nomina di funzionari pubblici a membri del governo, con facoltà di subdelega da parte degli stessi.

Il presidente della repubblica può delegare la conclusione di determinate categorie di trattati internazionali al governo o ai ministri competenti in materia; analogo potere gli spetta in materia di norme occorrenti per l’attuazione ed esecuzione dei predetti trattati.

Al presidente della repubblica spetta altresì la facoltà di autorizzare le giunte regionali a concludere trattati internazionali relativi a materie di competenza delle singole regioni, qualora non comportino modifiche legislative o integrazioni di leggi già esistenti; tale autorizzazione vale anche per l’emanazione delle relative norme di attuazione e di esecuzione.

Fatte salve diverse disposizioni di legge di carattere costituzionale, tutti i provvedimenti del capo dello Stato vengono emanati su proposta del governo o del ministro delegato dal governo e devono essere controfirmati dal capo del governo o dal ministro competente.

Il capo dello Stato è responsabile, nell’esercizio delle sue funzioni, nei confronti della Bundesversammlung per eventuali violazioni di legge. L’accertamento della sussistenza di tale responsabilità compete alla Bundesversammlung, la quale si riunisce in seguito a delibera del Natinalrat o del Bundesrat ed in seguito a convocazione da parte del capo del governo.

Per la validità della suddetta delibera, con la quale si decide sulla responsabilità del capo dello Stato, è prescritta la presenza della maggioranza dei componenti sia del Nationalrat che del Bundesrat e la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Premessa

La costituzione austriaca è composta da 152 articoli e si ispira a principi di democrazia e rappresentatività. Il sistema parlamentare è un bicameralismo che tiene conto della struttura federale dello stato. Particolare rilevanza è attribuito allo strumento del referendum popolare, ammesso in parecchi casi e del quale la popolazione può servirsi persino per un’eventuale destituzione del presidente della repubblica. Il sistema elettivo è quello proporzionale, sia pure corretto. Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco. E’ compito dell’esercito federale non soltanto assicurare l’integrità territoriale e la neutralità dell’Austria, ma anche di difendere gli organi costituzionali e le libertà democratiche. Le regioni (Bundeslaender) possono stipulare trattati con stati o regioni confinanti. Lo elettorato attivo per il Nationalrat spetta a chi ha compiuti il 16.mo anno di età. Le competenze del Bundesrat, composto dai rappresentanti delle regioni, sono limitate, ma non sono trascurabili. Il presidente della repubblica è eletto direttamente dal popolo. Modifiche della costituzione sono relativamente frequenti e sono state apportate specialmente in occasione dell’adesione dell’Austria all’Unione europea.

A Principi generali

1) Territorio federale

L’Austria è una repubblica democratica e federale, il cui territorio è costituito dalle seguenti regioni (“Laender”): Burgenland, Kaernten, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien.

Variazioni del territorio della repubblica e variazioni del territorio di uno dei “Laender” possono essere disposti – fatti salvi eventuali trattati di pace – esclusivamente a mezzo di leggi costituzionali.

Il territorio federale costituisce un’unità dal punto di vista valutario, economico e doganale.

2) Capitale federale

Vienna è la capitale federale e sede degli organi supremi federali. Se eventi straordinari lo richiedono – e per la durata degli stessi – il presidente federale, su richiesta del governo, può disporre che la sede degli organi supremi federali venga trasferita in altro luogo compreso nello ambito del territorio federale.

3) Principio di uguaglianza

Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Sono esclusi privilegi derivanti dalla nascita, dal sesso, dallo stato sociale o dal credo religioso. A nessuno può derivare un pregiudizio a causa della sua disabilità. Stato, regioni e comuni devono salvaguardare la parità di trattamento anche delle persone disabili. Ai dipendenti pubblici, ivi compresi gli appartenenti allo esercito federale, va assicurato il pieno esercizio dei diritti politici.

Fatti salvi i diritti delle minoranze linguistiche, riconosciuti per effetto di una legge federale, la lingua ufficiale dello stato è il tedesco.

Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco.

4) L’esercito federale

L’esercito federale assicura l’indipendenza e l’integrità territoriale nonché il mantenimento e la difesa della perpetua neutralità dell’Austria; parimenti è obbligo dell’esercito di difendere gli organi costituzionali e di salvaguardare le libertà democratiche da aggressioni provenienti dallo esterno.

Ogni cittadino di sesso maschile è obbligato a prestare servizio militare. Gli obiettori di coscienza sono tenuti a svolgere un servizio sostitutivo.

Le cittadine austriache hanno facoltà di prestare servizio volontario nell’esercito federale.

5) Competenze dei Laender (regioni)

Sono di competenza dei Bundeslaender (regioni), le materie non espressamente devolute da una legge federale alla competenza statale. Nelle materie di competenza dei Laender (regioni), essi hanno la facoltà di concludere trattati con stati confinanti con l’Austria o con regioni che fanno parte di tali stati.

Il presidente della giunta regionale (Landeshauptmann), è obbligato, prima di dare inizio alle trattative, a comunicarne l’avvio al governo federale e a chiederne l’assenso prima della stipula del trattato. L’assenso s’intende (implicitamente) dato, se il governo federale non manifesta – entro 8 settimane dalla data in cui è pervenuta la richiesta di assenso – il suo dissenso.

A richiesta del governo federale, i trattati devono essere disdetti e, in caso di mancata ottemperanza da parte della regione, la competenza a provvedere alla disdetta spetta al governo federale.

B Gli organi legislativi federali

1) Il Nationalrat

La legislazione federale è di competenza del Nationalrat e del Bundesrat.

La sede del Nationalrat è a Vienna.

In caso di eventi straordinari, il presidente federale (Bundespraesident), su richiesta del governo federale, può trasferire la sede del Nationalrat in un altro luogo, ma sempre ricompresso nell’ambito del territorio federale.

Il Nationalrat viene eletto dai cittadini che hanno compiuto il 16.mo anno di età il 1° gennaio dell’anno in cui vengono tenute le elezioni. L’elezione avviene con il sistema proporzionale.

Le elezioni devono essere tenute di domenica o in un altro giorno non lavorativo.

Hanno il diritto elettorale passivo, tutti i cittadini austriaci che hanno compiuto il 19.mo anno di età il 1° gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni.

L’esclusione dal diritto elettorale attivo e passivo può avvenire esclusivamente in seguito a condanna penale.

Il Nationalrat dura in carica 4 anni a decorrere dalla data della sua prima riunione, ma comunque fino al giorno in cui si riunisce il Nationalrat eletto successivamente.

Il neoeletto Nationalrat deve essere convocato dal presidente federale entro 30 giorni dalla data dell’elezione dello stesso.

Il Nationalrat viene convocato ogni anno dal presidente federale per una sessione ordinaria. È in facoltà del presidente federale di convocare tale organo anche per sessioni straordinarie. In caso di richiesta del governo federale o di almeno un terzo dei componenti del Natioalrat o del Bundesrat, il presidente federale è obbligato a convocare il Nationalrat per una seduta straordinaria; ciò deve avvenire entro due settimane da quando la richiesta è pervenuta al presidente federale. Se la richiesta di convocazione del Nationalrat per una seduta straordinaria avviene su iniziativa di membri del Nationalrat o del Bundesrat, si prescinde dalla richiesta da parte del governo federale.

Il presidente federale può sciogliere il Nationalrat, ma soltanto una volta per lo stesso motivo. Le nuove elezioni, in tal caso, devono essere indette dal governo federale in modo che il neoeletto Nationalrat si possa riunire non oltre il centesimo giorno a decorrere dallo scioglimento della precedente assemblea.

Prima della scadenza del suo mandato, il Nationalrat può deliberare il proprio scioglimento con un provvedimento legislativo adottato dalla stessa assemblea.

Il Nationalrat elegge tra i suoi componenti il primo, secondo e terzo presidente.

Il regolamento che disciplina l’attività del Nationalrat, è deliberato con legge federale da almeno la metà dei suoi membri e con una maggioranza di due terzi dei votanti.

Fatte salve altre disposizioni di legge o di regolamento del Nationalrat, le delibere dello stesso devono essere adottate in presenza almeno di un terzo dei suoi componenti e con la maggioranza dei voti espressi.

Le sedute del Nationalrat sono pubbliche.

Il pubblico viene escluso se vi è richiesta in tal senso da parte del presidente dell’assemblea o da un numero di componenti del Nationalrat previsto dal regolamento.

2) Il Bundesrat

Il Bundesrat è la rappresentanza dei Laender (regioni) e i suoi componenti vengono eletti in proporzione al numero dei loro abitanti con riferimento all’ultimo censimento. Il Land con la maggiore popolazione ha 12 rappresentanti nel Bundesrat; quello con la popolazione minore, almeno 3. Per ogni componente effettivo, viene eletto un supplente.

I membri del Bundesrat ed i supplenti di tale assemblea vengono eletti dai consigli regionali (Landtage). Essi non devono appartenere al consiglio regionale che li nomina, ma devono essere eleggibili al consiglio regionale dal quale vengono designati.

Se il consiglio regionale viene sciolto, i membri del Bundesrat da lui eletti, restano in carica fino a quando il nuovo consiglio regionale non elegge i suoi componenti del Bundesrat.

La presidenza del Bundesrat spetta – a rotazione – ai Laender secondo l’ordine alfabetico.

Il Bundesrat viene convocato dal suo presidente presso la sede del Nationalrat.

Il presidente del Bundesrat ha l’obbligo di convocare immediatamente tale assemblea, se lo richiede un quarto dei suoi componenti o il governo federale.

I presidenti delle regioni (Landeshauptmaenner) hanno diritto di partecipare a tutte le sedute del Bundesrat e, su loro richiesta, di essere uditi dal Bundesrat se vengono trattate questioni che riguardano la regione da loro rappresentata.

Salve diverse disposizioni legislative o regolamentari, le delibere del Bundesrat devono essere adottate in presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti.

Il regolamento del Bundesrat viene deliberato in presenza di metà dei suoi membri e con la maggioranza di due terzi dei voti espressi. Il regolamento viene pubblicato dal capo del governo nel Bundesgesetzesblatt (una specie di G.U.).

Le riunioni del Bundesrat sono pubbliche. Tuttavia il pubblico può essere escluso nei casi previsti dal regolamento ed in seguito ad apposita delibera da parte di tale assemblea.

3) La Bundesversammlung

Nationalrat e Bundesrat costituiscono la Bundesversammlung che si riunisce nella sede del Nationalrat per il giuramento del presidente federale e per la deliberazione della dichiarazione di guerra.

La Bundesversammlung viene convocata dal presidente federale, fatta eccezione per i casi di giuramento dello stesso oppure se vi è in atto un procedimento per la destituzione del Bundespraesident per mezzo di un referendum o un procedimento per la messa in istato di accusa dello stesso oppure se vi è un impedimento, da parte del Bundespraesident, di esercitare le sue funzioni.

Alla presidenza della Bundesversammlung si alternano il presidente del Nationalrat e il presidente del Bundesrat.

L’attività della Bundesversammlung è disciplinata dal regolamento del Nationalrat.

Le delibere della Bundesversammlung vengono firmate da chi la presiede e controfirmate dal capo del governo; quest’ultimo pubblica anche le dichiarazioni di guerra deliberate dalla Bundesversammlung.

4) Il procedimento legislativo

Hanno facoltà di inoltrare proposte di legge, i membri del Nationalrat, del Bundesrat e del governo; inoltre ogni proposta di legge fatta da 100.000 elettori al Nationarat oppure da un sesto degli elettori di 3 regioni, deve essere presentata al Nationalrat per la discussione da parte di quest’assemblea.

Tutte le leggi deliberate dal Nationalrat devono essere immediatamente trasmesse dal suo presidente al Bundesrat e possono essere promulgate e pubblicate – fatte salve diverse disposizioni di legge – se il Bundesrat non propone la sua motivata opposizione.

Il presidente del Bundesrat deve trasmettere l’opposizione – per iscritto ed entro 8 settimane da quando è pervenuta la legge deliberata dal Nationalrat – a quest’ultimo; deve essere altresì dato avviso al capo del governo.

Se il Nationalrat conferma la legge con la maggioranza di almeno la metà dei suoi membri, la legge deve essere promulgata e pubblicata. Se il Bundesrat decide di non opporsi alla legge o se entro il termine suddetto non viene proposta opposizione motivata, deve procedersi alla promulgazione e alla pubblicazione della legge.

Non devono essere trasmessi al Bundesrat le leggi in materia finanziaria oppure aventi per oggetto il regolamento del Nationalrat, beni demaniali federali, il conto consuntivo federale.

Leggi costituzionali possono essere deliberate dal Nationalrat soltanto alla presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Se per effetto di leggi costituzionali vengono poste limitazioni alle competenze delle regioni, esse devono essere deliberate in presenza di almeno la metà dei componenti del Nationalrat e devono essere adottati dal Bundesrat a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Ogni modifica integrale della costituzione federale deve essere sottoposta, prima della promulgazione da parte del capo dello Stato, a referendum popolare. Le modifiche parziali della costituzione sono soggette al procedimento ora elencato, se vi è richiesta da parte di un terzo dei membri del Nationalrat o del Bundesrat.

Il referendum è indetto dal capo dello Stato.

La regolarità formale delle leggi federali viene attestata dalla firma del capo dello Stato. La trasmissione delle leggi approvate avviene ad opera del capo del governo, il quale appone la controfirma sulle leggi firmate dal capo dello Stato.

Leggi federali e trattati internazionali – ivi compresi quelli che hanno carattere modificativo o integrativo di norme di legge – vengono pubblicate dal capo del governo sul Bundesgesetzblatt (una specie di G.U.) con richiamo alla delibera da parte del Nationalrat o dell’esito del referendum popolare. Entrano in vigore, salva diversa disposizione, il giorno dopo la pubblicazione sul Bundesgesetzblatt e hanno efficacia, salva disposizione contraria, in tutto il territorio federale.

Il Nationalrat può deliberare che trattati internazionali o parti degli stessi non vengano pubblicati sul Bundesgestzblatt, ma resi pubblici in altro modo ritenuto idoneo.

Il capo del governo - insieme ai ministri federali competenti – ha facoltà di procedere alla ripubblicazione di leggi ed in tale occasione possono essere modificate terminologie superate, eliminate norme abrogate, modificate intitolazioni di articoli o paragrafi oppure variati i richiami ad altre disposizioni di legge nel frattempo modificate nonché emanate norme transitorie.

Un referendum popolare di fondamentale importanza per tutti i cittadini e di competenza dell’autorità federale, deve essere indetto se lo delibera il Nationalrat su richiesta dei suoi membri o del governo federale. Non possono formare oggetto di referendum popolare le materie concernenti elezioni o che sono di competenza dell’autorità giudiziaria od amministrativa.

La richiesta di referendum popolare deve contenere un quesito formulato in modo tale che gli elettori hanno da rispondere con un “si” od un “no”; è ammessa altresì la formulazione che consente di rispondere ad una di due soluzioni alternative.

Al referendum popolare può partecipare ogni cittadino avente diritto di partecipare all’elezione del Nationalrat e che ha la residenza principale in un comune del territorio federale; il referendum è indetto dal capo dello Stato ed il risultato dello stesso è da comunicare dalla commissione elettorale principale, al Nationalrat e al governo federale.

5) Guarentigie per i membri del Nationalrat e del Bundesrat

I membri del Nationalrat e del Bundesrat, nell’esercizio del loro mandato, sono pienamente liberi.

Se un membro del governo od un sottosegretario di Stato ha rinunciato al suo mandato di membro del Nationalrat, dopo la cessazione dalla carica governativa, la commissione elettorale centrale è tenuta a riassegnargli il mandato parlamentare, a meno che l’interessato non comunichi – entro 8 giorni - alla predetta commissione la sua rinuncia.

In seguito alla riassegnazione del mandato, cessa dalla carica quel membro del Nationalrat che ha esercitato provvisoriamente il mandato di chi ha fatto la rinuncia allo stesso.

I componenti del Nationalrat non possono essere chiamati a rispondere per i voti espressi nell’esercizio del loro mandato; per le loro manifestazioni del pensiero – esternate verbalmente o fatte per iscritto – sono responsabili soltanto nei confronti dell’assemblea stessa, alla quale appartengono.

Fatta eccezione per il caso di sorpresa in flagranza nella commissione di un delitto, i membri del Nationalrat possono essere arrestati soltanto con il consenso dell’assemblea di appartenenza. Parimenti occorre l’assenso di tale assemblea per l’esecuzione di perquisizioni domiciliari presso membri del Nationalrat.

Negli altri casi può procedersi penalmente nei confronti di membri del Nationalrat per un reato, se è evidente che il fatto non è stato commesso in relazione all’esercizio dell’attività politica da loro espletata. L’autorità procedente ha però l’obbligo di attendere la decisione del Nationalrat in ordine all’inesistenza di una connessione tra l’attività politica espletata ed il fatto commesso, se lo chiede chi è sospettato del fatto o un terzo dei membri della commissione permanente competente a decidere in merito.

L’assenso del Nationalrat si ha per concesso in tutti i casi in cui tale assemblea non decida sulla richiesta entro 8 settimane.

In caso di arresto in flagranza di un delitto, l’autorità che ha proceduto all’arresto, è obbligata a comunicare immediatamente lo avvenuto arresto al presidente del Nationalrat. Su richiesta del Nationalrat oppure nel caso in cui quest’assemblea non è riunita, su istanza della competente commissione permanente, l’arresto deve essere annullato oppure può essere deliberato che non debba procedersi affatto contro il membro del Nationalrat per il reato contestato.

L’immunità dei deputati al Nationalrat cessa il giorno in cui si riunisce il neoeletto Nationalrat; qualora si tratti di organi del Nationalrat, la cui funzione si protrae oltre tale termine, l’immunità termina con la cessazione dell’attività di tali organi.

Ai membri del Bundesrat è riconosciuta – durante il periodo di tempo in cui rivestono la loro carica di deputati – l’immunità spettante ai componenti del consiglio regionale (Landtag) che li ha designati.

Nessun membro del Nationalrat, del Bundesrat o del Parlamento europeo può far parte contemporaneamente di due assemblee rappresentative.

Al dipendente pubblico, candidato per il Nationalrat, deve essere concesso il tempo libero necessario per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Allo stesso membro del Nationalrat o del Bundesrat, deve essere dato, dietro sua richiesta, il tempo libero per l’espletamento del suo mandato o deve essere collocato in aspettativa; in quest’ultimo caso il dipendente pubblico non ha diritto al percepimento dello stipendio.

C La Presidenza della Repubblica

Il presidente della repubblica viene eletto direttamente dal popolo.

Il diritto di partecipare all’elezione del presidente della repubblica, spetta ad ogni cittadino in possesso dell’elettorato attivo richiesto per l’elezione del Nationalrat. L’obbligo di partecipare all’elezione del presidente della repubblica sussiste nelle regioni (Laender), nelle quali tale obbligo è sancito dalla legge regionale.

Viene proclamato eletto presidente della repubblica, chi ha ottenuto più della metà dei voti validi. In caso contrario, ha luogo un secondo turno elettorale, nel corso del quale il voto può essere espresso soltanto per i due candidati che, nel primo turno, hanno raccolto il maggior numero di voti

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Alla carica di presidente della repubblica può essere eletto chi ha il diritto di elettorato passivo per il Nationalrat e ha compiuto, entro il 1° gennaio dell’anno in cui si tiene l’elezione, il trentacinquesimo anno di età.

Sono ineleggibili alla carica di presidente della repubblica, i membri delle case regnanti e delle ex case regnanti.

Il risultato dell’elezione alla presidenza della repubblica deve essere pubblicato dal capo del governo.

Il presidente della repubblica dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.

Prima della scadenza del suo mandato, il presidente della repubblica può essere destituito in seguito a referendum popolare che deve essere tenuto su richiesta della Bundesversammlung (assemblea congiunta del Nationalrat e del Bundesrat). A tal fine la Bundesversammlung deve essere convocata dal capo del governo su richiesta del Nationalrat. Per la validità della richiesta del Nationalrat, occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e una maggioranza di due terzi dei voti espressi. In seguito ad una delibera siffatta del Nationalrat, il presidente della repubblica non può più esercitare il suo mandato.

Qualora il referendum promosso per la destituzione del presidente della repubblica abbia esito negativo per i promotori, il presidente della repubblica si considera rieletto, ma i suoi mandati non possono comunque superare complessivamente 10 anni ed il Nationalrat deve essere sciolto.

Il presidente della repubblica, durante l’espletamento del suo mandato, non può appartenere ad alcun organo rappresentativo e non può esercitare alcuna professione.

Prima dell’inizio del suo mandato, il presidente della repubblica presta il giuramento – dinanzi alla Bundesversammlung – del seguente tenore: “ Giuro di osservare fedelmente la costituzione e tutte le leggi della repubblica e di adempiere al mio dovere con coscienza” ; é ammissibile la aggiunta di un impegno di carattere religioso.

II presidente della repubblica può essere perseguito penalmente soltanto con l’assenso della Bundesversammlung.

La richiesta di procedimento nei confronti del presidente della repubblica deve esser inoltrata dalla competente autorità al Nationalrat, il quale decide se sulla richiesta deve deliberare la Bundesversammlung. Se il Nationalrat esprime parere favorevole sulla richiesta di procedimento, il capo del governo deve convocare immediatamente la Bundesversammlung.

In caso di breve impedimento del presidente della repubblica, le sue funzioni vengono esercitate dal capo del governo. Qualora la durata del suo impedimento superi i 20 giorni oppure se il presidente è stato destituito a seguito di referendum popolare, le sue funzioni sono esercitate collegialmente dal 1°, 2° e 3° presidente del Nationalrat. Idem se l’impedimento del presidente della repubblica è di carattere permanente.

Il collegio suddetto, nell’esercizio delle sue funzioni di supplente del presidente della repubblica, decide a maggioranza dei voti ed è presieduto dal primo presidente del Nationalrat che ha pure la rappresentanza verso l’esterno.

Il capo dello Stato è il rappresentante della repubblica, riceve i rappresentanti diplomatici esteri, nomina i rappresentanti consolari allo estero e firma i trattati internazionali.

Sono inoltre di sua competenza:

1) la nomina dei funzionari federali, ivi inclusi gli ufficiali dell’esercito

2) l’istituzione di titoli professionali

3) la concessione della grazia a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato

4) la riduzione e la conversione di pene inflitte dall’autorità giudiziaria

5) la dichiarazione di legittimazione – su istanza dei genitori – di figli nati fuori dal matrimonio.

La facoltà di conferimento – da parte del presidente della repubblica – di onorificenze, è disciplinata da leggi speciali.

E’ in facoltà del presidente della repubblica delegare le sue prerogative in materia di nomina di funzionari pubblici a membri del governo, con facoltà di subdelega da parte degli stessi.

Il presidente della repubblica può delegare la conclusione di determinate categorie di trattati internazionali al governo o ai ministri competenti in materia; analogo potere gli spetta in materia di norme occorrenti per l’attuazione ed esecuzione dei predetti trattati.

Al presidente della repubblica spetta altresì la facoltà di autorizzare le giunte regionali a concludere trattati internazionali relativi a materie di competenza delle singole regioni, qualora non comportino modifiche legislative o integrazioni di leggi già esistenti; tale autorizzazione vale anche per l’emanazione delle relative norme di attuazione e di esecuzione.

Fatte salve diverse disposizioni di legge di carattere costituzionale, tutti i provvedimenti del capo dello Stato vengono emanati su proposta del governo o del ministro delegato dal governo e devono essere controfirmati dal capo del governo o dal ministro competente.

Il capo dello Stato è responsabile, nell’esercizio delle sue funzioni, nei confronti della Bundesversammlung per eventuali violazioni di legge. L’accertamento della sussistenza di tale responsabilità compete alla Bundesversammlung, la quale si riunisce in seguito a delibera del Natinalrat o del Bundesrat ed in seguito a convocazione da parte del capo del governo.

Per la validità della suddetta delibera, con la quale si decide sulla responsabilità del capo dello Stato, è prescritta la presenza della maggioranza dei componenti sia del Nationalrat che del Bundesrat e la maggioranza di due terzi dei voti espressi.